Sentenza n. 363 del 1996

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SENTENZA N. 363

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), e 33 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sul ricorso proposto dal Ministero della difesa contro Mandarà Guglielmo, iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.52, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1. -- Investito del ricorso proposto dal Ministero della difesa nei confronti di Mandarà Guglielmo per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 318 del 1994, avente per oggetto la perdita del grado e la cessazione dal servizio del Mandarà, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), e dell'art. 33 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

Il Ministero della difesa, nel ricorso in appello, sostiene che il Tribunale amministrativo ha erroneamente applicato l'art.9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19: osservazione, questa, condivisa dal Collegio rimettente, secondo il quale sorgerebbe in tal modo un dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge n. 1168 del 1961, nonchè dell'art. 33 del codice militare di pace, con riguardo innanzi tutto all'art. 27 della Costituzione, perchè la pena accessoria - al di là della denominazione che ne sia data - e' una vera e propria pena criminale, a carattere interdittivo. Onde il contrasto con l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, il quale impone ch'essa sia proporzionata all'entità del fatto commesso e alla personalità dell'autore: dosaggio che solo il giudice può effettuare, mentre la competenza a infliggere la sanzione disciplinare e' attribuita alla pubblica amministrazione.

Tali principi non sarebbero rispettati dalle disposizioni denunciate. A causa della concorrente applicazione delle norme del codice penale e, in sede amministrativa, della disciplina speciale - oltre che dell'art. 33 del codice penale militare - la valutazione sulla pena accessoria e' sottratta al giudice naturale e rimessa alla pubblica amministrazione, che non potrebbe però compiere alcun apprezzamento discrezionale.

Il Collegio non ignora quanto affermato da questa Corte sulla destituzione di diritto (in particolare nella sentenza n.104 del 1991), ma non tralascia di rilevare che lo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e' regolato da una normativa peculiare, in ragione dei compiti loro affidati. L'art. 9 della legge n. 19 del 1990 non avrebbe quindi abrogato gli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge n. 1168 del 1961, e l'art. 33 del codice penale militare di pace. Sì che vi sarebbe altresì violazione dell'art. 3 della Costituzione, dal momento che nei confronti dei militari, dopo la sentenza n. 104 del 1991, non opera più la destituzione automatica.

2. -- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la infondatezza, reputando non corretta la ricostruzione della normativa proposta dal Collegio rimettente.

La rimozione prevista dall'art. 33 del codice penale militare e' infatti una pena militare accessoria, irrogata dall'autorità giudiziaria e non dalla pubblica amministrazione; quest'ultima adotta soltanto i provvedimenti di perdita del grado e di cessazione dal servizio, che sono misure disciplinari amministrative. Nella normativa in esame non ricorre, pertanto, alcuna pena militare accessoria, la cui adozione sia demandata all'autorità amministrativa.

Il denunciato automatismo del provvedimento amministrativo (consequenziale all'applicazione, da parte del giudice penale, della pena accessoria) sarebbe comunque attenuato dagli artt. 4 e 8 della legge n. 19 del 1990, giacche' il giudice penale può impedire, di fatto, l'applicazione della sanzione disciplinare concedendo la sospensione condizionale della pena, che si estende anche a quella accessoria.

L'Avvocatura osserva, poi, che secondo la giurisprudenza amministrativa la perdita del grado non si traduce nel conferimento all'amministrazione di un potere discrezionale: tale soluzione interpretativa si risolverebbe, invero, nella sostanziale abrogazione della norma di rigore dettata dal legislatore a presidio degli interessi pubblici che qualificano il pubblico impiego militare rispetto a quello civile. Non sarebbe perciò applicabile l'art. 9 della legge n. 19 del 1990, perchè la perdita dell'impiego non consegue all'esercizio di una potestà amministrativa disciplinare, ma e' l'effetto automatico dell'applicazione di una sanzione penale accessoria irrogata dal giudice penale, qual e' la rimozione militare.

L'Avvocatura richiama, infine, la sentenza n. 490 del 1989, di inammissibilità, le ordinanze nn. 201 e 137 del 1994 e la sentenza n. 197 del 1993 che - dichiarando illegittima la decadenza di diritto - fa salva la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Quanto alla sentenza n. 104 del 1991, invocata dal Collegio rimettente, essa non avrebbe alcuna incidenza sulle disposizioni penali concernenti le pene accessorie.

Considerato in diritto

1. -- Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 12, lettera f), e 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), e dell'art. 33 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303. Il Collegio rimettente osserva, in primo luogo, che non sarebbe applicabile alla fattispecie l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, perchè non viene in rilievo, a suo avviso, una sanzione disciplinare, ma una pena militare accessoria;

sempre nel senso della inapplicabilità varrebbe, poi, la peculiarità dello stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. La normativa denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione: la concorrente applicazione delle norme del codice penale e della disciplina speciale, oltre che dell'art. 33 del codice penale militare, sottrarrebbe infatti la valutazione sulla pena accessoria al giudice, rimettendola alla pubblica amministrazione; sarebbe violato, altresì, l'art. 3 della Costituzione, non essendo più soggetti gli altri militari - dopo la sentenza n. 104 del 1991 - all'applicazione automatica della destituzione.

2. -- Per impostare correttamente la questione, occorre precisare l'ambito di operatività della disciplina introdotta, per l'Arma dei carabinieri, dalla legge n. 1168 del 1961, analogamente a quanto disposto per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica da altri atti normativi, e segnatamente dall'art.70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, norma già sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale di questa Corte, nei termini che fra poco si richiameranno. Dati che, invero, non risultano adeguatamente ponderati dal Collegio rimettente, e perciò da approfondire.

3. -- Il codice penale militare di pace prevede, nell'ambito delle pene militari accessorie, la degradazione e la rimozione, rispettivamente agli articoli 28 e 29. Entrambe hanno carattere perpetuo; la degradazione si applica a tutti i militari e priva radicalmente il condannato della qualità di militare, la rimozione colpisce quelli rivestiti di un grado, e comunque appartenenti a una classe superiore all'ultima, e fa discendere il militare condannato <alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe>.

E' dunque evidente che la pena accessoria della rimozione, di per se', non comporta la cessazione dal servizio. La misura espulsiva trova fondamento nell'art. 12, lettera f), e nell'art.34, numero 7, della citata legge n. 1168 del 1961, che stabiliscono la cessazione dal servizio continuativo per la perdita del grado;

quest'ultima segue in particolare alla condanna, passata in giudicato, nei casi in cui la legge penale militare preveda la pena accessoria della rimozione (v. ancora l'art. 34, numero 7, lettera a), della legge n. 1168 del 1961, norma richiamata nel preambolo del decreto ministeriale, impugnato nel giudizio a quo, che commina la perdita del grado e la conseguente cessazione dal servizio continuativo). La perdita del grado e la cessazione dal servizio non sono quindi inflitte dal giudice penale, pur essendo consequenziali alla rimozione: esse sono irrogate dall'autorità amministrativa, con un provvedimento amministrativo.

Questa Corte, vagliando le censure di legittimità costituzionale mosse ad analoga disposizione dettata per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (art. 70 della legge n. 113 del 1954, già menzionata), ha sottolineato come l'art. 9, comma 1, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, abbia espunto dall'ordinamento la destituzione di diritto del pubblico dipendente in seguito a condanna penale, abrogando ogni contraria disposizione di legge; l'art. 70, numero 5, della legge n. 113 del 1954 risulta pertanto abrogato, con conseguente inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 403 del 1992 e, in precedenza, ordinanze nn. 113 del 1991 e 130 del 1990). La Corte ha dunque fornito un'ampia interpretazione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 19 del 1990, anche in considerazione del fatto che tale legge risponde ai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di destituzione. Ma il Collegio rimettente, basandosi su una recente decisione del Consiglio di Stato, ritiene inapplicabile alla fattispecie detta disposizione e lamenta la disparità di trattamento che si viene così a determinare a danno degli appartenenti all'Arma dei carabinieri (in violazione dell'art.3), eccependo altresì la lesione dell'art. 27 della Costituzione.

Quanto si e' detto poc'anzi sulla distinzione fra rimozione e destituzione, nonchè sull'autonomo rilievo della cessazione dal servizio per perdita del grado - misura espulsiva irrogata dall'Amministrazione militare - consente di impostare correttamente il dubbio di costituzionalità delle due disposizioni della legge n. 1168 del 1961.

4. -- La questione e' fondata, alla luce dell'art. 3 della Costituzione.

Questa Corte non può che ribadire l'illegittimità della destituzione di diritto, e la necessità che si svolga il procedimento disciplinare al fine di assicurare l'indispensabile gradualità sanzionatoria, riconducendo alla loro sede naturale le relative valutazioni. L'automatismo presente nella normativa denunciata e' illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione, con riguardo, innanzitutto, al canone della razionalità normativa (sentenza n. 971 del 1988 e, poi, fra le varie, le sentenze nn. 415 e 104 del 1991, 134 del 1992, 126 del 1995). D'altra parte, il trattamento deteriore riservato agli appartenenti all'Arma dei carabinieri non trova valida ragione giustificatrice nel loro status militare: questa Corte ha rilevato come la mancata previsione del procedimento disciplina re, nel vulnerare le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, finisca per ledere il buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali, oltre che l'art. 3 della Costituzione (sentenza n. 126 del 1995).

E' quindi da dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge n. 1168 del 1961, nella parte in cui non prevedono, per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione, l'instaurarsi del procedimento disciplinare, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e sanciti dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990. Va da se' che spetta all'Amministrazione militare - valutate le risultanze del procedimento disciplinare - disporre la perdita del grado e la cessazione dal servizio continuativo, ove ne sussistano i presupposti.

5. -- E' invece infondata la censura mossa, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, all'art. 33 del codice penale militare di pace, dal momento che la nuova disciplina sulla destituzione dei pubblici dipendenti, di cui all'art. 9 della legge n. 19 del 1990, e' estranea all'applicazione delle pene accessorie, anche di carattere interdittivo (ordinanze nn.201 e 137 del 1994, e sentenza n. 197 del 1993, di cui v., in particolare, il n. 4 del Considerato in diritto).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, lettera f), e dell'art. 34, numero 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri), nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio continuativo per perdita del grado, conseguente alla pena accessoria della rimozione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/10/96.

Mauro FERRI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 30/10/96.