Sentenza n.142 del 1980
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SENTENZA N.142

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza) convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, e degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.l. 11 ottobre 1976, n. 699 (Disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita) secondo il testo della legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, promossi con ordinanze emesse il 7 luglio 1977, l'8 maggio 1978 e il 25 maggio 1979 rispettivamente dai pretori di Messina, Milano e Terni, iscritte al n. 444 del registro ordinanze 1977, al n. 420 del registro ordinanze 1978 e al n. 758 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 1977, n. 320 del 1978 e n. 353 del 1979.

Visti gli atti di costituzione di Gullino Francesco e Di Cara Angelo e del Credito Italiano; nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Elio Fazzalari per il Credito Italiano e l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - I tre giudici non solo sottopongono alla Corte questioni riflettenti le normative del 1977 e, per l'ordinanza iscritta al n. 444 R.O. 1977, del 1976, relative al divieto di conglobamento nella retribuzione e di ricalcolo in tempi differiti dei miglioramenti retributivi dei lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del costo della vita e di altre forme di indicizzazione per la massima parte esaminate con sentenza n. 141/1980 e giudicate infondate, ma denunciano altresì l'illegittimità dell'art. 1 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni che non interessano l'art. 2121 c.c., nella legge 91/1977 per aver aggiunto nel secondo comma dell'or menzionato testo la frase (< a partire dal 1° febbraio 1977, di quanto dovuto come ulteriori aumenti di indennità di contingenza e di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 >); novellazione, la quale fa sì che tali entità più non facciano parte della indennità di anzianità, disciplinata dall'art. 2120 c.c. e da successive disposizioni normative L'identità della norma impugnata e la continenza dei parametri, evidenziata da ciò che con l'incidente, iscritto al n. 444 R.O. 1977, si denuncia, recependo, in conforme testo, le argomentazioni dei ricorrenti, la violazione degli artt. 3, 36, 38, 39, 45 e 53 Cost., con l'incidente, iscritto al n. 758 R.O. 1979, si lamenta attentato agli artt. 3 e 36 Cost. e con l'incidente, iscritto al n. 420 R.O. 1978, si prospetta la violazione del solo art. 36, giustificano la riunione dei tre procedimenti, alla quale non e d'ostacolo il fatto che con la ordinanza, iscritta al n. 444 R.O. 1977, siano assunti a parametri d'illegittimità della normativa del 1976 relativa alla parziale remunerazione dei compensi, effettuata mediante buoni del tesoro, anche gli artt. 38 e 45 della Costituzione.

2. - Prendendo l'avvio dalla prospettazione da ultimo riassunta, rileva la Corte che il pretore di Messina ha mosso accusa all'art. 1 d.l. 699/1976, così come convertito nella legge 797/1976, di violazione degli artt. 4, primo comma, 38 e 45 Cost., per ciò che < lungi dal promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, l'assistenza sociale e la mutualità, mortifica tali diritti perchè snatura per i soli redditi di puro lavoro, in tutto quanto a quelli di importo lordo annuo superiore a lire 8.000.000, o in parte quanto a quelli di importo superiore a 6.000.000 ma non a 8.000.000, la natura retributiva degli aumenti collegati al costo della vita ai quali la recente legge 11 agosto 1973 n. 533, modificativa del procedimento del lavoro ha dato con l'art. 429 c.p.c. una particolare tutela, redditi per i quali le leggi restrittive denunciate di incostituzionalità impongono con un sistema di imposizione fiscale occulta a carico delle forze attive del lavoro subordinato una imposizione di trattenuta totale o parziale del 50% delle quote di indennità di contingenza e di indennità integrativa speciale a vantaggio congiunto della generalità dei cittadini ed a vantaggio particolare aggiunto e specifico della speculazione privata dei datori di lavoro, che in relazione agli esborsi per liquidazione dell'indennità di buonuscita che per giurisprudenza costante ha natura previdenziale ed assistenziale e che come tale non può essere oggetto di limitazione o di esproprio alla cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti a minori aggravi >.

Queste argomentazioni, sebbene siano state precedute dalla denuncia di violazione degli artt. 38 e 45 Cost., pongono mente all'art. 1 d.l. 12/1977 assai più che alla normativa del l976, e comunque non traggono dagli artt. 38 e 45, che vorrebbero rappresentare il novum rispetto ai parametri, con la menzionata sentenza n. 141/1980 giudicati indenni da violazione, ragioni, che si aggiungano alle altre, che questa Corte non ha reputato idonee a dire offesi gli artt. 1, 3, 4, 23, 36, J9, 53 della Costituzione.

3. - La Corte non può fare buon viso alla eccezione d'irrilevanza, nella illustrazione della quale la parte datrice nell'incidente iscritto al n. 420 R.O. 1978 ha esaurito le proprie difese confortandole con la produzione di documenti, alcuni dei quali esibiti, avanti la Corte, in rispetto all'art. 3 delle norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi avanti la Corte costituzionale (G.U. 24 marzo 1956, n. 71), perchè il giudice a quo ha fornito adeguata motivazione del rigetto dell'eccezione di irrilevanza; ferma si ripete la possibilità per il Credito Italiano di giovarsi della sostanza assertiva e probatoria della eccezione ai fini della decisione della controversia.

4. - Il più ampio ventaglio di parametri è stato prospettato nell'incidente iscritto al n. 444/1977, in cui sono posti a base della censura d'illegittimità dell'art. 1 d.l. 12/1977 gli artt. 3, 4, 36, 38, 39, 45 e 53, sebbene lo si è or ora rilevato gli artt. 38 e 45 siano invocati per giustificare il sospetto d'illegittimità dell'art. 1 d.l. 699/1976 e sol nel dispositivo della ordinanza vengano collegati all'art. 1 d.l. 12/1977.

Nelle difese delle parti, che hanno affrontato il merito della questione di legittimità, molto si è discusso sulla natura se retributiva o indennitaria della indennità di anzianità, e non si è mancato di trarre da sentenze di questa Corte, nelle quali risuona la eco della più che semisecolare disputa, argomenti agli opposti mulini, ma la Corte non può né deve ancorare la decisione della questione, che più di ogni altra è stata fonte di preoccupazioni, all'accoglimento dell'una o dell'altra delle qualificazioni (qualificazioni, tra le quali si sono assai di recente avanzate proposte di contemperamento; il che è assai significativo), senza dire che l'indagine qualificatoria si svolge su diverse direttrici a seconda che essa sia riferita alle retribuzioni di carattere continuativo ovvero ad attribuzioni di fine rapporto.

Né può la Corte accontentarsi della ricorrente constatazione della progressiva sostituzione, anche al di là dei patri confini, di altri istituti più idonei ad adempiere alla funzione dell'indennità, ma deve prendere atto di ciò che questa non può essere ridotta ad unum perchè, per contro, si fraziona in numerose specie disegnate nella contrattazione in più o meno vasta misura collettiva, la cui valutazione rappresenta il quotidiano ministero dei giudici delle controversie individuali di lavoro e, non sempre di rimbalzo, delle controversie previdenziali e assistenziali (esempio perspicuo è offerto dalle indennità calcolate a scaglioni).

In sì varia fenomenologia la Corte, richiamato quanto motivato e deciso in riferimento alle retribuzioni nella sentenza n. 141/1980 con la quale sono stati presi in esame parametri di legittimità comuni alla presente vicenda (artt. 3, 36, 39, 53 Cost.) reputa che non sia precluso al legislatore di ristrutturare l'indennità di anzianità per cui l'eliminazione o il ridimensionamento di particolari componenti dell'indennità stessa non concretano di per sé soli lesione dell'art. 36 Cost. Resta fermo però che innovazioni del genere debbono tener conto della quantità e della qualità del lavoro prestato dagli interessati, agli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost. Ora la progressiva esclusione dal computo dell'indennità del punto di contingenza, ad un triennio dall'entrata in vigore della normativa del 1977 che l'ha sancita, non arreca offesa in misura censurabile da questa Corte al criterio della quantità del lavoro, assunto come durata del rapporto a componente di calcolo del quantum dell'indennità, in tali sensi garantito dall'art. 36. Nel futuro l'esclusione stessa, in difetto di congrue compensazioni, rischierebbe di determinare squilibri più gravi di quelli già in atto. Ciò persuaderà i reggitori della cosa pubblica a por mano in domani anche non mediato ad adeguati bilanciamenti al fine di evitare offesa non solo agli artt. 3 e 36, ma anche all'art. 38, opportunamente richiamato dal pretore di Messina

(sent. n. 26/1980).

)

).

E', insomma, la progressività del novellato art. 2121, comma secondo, c.c., che può e deve suonare allarme per i conditores legum anche in relazione alle diverse conseguenze che potrebbero prodursi a carico dei lavoratori penalizzando coloro che percepiscono retribuzioni meno elevate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) riunisce i tre procedimenti;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità degli artt. 1, 2 e 3 d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, secondo il testo risultante dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, e degli artt. 1, 2, 3 e 4 d.l. 11 ottobre 1976, n. 699, secondo il testo della legge 10 dicembre 1976, n. 797, per contrasto con gli artt. 3, 4,36,38,39,45 e 53 Cost., sollevate dal pretore di Messina con ordinanza 7 luglio 1977 (n. 444 RO. 1977) nonché le questioni di legittimità, sollevate con le ordinanze di Varia data iscritte ai nn. 420 R.O. 1978 e 758 RO. 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/07/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN  - Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

Depositata in cancelleria il 30/07/80.