Ordinanza n. 143/99

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ORDINANZA N.143

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 2, comma 12, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, promossi con due ordinanze emesse, rispettivamente, il 26 ed il 22 aprile 1997 dal Pretore di Gorizia nei procedimenti civili vertenti tra la Strap s.r.l. e la Delicia s.p.a. ed altro e l’INPS, iscritte, rispettivamente, ai nn. 529 e 530 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visti gli atti di costituzione dell’INPS e della Celchi s.r.l., nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 1999 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l’avv. Fabio Fonzo per l’INPS e l’Avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con due ordinanze (R.O. n. 530 del 1997 e R.O. n. 529 del 1997) emesse rispettivamente il 22 aprile e il 26 aprile 1997, pervenute a questa Corte il 10 luglio 1997, il Pretore di Gorizia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione, dell'art. 18, comma 2, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell’art. 2, comma 12, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

che, ad avviso del remittente, le disposizioni impugnate, di cui la seconda costituisce interpretazione autentica della prima, – stabilendo che gli obblighi contributivi delle imprese della Provincia di Gorizia (alle quali si riferiva lo sgravio contributivo disposto per quattro anni dall’art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e oggetto di controversie per quanto riguarda la sua entità) si considerano regolarmente assolti con gli adempimenti relativi ai periodi precedenti all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 17, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, posti in essere anche successivamente a tale data attraverso operazioni di compensazione con i debiti contributivi correnti, e così sanando le predette posizioni contributive senza alcun riguardo alle somme effettivamente versate – violerebbero l’art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto attribuirebbero una posizione deteriore a coloro che hanno applicato correttamente la norma sullo sgravio rispetto a coloro che hanno pagato in (qualunque) misura inferiore al dovuto, nonchè gli artt. 2 e 38 della stessa Costituzione, in quanto esonererebbero in parte alcuni soggetti dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali al di fuori di un razionale disegno di incentivazione o di tutela di una categoria, ponendo in essere altresì una disciplina incongrua rispetto allo scopo, in contrasto con il principio di ragionevolezza;

che, mentre la prima delle due ordinanze (R.O. n. 530 del 1997) é emessa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al recupero di contributi dovuti e non versati, la seconda (R.O. n. 529 del 1997) é emessa nel corso di un procedimento di opposizione a precetto fondato su sentenza di condanna passata in giudicato, ed é motivata, quanto alla rilevanza, sulla base della asserita necessità per il giudicante, prima di proporsi eventualmente i problemi di interpretazione e di legittimità costituzionale delle norme impugnate, sotto il profilo della loro applicabilità anche ai rapporti coperti da giudicato, di veder risolti i dubbi di legittimità costituzionale circa la predetta normativa di sanatoria;

che in entrambi i giudizi si é costituito l’INPS, sostenendo, nel primo di essi (R.O. n. 530 del 1997), che la sanatoria riguarda solo i versamenti effettuati in misura inferiore al dovuto ma corrispondente allo sgravio di cui all’art. 4 della legge n. 26 del 1986, inteso secondo l’interpretazione più favorevole alle imprese, successivamente smentita dall’art. 2, comma 17, del decreto legge n. 338 del 1989, e che, così intesa, la disciplina in questione non realizza alcuna ingiustificata disparità di trattamento, consentendo anzi a chi abbia versato di più di recuperare la differenza mediante compensazione; nel secondo giudizio, che la questione é inammissibile perchè il giudicato intervenuto sarebbe insensibile sia ad una eventuale successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale, sia allo jus superveniens;

che in una successiva memoria lo stesso INPS eccepisce la inammissibilità anche della questione posta con l’ordinanza R.O. n. 530 del 1997, per difetto di motivazione della rilevanza, in quanto non sarebbe chiaro in quali termini e limiti era stata contestata nel giudizio a quo la pretesa dell’istituto assicuratore; sostiene, ancora, che la questione posta con l’ordinanza R.O. n. 529 del 1997 sarebbe inammissibile anche perchè non motivata quanto alla rilevanza, se non per relationem; e che, nel merito, le due norme impugnate dovrebbero intendersi nel senso che dispongano la sanatoria solo nei confronti delle imprese che avevano versato i contributi nella misura inferiore, anche mediante conguagli, effettuati però prima dell’entrata in vigore della prima delle due predette norme: le disparità di trattamento che potrebbero determinarsi sarebbero inevitabilmente connesse al concetto stesso di sanatoria;

che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto il giudice a quo non avrebbe preso partito fra le due interpretazioni prospettate delle norme impugnate, quella cioé secondo cui la sanatoria riguarderebbe tutte le imprese, quale che fosse l’entità dei pagamenti effettuati, e quella secondo cui riguarderebbe invece solo i versamenti effettuati avvalendosi nella misura più elevata dello sgravio contributivo di cui all’art. 4 della legge n. 26 del 1986; in ogni caso la questione sarebbe infondata, dovendosi intendere le norme in questo secondo significato, in base al quale, consentendosi il recupero dei maggiori versamenti attraverso successive compensazioni, si eviterebbe una disparità di trattamento fra situazioni aventi il medesimo presupposto contributivo;

che nell’imminenza dell’udienza, il 10 febbraio 1999, ha depositato altresì memoria, nel giudizio promosso con l’ordinanza R.O. n. 530 del 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, del 3 settembre 1997, la Celchi s.r.l., parte del giudizio a quo, ma non costituita in precedenza davanti a questa Corte.

Considerato che i giudizi hanno il medesimo oggetto, onde essi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che la costituzione della Celchi s.r.l. é inammissibile in quanto effettuata oltre il termine perentorio, stabilito dall’art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale;

che della questione sollevata con l’ordinanza R.O. n. 529 del 1997 deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità, in quanto nel giudizio di esecuzione sono prive di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale delle norme già applicate nel procedimento di cognizione concluso con la sentenza di condanna, passata in giudicato, costituente titolo per l’esecuzione medesima (cfr., da ultimo, ordinanza n. 437 del 1997);

che é, invece, ammissibile la questione sollevata con l’ordinanza R.O. n. 530 del 1997, avendo il remittente motivato in modo sufficiente circa la rilevanza della stessa e circa l’interpretazione data dal remittente medesimo alle norme impugnate;

che, ai fini della valutazione, nel merito, della predetta questione, deve premettersi che le norme impugnate - contrariamente a quanto ritenuto dal remittente - devono essere intese, nonostante l’imperfetta formulazione, ma in conformità alla loro evidente ratio, nel senso che esse dispongono la sanatoria dei debiti contributivi delle imprese della Provincia di Gorizia, relativi ai periodi anteriori all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 17, del decreto legge n. 338 del 1989 (recante l’interpretazione autentica dell’art. 4 della legge n. 26 del 1986, che ha disposto lo sgravio contributivo), limitatamente ai minori versamenti conseguenti all’applicazione dello sgravio contributivo in questione secondo l’interpretazione più favorevole alle imprese, già oggetto di controversie e successivamente smentita, in via di interpretazione autentica, dal citato art. 2, comma 17, del d.l. n. 338 del 1989;

che, così intese, le norme denunciate non prestano il fianco alla censura di violazione del principio di eguaglianza per la disparità di trattamento fra soggetti che abbiano effettuato i pagamenti nell’intera misura dovuta e soggetti che abbiano pagato in misura inferiore, configurandosi esse come norme di sanatoria, dirette a regolarizzare ex post situazioni contributive ancora pendenti, e alla cui finalità, perseguita dal legislatore, é connaturato il beneficio che ne deriva a favore dei soli soggetti che non abbiano effettuato i versamenti nell’intera misura dovuta (cfr. ordinanza n. 303 del 1997, nonchè, in materia tributaria, sentenze n. 32 del 1976 e n. 33 del 1981, ordinanza n. 539 del 1987);

che, parimenti, non sussiste la denunciata violazione degli articoli 2 e 38 della Costituzione, poichè le finalità del sistema previdenziale e assistenziale non sono di per sè compromesse da una contingente scelta legislativa di sanatoria di determinate posizioni contributive;

che ogni ulteriore questione, dibattuta fra le parti anche nei presenti giudizi, circa l’ambito di applicazione della sanatoria, in relazione al tempo in cui le imprese potessero operare le compensazioni al fine di usufruire dello sgravio nella misura più elevata, attiene esclusivamente a problemi di interpretazione della normativa in esame, la cui soluzione spetta ai giudici comuni, senza che vi sia motivo per ulteriori interventi, anche interpretativi, di questa Corte;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell’art. 2, comma 12, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione, dal Pretore di Gorizia con l’ordinanza (R.O. n. 529 del 1997) indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, del predetto decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell’art. 2, comma 12, del predetto decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, e 38 della Costituzione, dal Pretore di Gorizia con l’ordinanza (R.O. n. 530 del 1997) indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999.