Ordinanza n. 303/97

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ORDINANZA N. 303

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1996 dal Pretore di Bari, sezione distaccata di Bitonto, sul ricorso proposto da Portoghese Adriana contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altro iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell’anno 1996.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 2 maggio 1996, pervenuta a questa Corte il 17 luglio 1996, il Pretore di Bari, sezione distaccata di Bitonto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, nel prevedere che la regolarizzazione di posizioni contributive, attraverso il versamento dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali dovuti, e della maggiorazione ivi stabilita, estingue anche le obbligazioni per sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme sul collocamento, e nell’estendere l’agevolazione ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi scaduti alla data del 31 agosto 1994, non consente invece a coloro che abbiano usufruito di precedenti condoni previdenziali, e non risultino più debitori di contributi o premi relativi a periodi anteriori a tale data, di usufruire di tale beneficio;

che, ad avviso del remittente, detta disciplina introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che avevano usufruito dei precedenti condoni previdenziali versando i contributi dovuti – tra cui la ricorrente nel giudizio a quo – e coloro che abbiano usufruito del nuovo condono previdenziale introdotto dalla legge n. 724 del 1994;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che i provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo, i quali hanno previsto la regolarizzazione di posizioni contributive, introducono deroghe pur sempre eccezionali alla normale efficacia delle norme che stabiliscono gli obblighi contributivi e apprestano le sanzioni per la violazione sia dei medesimi obblighi, sia, eventualmente, degli altri incidenti nella materia, come quelli relativi alla disciplina del collocamento;

che pertanto ciascuno dei suddetti provvedimenti legislativi opera limitatamente alle fattispecie e all’arco temporale presi rispettivamente in considerazione, potendo avere effetti più o meno ampi, a seconda delle scelte fatte volta a volta dal legislatore, senza che ciò dia luogo a disparità di trattamento in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, che non é di per sè violato dal succedersi nel tempo di discipline differenziate (cfr. ad esempio, ex plurimis, sentenze n. 311 del 1995; n. 237 del 1994);

che neppure può ritenersi violato il principio di eguaglianza per il fatto che il più recente provvedimento di condono estenda i propri effetti a coloro che risultino ancora debitori di contributi relativi a periodi anteriori, e non invece a soggetti che abbiano in passato regolarizzato la propria posizione contributiva, usufruendo dei più limitati benefici della normativa allora applicata;

che infatti é fisiologico che il provvedimento di condono si applichi solo a coloro che ancora debbono regolarizzare la propria posizione, mentre il giudice a quo vorrebbe che alcuni degli effetti del nuovo condono si estendessero a soggetti che non hanno da richiedere alcuna regolarizzazione, avendovi già provveduto in passato sulla base di altra disciplina normativa, e con i più limitati effetti da questa stabiliti;

che pertanto la questione va ritenuta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bari, sezione distaccata di Bitonto, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.