ORDINANZA N. 539
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882 (Sanatoria di irregolarità formali o di minori infrazioni in materia tributaria) promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Coffani Ferdinando ed avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo, ai fini dell'Irpef 1976, di un imponibile per un residuo debito di imposta derivante dalla non riconosciuta deduzione degli interessi passivi relativi ad un mutuo, la Commissione tributaria di primo grado di Monza con ordinanza del 2 giugno 1981 (reg. ord. n. 387 del 1982) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, disciplinante la sanatoria di irregolarità formali e di infrazioni minori in materia tributaria;
che, secondo la Commissione, la norma impugnata, in quanto escludeva il rimborso di imposte già pagate prima della sua entrata in vigore, sembrava discriminare ingiustificatamente i contribuenti che, a quella data, avessero adempiuto il loro debito, rispetto a quelli che non avevano ancora pagato;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che la sanatoria di cui alla l. n. 882 del 1980 é stata disposta con l'evidente finalità, risultante espressamente anche dai lavori preparatori, di realizzare il miglior funzionamento della riforma tributaria, anche evitando un contenzioso numeroso, relativo a cause di minore importanza;
che nella regolamentazione della materia va riconosciuta al legislatore la necessaria discrezionalità anche per quanto riguarda le somme già corrisposte, delle quali, secondo una consuetudine legislativa certamente non irragionevole, viene disposta l'irripetibilità;
che le situazioni tributarie già esaurite ben possono non essere assimilate a quelle ancora pendenti, sicché la differente disciplina non comporta la violazione del principio di eguaglianza;
che pertanto la questione dev'essere considerata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI