Sentenza n.504 del 1988

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SENTENZA N.504

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 8 del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271 (Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado) e dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università), come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 marzo 1983 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Gnemmi Luigia ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 845 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 1338 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Gnemmi Luigia ed altri, Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

uditi l'avvocato Ernani d'Agostino per Gnemmi Luigia ed altri e Focanti De Ceglie Maria Antonietta ed altri e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - II Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze del 28 marzo 1983 (R.O. n. 845/1983) e del 16 maggio 1983 (R.O. n. 1338/1984), solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 8 del d.P.R. 2 giugno 1981, n. 271 (Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado), nonchè dell'art. 8 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, così come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università), <nei limiti in cui non prevedono l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti messi a riposo successivamente a quest'ultima data>.

2.-Delle due eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato: a) la prima, sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di materia pensionistica riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, va respinta perchè il tema in controversia e l'estensione soggettiva di benefici ricollegabili ad una disciplina di inquadramento di pubblici dipendenti in nuovi livelli retributivi, non il titolo o il quantum di un trattamento di pensione; b) la seconda, sulla natura di atto di normazione secondaria del d.P.R. n. 271 del 1981, come tale non passibile di controllo di legittimità costituzionale, va accolta, senza tuttavia che tale accoglimento limiti l'osservazione sull'oggetto della questione sollevata, che resta integro nella normativa dell'art. 8 del decreto-legge n. 255 del 1981 così come modificato dalla legge di conversione n. 391 del 198l.

3.-Sembra al giudice a quo che la normativa impugnata discrimini i dipendenti collocati a riposo prima e dopo la data del 1° aprile 1979: gli uni, in quanto ottengono un trattamento di quiescenza sfavorevole perchè rapportato al criterio del <maturato economico> con valutazione convenzionale dell'anzianità di servizio ex art. 51 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato); gli altri, in quanto beneficiano della piena valutazione della anzianità in base all'impegno del legislatore ex art. 152 della citata legge n. 312 del 1980.

4. - La questione é fondata.

Questa Corte ha più volte statuito che <non può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perchè lo stesso fluire di questo costituisce di per sè un elemento diversificatore> (sentt. Corte cost. nn. 57 del 1973, 92 del 1975, 138 del 1977, 65 del 1979, 138 del 1979, 122 del 1980, 618 del 1987).

Tuttavia, nel caso di specie, emerge un profilo che esige una diversa ratio decidendi.

Nel passaggio dall'ordinamento gerarchico delle carriere all'ordinamento delle qualifiche funzionali, l'art. 46, primo comma, della legge n. 312 del 1980 ha disposto l'inquadramento nel nuovo assetto del personale in servizio alla data del 1° giugno 1977, ai fini giuridici dalla stessa data ed ai fini economici dal 1° aprile 1979.

I dipendenti, dunque, collocati a riposo anteriormente al 1° aprile 1979 erano stati raggiunti dagli effetti del riordino delle carriere nel nuovo assetto delle qualifiche funzionali, il cui dies a quo era appunto il 1° giugno 1977.

Nell'art. 152, primo comma, della legge n. 312 del 1980 il legislatore programmava un graduale riconoscimento della eventuale maggiore anzianità rispetto a quella convenzionale, stabilendo al secondo comma: <Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza il riconoscimento di cui al comma precedente verrà comunque effettuato con priorità>.

Con l'art. 8 del decreto-legge n. 255 del 1981, come modificato dalla legge di conversione n. 391 del 1981, viene disposta, per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la liquidazione della pensione <sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità>. La pensione viene riliquidata sulla base dell'identico criterio anche per il personale della scuola cessato dal servizio nel triennio contrattuale 1979-1981 decorrente dal 1° aprile 1979. Detto personale <si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata sino alla data di cessazione dal servizio>.

5.-E' evidente che il legislatore ha voluto circoscrivere il <beneficio> del riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio al personale <cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81> avente inizio dalla data del 1° aprile 1979.

Il criterio adottato é stato quello di estendere retroattivamente la disciplina predisposta per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 ai-cessati dal servizio dal 1° aprile 1979.

Tale meccanismo retroattivo di limitazione ha la sola giustificazione nella soglia del triennio contrattuale, giustificazione che non basta a rendere ragionevole la scelta legislativa per i seguenti motivi:

a) la portata ermeneutica della formulazione dell'art. 152 della legge n. 312 del 1980 indica il triennio 1979-1981 come quello in cui avrà inizio una disciplina anche graduale, ma non necessariamente irretroattiva, dell'<eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge>;

b) la identificazione dei soggetti aventi diritto al <beneficio> dell'integrale anzianità non può avere estensione minore di quella di tutto il personale ricompreso nel nuovo inquadramento per l'operazione di transizione dall'assetto gerarchico all'assetto delle qualifiche funzionali, cioé del personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 ex art. 46 della legge n. 312 del 1980;

c) la data della decorrenza degli effetti economici, stabilita dallo stesso art. 46 della legge suddetta al 1° aprile 1979, non impedisce di risalire al 1° giugno 1977, data di decorrenza degli effetti giuridici, ai fini della valutazione dei nuovi inquadramenti per il computo del trattamento di quiescenza per il personale cessato dal servizio medio tempore, tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979, come disposto dall'art. 160, secondo comma, della legge n. 312 del 1980.

6.-Tutto ciò premesso, non appare razionale la discriminazione, all'interno dell'insieme omogeneo del personale inquadrato nel nuovo assetto delle qualifiche funzionali ai fini della riliquidazione delle pensioni sulla base del riconoscimento della anzianità effettiva, di coloro che siano stati collocati a riposo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 da un canto e i cessati dal servizio tra il 1° aprile 1979 e il 1° febbraio 1981.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto- legge 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'università), nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.