Sentenza n. 237 del 1994

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SENTENZA N. 237

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1992 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Beltrame Gina ed altri e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 691 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- Gina Beltrame ed altri 42 ex dipendenti di enti locali, collocati a riposo in date diverse, ma tutte comprese tra il 1° giugno 1982 ed il 31 maggio 1983, hanno adito il Pretore di Verona, quale giudice del lavoro, lamentando che l'I.N.A.D.E.L. avesse liquidato l'indennità premio di servizio ad essi spettante computandovi solo parzialmente l'indennità integrativa speciale. Più precisamente, l'istituto, dovendo calcolare detta indennità, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sulla base della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi del rapporto (un periodo che, per i ricorrenti, si poneva a cavallo della data del 1° giugno 1982), aveva computato l'intero importo dell'indennità integrativa speciale soltanto per determinare la retribuzione contributiva relativa ai mesi successivi al 1° giugno 1982, mentre per i mesi precedenti a tale data l'indennità integrativa speciale era stata computata nella misura "congelata" prevista dagli articoli 1 e 1 bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, articoli abrogati - con effetto, appunto, dal 1° giugno 1982 - dall'art.4, comma no no, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

 

Il Pretore adito ha ritenuto che l'operato dell'I.N.A.D.E.L. fosse conforme alle norme di legge che regolavano la questione, secondo l'interpretazione che di esse avevano dato le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12024 dell'11 novembre 1991. É pur vero - aveva osservato la Corte - che il diritto all'indennità premio di servizio sorge al momento della cessazione del rapporto ed è quindi regolato dalla legge vigente a tale data (e cioé, nelle ipotesi in questione, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, che aveva abrogato il "congelamento" dell'indennità integrativa speciale al 1977, ai fini del calcolo dei trattamenti di fine rapporto). Ma, per il calcolo di questo particolare trattamento di fine rapporto, occorreva far riferimento, a norma dell'art. 4 della legge n. 152 del 1968, alla retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi. Per la determinazione di tale parametro occorreva, quindi, aver riguardo a quale fosse la retribuzione assoggettata a contribuzione secondo la disciplina vigente nel periodo cui ciascuna mensilità di retribuzione si riferiva. Prima del 1° giugno 1982, l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n.299, aveva assoggettato l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti locali alla contribuzione previdenziale limitatamente alla misura massima prevista dalla legge n. 91 del 1977 e cioé con esclusione degli aumenti scattati dopo il 31 gennaio 1977, mentre solo dopo il 1° giugno 1982 e quindi solo per le retribuzioni dei mesi successivi a tale data, la limitazione suddetta era venuta meno per effetto della legge n. 297 del 1982. Tale interpretazione, aveva aggiunto la medesima Corte, era confermata dall'art. 30 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, che aveva espressamente individuato nel 1° giugno 1982 la data di decorrenza dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale.

 

Tanto premesso, il giudice a quo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, sottopone al vaglio di questa Corte la legittimità costituzionale del medesimo articolo 3, con riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

 

La violazione del principio di uguaglianza, osserva il Pretore di Verona, appare prospettabile per un duplice profilo: per ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti privati, in contrasto con l'intento perequativo perseguito dalla stessa legge n.299 del 1980; e "per ingiustificata disparità di trattamento all'interno del pubblico impiego tra categorie di lavoratori che cessano dal rapporto in tempi diversi in quanto l'abrogazione dell'art. 1 della legge n. 91 del 1977 ha fatto venir meno il divieto di computo nell'indennità di fine rapporto degli aumenti dell'indennità integrativa speciale posteriori al 31 gennaio 1977 per quei dipendenti pubblici in relazione ai quali l'esclusione dal computo dipendeva solo dallo stesso art. 1 legge 91/1977".

 

Secondo il giudice a quo, la non computabilità di una componente del trattamento economico agli effetti del calcolo di un trattamento di natura previdenziale, quale è l'indennità premio di servizio, concretizza anche una violazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione, tanto più perchè si tratta di una componente che ha la specifica funzione di adeguare il valore nominale della retribuzione alle variazioni della capacità di acquisto della moneta e, quindi, di mantenere un rapporto di proporzionalità tra il valore reale del lavoro ed il valore reale della moneta.

 

Il giudice remittente ricorda, infine, che la questione di costituzionalità qui sollevata è stata già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale e che quest'ultima, con la sentenza n. 236 del 1986, l'aveva dichiarata non fondata sulla base di un'interpretazione che aveva ritenuto il carattere formale e non materiale del rinvio operato dalla norma impugnata all'art. 1 della legge n. 91 del 1977. Tale interpretazione - secondo il giudice a quo - era stata invece disattesa dalla predetta pronunzia delle Sezioni Unite, sicchè era oggi da considerarsi diritto vivente proprio quello che aveva indotto allora i giudici ad investire la Corte e che anche quest'ultima, nella motivazione del la suddetta pronunzia, aveva mostrato di ritenere non conforme al dettato costituzionale.

 

2.- É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

 

L'Avvocatura ha ribadito le osservazioni già formulate nella citata pronunzia della Corte di cassazione, secondo le quali era da escludersi il contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, vertendosi in tema di scelte discrezionali del legislatore circa la strutturazione dell'indennità di fine rapporto, che non toccano il criterio della sua proporzionalità alla quantità e qualità di lavoro, nè incidono sulla idoneità del trattamento a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore.

 

L'Avvocatura ha osservato, infine, che la Corte era già stata investita della più generale questione relativa all'inclusione dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dei trattamenti di fine rapporto del pubblico impiego, sicchè dalla relativa decisione sarebbero venuti elementi utili per la soluzione del problema qui in esame.

 

3.- Le parti private non si sono costituite.

 

Considerato in diritto

 

1.- La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Verona in ordine all'articolo 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299, riguarda l'indennità premio di servizio liquidata ai dipendenti degli enti iscritti all'I.N.A.D.E.L. cessati dal servizio nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 maggio 1983. Nel trattamento di fine rapporto ad essi liquidato è stata computata soltanto una quota degli aumenti dell'indennità integrativa speciale scattati nel periodo dal febbraio 1977 al maggio 1982: più precisamente la quota corrispondente a tanti dodicesimi quanti erano i mesi intercorsi tra il 1° giugno 1982 e la data del loro collocamento a riposo.

 

Per meglio illustrare i termini della questione, appare opportuno premettere un quadro sintetico delle norme che si sono succedute nella disciplina della materia.

 

Con l'articolo 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 venne stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1974, l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'I.N.A.D.E.L. era soggetta a contribuzione previdenziale ed era quindi computabile ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio, ma soltanto "nella misura massima prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1977 n.91" (rectius: dall'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977 n. 12, convertito in legge con la legge 31 marzo 1977 n.91), e cioé con esclusione degli aumenti scattati posteriormente al 31 gennaio 1977. L'articolo 4, comma nono, della legge 29 maggio 1982 n. 297 abrogò il suddetto articolo 1 del decreto-legge n.12 del 1977 e questa Corte, con sentenza n. 236 del 1986, affermò che il rinvio a detta norma contenuto nell'articolo 3 della legge n. 299 del 1980 era di carattere formale, sicchè, a seguito e per effetto dell'abrogazione suddetta, doveva ritenersi non più operante l'esclusione dall'assoggettamento a contribuzione e dal computo dell'indennità premio di servizio degli aumenti dell'indennità integrativa speciale successivi al 1° febbraio 1977. Sorse quindi il problema dei criteri di calcolo dell'indennità premio di servizio per i dipendenti che erano stati collocati a riposo entro i dodici mesi successivi al 1° giugno 1982, data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982. Il problema si poneva in ragione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152, secondo cui l'indennità premio di servizio è pari all'ottanta per cento di un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi per ogni anno di iscrizione all'istituto. Per coloro che erano stati collocati a riposo nel periodo suddetto, alcuni dei dodici mesi che costituivano il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione contributiva erano precedenti al 1° giugno 1982 e, quindi, la retribuzione contributiva ad essi afferente non comprendeva le quote "congelate" dell'indennità integrativa speciale: in questo senso si espressero le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza dell'11 novembre 1991 n. 12024.

 

Il Pretore di Verona ritiene che tale assetto normativo si ponga in contrasto con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

 

2.- La questione non è fondata.

 

La violazione del principio di uguaglianza viene prospettata, in primo luogo, sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti privati.

 

La censura non è motivata e comunque la denunziata disparità non sussiste, perchè anche per i lavoratori privati l'articolo 5 della legge n. 297 del 1982 prevedeva che l'inserimento delle quote "congelate" dell'indennità di contingenza nel computo del trattamento di fine rapporto avvenisse in modo graduale.

 

Il giudice a quo denunzia altresì una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti per i quali l'esclusione dell'indennità integrativa speciale 1977- 1982 dal computo del trattamento di fine rapporto dipendeva esclusivamente dal citato articolo 1 del decreto-legge del 1977.

 

Non è precisato a quale categoria di pubblici dipendenti il giudice a quo faccia riferimento. É comunque sufficiente osservare che per la generalità dei pubblici dipendenti, fino alla legge 29 gennaio 1994 n.87, l'indennità integrativa speciale era esclusa dal computo del trattamento di fine rapporto, e che tale legge l'ha resa computabile solo a partire dal 1984.

 

Il giudice a quo sembra prospettare, infine, una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori che cessano dal servizio in tempi diversi. É da ritenere che la questione faccia riferimento alle diversità di calcolo dell'indennità premio di servizio che si verificano, per effetto del meccanismo normativo sopra descritto, a seconda di quale sia la data del collocamento a riposo, nell'arco di tempo che va dal giugno 1982 al giugno 1983.

 

Anche sotto tale profilo, peraltro, la censura deve essere disattesa.

 

La denunziata disparità di trattamento ratione temporis è un effetto naturale - e come tale giustificato - della successione di leggi nel tempo. Questa Corte ha più volte ribadito - da ultimo anche con la sentenza n. 243 del 1993 - che "non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perchè lo stesso fluire di questo costituisce di per sè un elemento diversificatore". Va ricordato, del resto, che la sentenza n. 182 del 1988 ha negato che vi fosse ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. che erano andati a riposo prima del 1° giugno 1982 (per i quali era totalmente esclusa la computabilità ai fini del calcolo dell'indennità premio di servizio delle quote "congelate" dell'indennità integrativa speciale) e quelli il cui servizio era cessato successivamente a tale data.

 

3.- Secondo il giudice a quo, la norma impugnata contrasterebbe con gli articoli 36 e 38 della Costituzione in quanto esclude dal calcolo di un trattamento di natura previdenziale una componente del trattamento economico, quale l'indennità integrativa speciale, che ha la specifica funzione di adeguare il valore nominale della retribuzione alle variazioni della capacità di acquisto della moneta e, quindi, di mantenere un rapporto di proporzionalità tra il valore reale del lavoro ed il valore reale della moneta.

 

La questione, nei termini generali in cui è prospettata - tali da trascendere la situazione di coloro che sono stati collocati a riposo nei dodici mesi successivi al 1° giugno 1982 - è manifestamente infondata. Con sentenza n. 142 del 1980, questa Corte ha già statuito che una esclusione limitata nel tempo dell'indennità di contingenza dal computo del trattamento di fine rapporto non arreca offesa in misura censurabile ai suddetti parametri costituzionali ed ha quindi dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge n. 12 del 1977, al quale la norma qui impugnata fa rinvio.

 

4.- Il giudice a quo richiama infine la sentenza n. 236 del 1988 per rilevare che la già ricordata interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Cassazione non sarebbe compatibile con la qualificazione come formale o mobile del rinvio che la norma impugnata fa all'articolo 1 del decreto- legge n. 12 del 1977, mentre tale qualificazione era stata assunta a base della decisione pronunziata da questa Corte con la sentenza n. 236 del 1986.

 

L'argomento non è conferente in questa sede, poichè non prospetta profili direttamente riguardanti la legittimità costituzionale della norma. Deve comunque essere osservato che l'inferenza prospettata dal giudice a quo appare non conforme a logica: l'articolo 1 del decreto-legge n. 12 del 1977 è venuto meno a partire dal 1° giugno 1982 per effetto di un'abrogazione non retroattiva; proprio perchè il rinvio al suddetto articolo 1 era mobile, anche la non computabilità delle quote "congelate" dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione contributiva degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. è venuta meno solo a partire dalle retribuzioni successive al giugno 1982.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n.299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980) per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Verona con ordinanza dell'11 giugno 1992 (r.o. n. 691 del 1992);

 

2) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 per contrasto con gli articoli 36 e 38 della Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Ugo SPAGNOLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 10/06/1994.