Sentenza n. 531 del 1995

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SENTENZA N. 531

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Acampora Fernando Antonio ed altri contro il Ministero della difesa ed altri, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione di Acampora Fernando Antonio ed altri nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi l'avv. Massimo Luciani per Acampora Fernando Antonio ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 

1.-Nel corso di alcuni giudizi riuniti, aventi ad oggetto l'annullamento dei provvedimenti con i quali l'amministrazione aveva rigettato le istanze -presentate da ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente effettivo -dirette ad ottenere il "transito" nel ruolo speciale, di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 11 nella parte in cui non prevede per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento la possibilità di transitare nel nuovo ruolo speciale.

Il giudice a quo premette di avere proposto analoga questione nei confronti di diversa disposizione, ovvero dell'art. 9 dello stesso d.lgs. n. 117 del 1993: questione dichiarata inammissibile da questa Corte (sentenza n. 467 del 1994) in quanto il predetto art. 9 non era applicabile ai fini della definizione del giudizio di merito.

Sicchè -individuata correttamente la disposizione applicabile nel giudizio a quo, concernente la fase di prima costituzione del ruolo speciale (art. 11) e non già il regime definitivo dello stesso ruolo (art. 9) -il remittente ripropone la questione, invocando ulteriori parametri costituzionali e precisamente, oltre l'art. 3, gli artt. 76 e 97 della Costituzione.

Ciò premesso, ritiene il giudice a quo che la norma censurata -precludendo ai ricorrenti l'accesso al nuovo ruolo speciale -violi i parametri costituzionali surricordati, in particolare gli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

In ordine alla violazione dell'art. 76 della Costituzione, premesso che il d.lgs. n. 117 del 1993 attua la delega conferita al Governo dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, si assume che nella legge di delegazione emergerebbe la volontà "indiscutibile ed inequivoca" di istituire "tre ruoli distinti, per caratteristiche, ma uniti da un evidente tratto comune: l'essere destinati ad accogliere tutti gli ufficiali in servizio permanente e non soltanto alcuni tra essi". Del resto, la "tendenza alla omogeneità" della legge n. 217 del 1992 sarebbe stata, altresì, riconosciuta da questa Corte con riguardo al trattamento degli ufficiali dei vari ruoli dell'Arma (sentenza n. 440 del 1992). Senonchè -ad avviso del remittente -la suddetta linea di tendenza, espressa dalla legge di delegazione, non avrebbe trovato attuazione nel decreto legislativo delegato in cui gli ufficiali in servizio permanente del ruolo ad esaurimento che pure apparterrebbero alla categoria generale degli ufficiali in servizio permanente e che, perciò stesso, avrebbero dovuto essere considerati per l'immissione nei nuovi ruoli -sarebbero stati, per contro, esclusi dal nuovo regime.

Il denunciato eccesso di delega sarebbe vieppiù evidenziato dalla interpretazione della legge di delegazione alla luce dei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari (in ordine allo schema di decreto legislativo delegato) previste dall'art. 2, comma 2, della stessa legge delega.

Al riguardo, si sottolinea, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 57 del 1982 e n. 78 del 1957) il "valore interpretativo notevolissimo" dei predetti pareri.

Orbene, dall'esame del parere della IV Commissione Permanente Difesa del Senato (seduta del 17 febbraio 1993), in ordine all'originario schema di decreto legislativo delegato, risulterebbe che il passaggio dal ruolo ad esaurimento a quello speciale era "indiscutibile" e addirittura avrebbe costituito il presupposto in virtù del quale la Commissione ha rilasciato parere favorevole all'unanimità.

Addirittura "ovvia" sarebbe stata ritenuta l'immissione nel ruolo speciale degli ufficiali del ruolo ad esaurimento, nel parere reso dalla IV Commissione Permanente Difesa della Camera, nel quale sarebbe pure stata proposta una "più articolata ed adeguata disciplina" al riguardo. Ne consegue, secondo il giudice a quo, che la mancata previsione -nel decreto legislativo delegato -della immissione degli ufficiali, in servizio permanente del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri, nel ruolo speciale -in contrasto con il "tenore testuale" nonchè con la ratio della legge di delegazione -concreterebbe il già denunciato vizio di eccesso di delega e la conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Violato sarebbe, altresì, l'art. 3 della Costituzione. Anzitutto, per la disparità di trattamento tra gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, e gli ufficiali già appartenenti al ruolo unico in servizio permanente. Il tutto -secondo il remittente -avuto riguardo alla "tendenza alla omogeneizzazione del trattamento giuridico di tali categorie". Al riguardo, il giudice a quo richiama la normativa che costituirebbe espressione della predetta tendenza, in particolare l'art. 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824 che estende agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, il rapporto di impiego in luogo del "rapporto precario" di servizio; l'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574 per il quale con l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce il rapporto di impiego, l'art. 31, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224 che ha disposto l'applicazione agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di tutte le norme previste per il personale in servizio permanente; l'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 che ha previsto che "gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo e transitano per quelle del servizio permanente" e l'art. 12, comma 2, della stessa legge n. 404 del 1990 per il quale "i ruoli ad esaurimento ... assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente".

Alla luce dei succitati dati normativi emergerebbe un quadro di progressiva omogeneizzazione in ordine ad "aspetti essenziali" del rapporto di impiego, intrattenuto con l'amministrazione dalle due categorie di ufficiali.

Infine, si osserva che la legge n. 217 del 1992 non solo si inscriverebbe in questo quadro ma addirittura perfezionerebbe -portandolo al grado più avanzato -il suddetto processo di omogeneizzazione.

Ne conseguerebbe che la violazione della legge delega si qualificherebbe anche come violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, attesochè la norma censurata consentirebbe il perdurare di siffatte discriminazioni tra le due categorie di ufficiali, in assenza di ragionevoli giustificazioni e del tutto incoerentemente con la più volte citata tendenza alla omogeneità che sarebbe espressa, al riguardo, dall'ordinamento.

Ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione emergerebbe, altresì, dal raffronto con il trattamento riservato agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento delle altre Forze armate (Esercito e Marina) per i quali sarebbe previsto l'accesso al rispettivo ruolo speciale (legge n. 1622 del 1962; legge n. 1414 del 1964).

Nè varrebbe opporre, al riguardo, secondo l'ordinanza di rinvio, che il transito ai ruoli speciali fu possibile ai predetti ufficiali a seguito di concorso per titoli, attesochè questa possibilità è comunque negata, a prescindere da qualsivoglia concorso, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento dei carabinieri. Concorso che, peraltro, non si renderebbe necessario perchè la categoria cui appartengono i ricorrenti è legata all'amministrazione da un regolare rapporto di impiego.

Da ultimo sarebbe, altresì, violato l'art. 97 della Costituzione in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione.

In particolare la norma censurata, escludendo arbitrariamente e irragionevolmente gli ufficiali dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento, dall'accesso al ruolo speciale attuerebbe una distribuzione del personale fra le varie carriere, il che sarebbe incompatibile con il principio di buon andamento, inteso quale principio di coerenza e di ragionevolezza dell'ordinamento della pubblica amministrazione. Sicchè l'arbitrarietà della predetta esclusione ridonderebbe "in lesione del principio di buon andamento", più specificamente sotto il profilo della mancata corrispondenza fra funzioni degli ufficiali e grado apicale che essi possono raggiungere. Nel ruolo ad esaurimento, infatti, il grado apicale è quello di tenente colonnello, mentre nel neo istituito ruolo speciale è quello di colonnello, mentre "identiche" sarebbero le funzioni svolte dai due ruoli.

2.-Si sono costituiti, nel giudizio dinanzi a questa Corte, alcuni degli originari ricorrenti nei giudizi a quibus i quali hanno concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, richiamando e sviluppando le argomentazioni contenute nella ordinanza di rimessione.

In particolare -e quanto all'ammissibilità della proposta questione -si sottolinea che la riproposizione di questioni analoghe ad altre, precedentemente dichiarate inammissibili, è consentita "ogni volta che la declaratoria di inammissibilità abbia voluto sanzionare la irritualità dell'atto introduttivo del giudizio", e ciò secondo gli stessi insegnamenti della giurisprudenza costituzionale (ordinanze n. 536 del 1988 e n. 135 del 1984).

Sulla fondatezza, si evidenzia la disparità di trattamento tra gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, e gli ufficiali appartenenti al ruolo unico in servizio permanente e ciò a fronte di un'"evidente tendenza" del diritto positivo alla parificazione del trattamento giuridico delle due categorie.

La norma censurata -contraddicendo la predetta linea di tendenza -verrebbe a perpetuare illegittimamente una discriminazione che la legge n. 217 del 1992 avrebbe inteso rimuovere, sia con riguardo al trattamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai vari ruoli, sia con riguardo al trattamento di essi ufficiali nei confronti degli altri ufficiali dell'Esercito. Inoltre la lamentata disparità di trattamento sarebbe altresì, irragionevole, avuto riguardo alle mansioni svolte dagli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e a quelle affidate ai colleghi del ruolo unico in servizio permanente, mansioni che sarebbero "del tutto identiche".

Ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione sarebbe, inoltre, ravvisabile nella disparità di trattamento che la norma impugnata verrebbe a determinare tra gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente e quelli appartenenti ad altre Armi dell'Esercito.

Si osserva al riguardo che l'istituzione del ruolo speciale anche per l'Arma dei carabinieri è preordinata a "rimediare ad una precedente, ingiustificata discriminazione degli ufficiali dei carabinieri rispetto agli altri ufficiali dell'Esercito" per i quali il legislatore aveva previsto il ruolo speciale unico, consentendo che ad esso potessero accedere anche ufficiali di complemento.

Inoltre sarebbe, altresì, violato l'art. 97 della Costituzione, alla stregua del quale la ponderazione degli interessi in gioco obiettivata nella disposizione impugnata, risulterebbe "irragionevole e arbitraria" anche secondo i principi elaborati al riguardo da questa Corte (sentenza n. 390 del 1989). Appunto la carenza di giustificazione, in ordine alla scelta legislativa concretata nella norma censurata, ridonderebbe in violazione del principio di cui all'art. 97 della Costituzione, inteso alla stregua della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 8 del 1967) quale principio che impone "una coerente e ragionevole disciplina delle carriere nel pubblico impiego". Si osserva, infine, che il principio del buon andamento "si collega intimamente alla tutela delle situazioni soggettive dei singoli" che verrebbero pregiudicate se il principio risultasse violato. Da ultimo -e quanto alla violazione dell'art. 76 della Costituzione -si evidenzia -in armonia con le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione -lo "stridente contrasto" fra la disposizione impugnata e la legge di delegazione.

Inequivoca, anche alla luce degli atti parlamentari, sarebbe, infatti, la volontà del legislatore delegante di consentire l'accesso al ruolo speciale anche agli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo ad esaurimento. La esclusione di questi ultimi dalla possibilità di accedere al ruolo speciale, costituendo violazione della legge di delegazione e segnatamente dell'art. 2, comma 1, della legge n. 217 del 1992, vulnererebbe, pertanto e altresì, l'art. 76 della Costituzione.

Considerato in diritto

 

1.-La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne l'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri) nella parte in cui preclude agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, il transito nel neo-istituito ruolo speciale, di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo.

Ad avviso del giudice a quo detta preclusione violerebbe gli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

In particolare, l'art. 3 sarebbe violato per l'irragionevole disparità di trattamento che si verrebbe a creare tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento e i pari grado già appartenenti al ruolo unico (denominato normale a seguito della riforma), nonchè con quelli del ruolo ad esaurimento di altre Forze armate (Esercito e Marina), per i quali ultimi è previsto l'accesso al ruolo speciale.

Sarebbe violato, inoltre, l'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 2 della legge di delega 28 febbraio 1992, n. 217, disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri, avvenga mediante la "istituzione, per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico" avrebbe inteso destinare i predetti ruoli ad accogliere tutti gli ufficiali in servizio permanente, compresi quelli del ruolo ad esaurimento. Volontà disattesa dal legislatore delegato con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Da ultimo sarebbe, altresì, violato l'art. 97 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che l'arbitraria esclusione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento dall'accesso al ruolo speciale, si risolverebbe in violazione del principio di buon andamento, in quanto verrebbe meno la necessaria corrispondenza fra funzione svolta e grado massimo attingibile. Infatti per il ruolo ad esaurimento il grado apicale è quello di tenente-colonnello, mentre per il ruolo speciale è quello di colonnello e ciò a fronte di funzioni che sarebbero "identiche".

2.-Così precisato il thema decidendum, oc corre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale si ritiene che la questione sia volta a provocare una pronuncia additiva non logicamente necessitata, e pertanto, inammissibile. In contrario va rilevato che l'ordinanza di rinvio, nel prospettare le censure di costituzionalità surrichiamate, chiede l'adozione di una pronuncia diretta ad ampliare l'ambito di operatività della disposizione impugnata in virtù di un supposto vizio di eccesso di delega e di una conseguente e ritenuta ricorrente eadem ratio tra caso ricompreso e caso escluso.

3.-Nel merito la questione è infondata. Preliminarmente occorre rilevare che nell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri -prima del decreto legislativo n. 117 del 1993 -erano previsti (oltre il ruolo tecnico operativo che qui non rileva) due soli ruoli. Nel primo (ruolo Arma carabinieri -unico) confluivano gli ufficiali provenienti dalla accademia e quelli di complemento provenienti dal ruolo ad esaurimento che, parimenti ai sottufficiali in servizio permanente effettivo, avessero superato l'apposito concorso di ufficiale in servizio permanente effettivo (art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414). Nel secondo (ruolo ad esaurimento privo, peraltro, di dotazione organica), trovavano collocazione i restanti ufficiali di complemento raffermati che non avevano scelto la via del concorso o che, avendovi partecipato, non lo avessero superato (artt. 35 e 42, lettera a), n. 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574).

Il quadro normativo, così ricostruito, vigente all'emanazione del decreto delegato va tenuto presente ai fini del sindacato di costituzionalità sul corretto esercizio della funzione legislativa delegata.

Al riguardo questa Corte ha costantemente affermato che il controllo dei limiti posti al legislatore delegato postula la individuazione sia dell'oggetto sia della ratio della delega, ovvero impone la necessità di verificare le ragioni e le finalità che, avuto riguardo anche al complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante, onde accertare se la norma delegata sia ad essa rispondente (sentenze n. 305 del 1995, nn. 237 e 141 del 1993, e n. 261 del 1992).

L'esame del testo dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 117 fa emergere in modo assai chiaro che il legislatore delegante -disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri dovesse avvenire mediante la "istituzione, per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico" -non ha, affatto, inteso innovare i principi che presiedono al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali, come invece sarebbe avvenuto ove con la locuzione "ufficiali in servizio permanente", senza altra specificazione, avesse voluto comprendere anche gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente. Per i predetti ruoli di ufficiali vigono, invero, regole di reclutamento e di carriera ben diverse. Diversità che connotano il vigente quadro normativo (legge n. 574 del 1980, legge 19 maggio 1986, n. 224, specialmente artt. 24, 31 e 32) e che sono da ultimo riaffermate con la legge 27 dicembre 1990, n. 404 la quale all'art. 12 -dopo avere disposto che "gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento.... transitano nella categoria del servizio permanente" ed assumono la denominazione di "ruoli ad esaurimento in servizio permanente" (primo e secondo comma) -precisa che il grado vertice per i predetti ruoli è quello di tenente colonnello (terzo comma) e soprattutto detta all'ultimo comma una norma di chiusura stabilendo che "restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, 20 settembre 1980, n. 574 e 19 maggio 1986, n. 224 e successive modifiche ed integrazioni".

Il suddetto quadro normativo implica -come già ritenuto da questa Corte (ord. n. 253 del 1993) -che "il transito" degli ufficiali dal ruolo ad esaurimento nella categoria del servizio permanente non ha affatto determinato la "soppressione dei ruoli ad esaurimento ... nè la riunificazione di tali ruoli con i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo", ma semplicemente la "confluenza" nella categoria del servizio permanente del ruolo ad esaurimento che "continua a rimanere tale, affiancandosi ai ruoli normale e speciale, già facenti parte della citata categoria" comprendente una pluralità di ruoli. Tutto ciò ha, tra l'altro, come conseguenza la legittimità della persistente differenziazione tra i due ruoli in ordine alla progressione in carriera, "diversità afferente a situazioni disomogenee di stato giuridico".

Da quanto sopra detto emergono le profonde diversità che connotano le due categorie di ufficiali in esame. Deriva, altresì, che il preteso superamento di tali diversità ed il conseguente "allineamento" delle due categorie di ufficiali -operazione certo possibile nell'ambito della valutazione e determinazione riservata alla discrezionalità del legislatore -avrebbe comunque sostanzialmente mutato i principi ed i criteri che presiedono alla formazione dei quadri ufficiali e quindi alla progressione in carriera.

Le suesposte considerazioni sono tali da far ritenere necessaria ed indispensabile una espressa indicazione in tal senso del legislatore delegante. In particolare occorre tenere presente che, soprattutto nell'Arma dei carabinieri, la formazione dei quadri ufficiali e lo sviluppo di carriera è problema di particolare importanza, e che una riforma volta ad attuare il predetto "allineamento" degli ufficiali avrebbe comportato la sostituzione dell'accesso e della progressione fondata sulla selezione, con quella ope legis, sconvolgendo, altresì, l'assetto dei ruoli, (uno con dotazione organica, l'altro senza) dato che nell'ordinamento militare le promozioni sono limitate o "contingentate", mentre nella specie vi sarebbe stata una vera e propria "occupazione" del ruolo).

Perchè fosse ritenuta nelle nuove norme una portata così ampiamente innovativa e riformativa vi era la necessità che l'oggetto della riforma fosse previsto in termini specificamente espressi (nella specie menzionando il ruolo ad esaurimento), e che fossero, altresì, previsti principi e criteri direttivi in ordine al superamento della normativa vigente (sentenza n. 173 del 1981). Al contrario l'esame degli atti parlamentari esclude qualsivoglia elemento di sostegno ad una riforma siffatta della quale non vi è neppure incidentalmente menzione. Così ove il legislatore avesse voluto -avuto riguardo al dato testuale -indicare gli ufficiali del ruolo ad esaurimento con la semplice locuzione "ufficiali in servizio permanente", di scostandosi da quella usata in leggi precedenti, avrebbe dato sicuramente esplicite e specifiche indicazioni sia nel testo della norma, sia nel corso dei lavori preparatori, rivelandosi consapevole della innovazione e delle relative ragioni modificative del precedente sistema.

Peraltro, come già detto, nulla viene detto al riguardo, il che non può non risultare chiaramente rivelatore della volontà diretta a non introdurre sul punto alcuna innovazione.

Ne consegue che il legislatore delegante si è limitato a prevedere -in concomitanza con l'aumento considerevole delle dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri stabilite con decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 -la necessità di una regolamentazione attraverso la razionalizzazione del vecchio ruolo unico, scindendolo in tre ruoli, avuto riguardo particolare alle specializzazioni ed alle connesse potenzialità dei singoli ruoli. Nè, al riguardo, può essere decisivo il parere (in sede di attuazione della delega) delle Commissioni parlamentari, espressamente previsto nella specie, dall'art. 2, comma 2, della legge delega n. 217 del 1992, che non solo non è vincolante, ma non può nemmeno esprimere interpretazioni autentiche delle leggi di delega (sentenza n. 173 del 1981) nè può, ancor meno, dilatare l'oggetto della delega mediante l'approvazione, sia pure all'unanimità, dei richiesti pareri. V'è da rilevare, nella specie, che l'originario schema di decreto delegato conteneva, all'art. 12, una previsione volta a consentire l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali del ruolo ad esaurimento. Previsione che -com'è agevole rilevare dal dibattito in sede di Commissione -fu all'origine di vivaci critiche ed alla fine venne espunta, tant'è che non figura più nel testo definitivamente emanato.

Deriva da tutto ciò non solo che in sede di attuazione della delega prevalse una volontà interpretatrice della delega in senso restrittivo (non ricomprendente il ruolo ad esaurimento), ma che la disposizione impugnata costituisce un coerente sviluppo della ratio del legislatore delegante, nonchè delle ragioni ad essa sottese, limitandosi -coerentemente con i principi che presiedono al sistema di avanzamento degli ufficiali -a razionalizzare il vecchio ruolo unico inadeguato a fronteggiare l'aumento considerevole delle dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, stabilite dall'art. 2 del d.l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero dalla stessa legge delega. Il ruolo unico (e solo questo) viene, pertanto, in rilievo con riguardo alla previsione dei tre ruoli distinti senza, peraltro, che siano operate innovazioni sui criteri di progressione in carriera degli stessi ufficiali. Ne consegue che la norma censurata supera il vaglio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Il ruolo ad esaurimento non venne toccato dalla delega e quindi non poteva essere oggetto di norme delegate.

La Corte, tuttavia, proprio nel rilevare l'ambito limitato della delega, auspica che il problema della normale evoluzione del ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei carabinieri -anche attraverso una necessaria e speciale selezione concorsuale per il passaggio al ruolo speciale con più ampia possibilità di progressione -possa essere affrontato in sede di disegno di legge organica sull'avanzamento degli ufficiali, tuttora pendente, o in altra sede legislativa.

Spetta alla discrezionalità del legislatore evitare -con il sostegno di un'ottica globale -situazioni disarmoniche che certamente alimentano una conflittualità diffusa, non risolvibile in sede di sindacato di legittimità costituzionale.

4.-Per quel che concerne la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione alla disparità di trattamento tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento e gli ufficiali già appartenenti al ruolo unico (denominato normale a seguito della riforma) è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in precedenza sulla disomogeneità delle due categorie poste a raffronto, disomogeneità già evidenziata da questa Corte con ordinanza n. 253 del 1993. Non senza aggiungere che il "transito" nel vecchio "ruolo unico" era subordinato al concorso per il servizio permanente effettivo e che, per effetto di questo, si ricominciava la propria carriera nel grado di sottotenente.

Resta da esaminare l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione denunciato in relazione alla disparità di trattamento tra ufficiali del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri e ufficiali del ruolo ad esaurimento di altre Forze armate (Esercito e Marina) per i quali ultimi è previsto l'accesso al ruolo speciale. Al riguardo è innanzitutto da tener presente la specificità dell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri, già messa in luce da questa Corte (sentenza n. 440 del 1992) rispetto a quello delle altre Forze armate.

In secondo luogo va detto che in queste altre Forze armate l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali di complemento, già iscritti nel ruolo ad esaurimento è previsto a condizione che -parimenti ai sottufficiali in s.p.e. -abbiano superato l'apposito concorso per ufficiale in servizio permanente (art. 7 della legge n. 1414 del 1964 e art. 16 della legge n. 1622 del 1962).

Inoltre va sottolineato che il passaggio dalla posizione di complemento al ruolo speciale avveniva con la perdita dell'anzianità e del grado, per cui colui che aveva raggiunto il grado di capitano nel ruolo di complemento per il passaggio nel ruolo speciale, ritornava sottotenente, senza il calcolo dell'anzianità. Peraltro va, pure evidenziato che anche gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento, in linea di principio avrebbero potuto partecipare al concorso per ufficiale in servizio permanente (art. 9, lettera b), della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

Sicchè nessuna irragionevole disparità di trattamento sia dal punto di vista soggettivo (differenza tra le categorie), sia oggettivo può denunciarsi nei confronti degli ufficiali delle altre Forze armate i quali abbiano ottenuto -tramite concorso -l'accesso al ruolo speciale.

Si tratta, invero, di categorie aventi status giuridico e professionale diverso, che non può non incidere ai fini dell'avanzamento degli stessi ufficiali (sentenza n. 248 del 1989).

Ovviamente resta il profilo che allo stato della normativa attuale non vi è una previsione di accesso concorsuale agli altri ruoli per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento. Ma questa è una scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore, che non ha affrontato ancora il problema -come sopra richiamato -dopo le modifiche introdotte con il d.l. n. 117 del 1993.

La censura relativa all'art. 97 della Costituzione -essendo svolta in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione -non riveste valenza autonoma e valgono anche per essa le pregresse considerazioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 29 maggio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/95.

Mauro FERRI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 29/12/95.