ORDINANZA N. 205
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), dell’art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell’ordine secondario), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Paolo Perinelli ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 aprile 1997, nel corso di un giudizio promosso da docenti di ruolo i quali, avendo svolto le funzioni di preside incaricato tra gli anni scolastici 1979/1980 e 1993/1994, chiedevano il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico spettante ai presidi di ruolo, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), dell’art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge, indicata soltanto nella motivazione dell’ordinanza di rimessione, 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario);
che il giudice rimettente richiama l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con la quale é stata sollevata analoga questione e ritiene che la mancata attribuzione del trattamento retributivo dei presidi di ruolo ai docenti di ruolo incaricati di sostituire il preside o di svolgerne le funzioni violerebbe il diritto ad una retribuzione proporzionale alla qualità del lavoro svolto e determinerebbe, inoltre, una oggettiva ed ingiustificata discriminazione con lesione della imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, nell’atto di costituzione, che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, e ricordando, in una successiva memoria, che analoga questione é stata dichiarata dalla Corte in parte inammissibile ed in parte infondata (sentenza n. 273 del 1997).
Considerato che, successivamente all’emanazione dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, una analoga questione, richiamata dallo stesso giudice rimettente, é stata dichiarata, con sentenza n. 273 del 1997, in parte inammissibile e in parte infondata;
che, difatti, con riferimento alla disciplina della nomina e della retribuzione del preside supplente dettata dall’art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, la questione ha ad oggetto una disposizione inserita in un atto, l’ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media, che si autoqualifica come regolamento e che, per la sua natura di norma secondaria, non é suscettibile di essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale;
che in riferimento alle altre disposizioni denunciate che hanno natura legislativa (art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e legge 14 agosto 1971, n. 821), la questione di legittimità costituzionale é stata dichiarata non fondata, giacchè non é irragionevole, nè discrimina i presidi incaricati, un trattamento retributivo differenziato rispetto a quello dei presidi di ruolo e che tenga conto del diverso livello di qualificazione accertato, solo per i presidi di ruolo, a seguito di apposito concorso; inoltre la differenza retributiva, oggettivamente ancorata ad una diversa qualità del lavoro con la quale la medesima funzione é espletata, non contrasta con il criterio di proporzionalità della retribuzione (artt. 3 e 36 Cost.); nè, d’altra parte, possono essere invocati i principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) per conseguire miglioramenti retributivi;
che l’ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicchè la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile e manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l’ordinanza indicata in epigrafe;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento di incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell’ordine secondario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dallo stesso Tribunale amministrativo regionale con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Cesare MIRABELLI
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.