Sentenza n.63 del 1987

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SENTENZA N. 63

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

prof. Virgilio ANDRIOLI, Presidente

prof. Giuseppe FERRARI,

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

dott. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 352 cod. della navigazione promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1979 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Gravino Ciro e S.p.A. Rimorchiatori Sardi iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 dell'anno 1979;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il diritto di un marittimo di percepire l'indennità di anzianità, a seguito della cessazione del suo rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, il Pretore di Napoli ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 352 cod. nav. nella parte in cui esclude il diritto all'indennità di anzianità nell'ipotesi di risoluzione del contratto di arruolamento per fatto imputabile all'arruolato.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, nell'ordinanza di rimessione si sottolinea il carattere anche retributivo (oltre che previdenziale) dell'indennità di fine rapporto, affermandosi che il lavoratore non può essere privato di essa senza che venga meno il rapporto tra retribuzione, qualità e quantità del suo lavoro, garantito dall'art. 36 Cost. Si cita al riguardo la sentenza 27 giugno 1968, n. 75 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120 cod. civ., nella parte in cui escludeva il diritto del lavoratore all'indennità nell'ipotesi di cessazione del rapporto in seguito a dimissioni volontarie o licenziamento per colpa del lavoratore. Sotto altro profilo, si deduce la incostituzionalità della norma anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto, essendo il diritto all'indennità di anzianità riconosciuto alla generalità dei prestatori di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto (art. 9 legge 15 luglio 1966, n. 604), la norma impugnata opererebbe una discriminazione in danno dei lavoratori marittimi del tutto ingiustificata.

Davanti a questa Corte non vi sono stati né intervento del Presidente del Consiglio, né costituzione di parti private.

Considerato in diritto

2. - Il giudice rimettente censura per violazione degli artt. 36 e 3 Cost. l'art. 352 cod.nav., secondo il quale in caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, l'indennità di anzianità é dovuta all'arruolato, "salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso". La norma é conforme al precetto posto dalla originaria formulazione dell'art. 2120, primo comma, cod. civ. (anteriore, cioè, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza 20 giugno 1968, n. 75).

Questa disposizione stabiliva che, in caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'indennità di anzianità non era dovuta se il licenziamento (del lavoratore) fosse da ascrivere a di lui colpa o a dimissioni volontarie.

Questa Corte, dopo la sentenza n. 75 del 1968, ha avuto occasione di estendere l'ambito di operatività del principio così sancito, riconoscendo il diritto all'indennità di anzianità agli apprendisti (sent. 29 gennaio 1970, n. 14) o in caso di durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato inferiore all'anno (sent. 28 dicembre 1971, n. 204) ovvero in caso di licenziamento in tronco del lavoratore domestico (sent. 4 maggio 1972, n. 85) o, ancora, in caso di destituzione o di dimissioni volontarie di dipendenti di impresa autoferrotranviaria (sent. 22 giugno 1971, n. 140). Incidendo poi su normative particolari, la Corte é intervenuta su disposizioni poste dalla contrattazione collettiva, in base a previsioni di legge, riguardanti attività lavorative speciali: contratto di lavoro giornalistico (riduzione della indennità di anzianità in caso di dimissioni di giornalista con servizio inferiore al quinquennio: sent. 18 dicembre 1973, n. 188); contratto di lavoro di artigiano, di viaggiatore e di piazzista (sent. 27 marzo 1974, n. 85) e, superando il riferimento limitativo agli operai e agli impiegati, estendendo il riconoscimento della indennità alla categoria dei dirigenti industriali (sent. 20 gennaio 1971, n. 7).

Questa evoluzione garantistica si può sintetizzare con l'affermazione della Corte di cassazione, secondo la quale gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., influenzano qualsiasi disposizione che privi il lavoratore dimissionario o licenziato per giusta causa del trattamento di liquidazione o di quiescenza, come di ogni altra indennità, comunque denominata, da corrispondersi in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 22 aprile 1974, n. 1136; 11 aprile 1969, n. 1168).

3. - La giurisprudenza di questa Corte ha avuto ripetute occasioni di porre, poi, in luce, nel quadro del rapporto di lavoro, le peculiarità del contratto di arruolamento, sottolineando le ragioni di alcuni rilevanti aspetti della relativa disciplina: dalla durata della prescrizione (sent. 27 giugno 1973, n. 98) ai limiti del pignoramento della retribuzione del marittimo (sent. 4 aprile 1974, n. 101); dalla titolarità e dalle modalità di esercizio del diritto di sciopero (sent. 28 dicembre 1962, n. 124) all'applicabilità della disciplina del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo (sent. 26 maggio 1976, n. 129), e, infine, all'oggetto e alla funzione del rapporto di lavoro marittimo "in comandata", caratterizzato dalla mancanza della prestazione del lavoro su nave in navigazione (sent. 13 dicembre 1985, n. 336).

Le peculiarità (e le connesse esigenze) del lavoro del personale navigante marittimo hanno fondato decisioni quasi sempre preclusive dell'applicazione di istituti previsti dalla disciplina generale del lavoro ordinario; mentre quando si é ravvisato il possibile adattamento della normativa generale al rapporto speciale, la Corte ne ha prescritto l'osservanza (cfr. sent. 4 febbraio 1982, n. 23: garanzia della "consecutività" delle ventiquattro ore di riposo settimanale).

4. - I rapporti tra la disciplina del contratto di arruolamento, posta dal codice della navigazione, e quella della prestazione di lavoro, subordinato contenuta nel codice civile, sono regolati dall'art. 1 cod. nav., che sancisce il principio della priorità dell'applicazione del codice e delle leggi speciali (oltre che degli usi e dell'analogia) rispetto al ricorso al diritto comune, dando così prevalenza della normativa propria della materia. Contestualmente al principio della graduazione di queste fonti, la Corte ha affermato l'esigenza della parità di tutela del lavoratore marittimo rispetto a quello comune, salvo che esistano (e prevalgano) esigenze diverse che giustifichino la differenziazione della tutela (cfr. sent. n. 98 del 1973 cit.). Esigenza della tutela (ed eventuali ragioni di non operatività di essa) che é opportuno richiamare nel presente giudizio di costituzionalità, per stabilire i limiti di funzionamento della disciplina speciale, che si esplica con priorità rispetto al diritto comune, quando questo preveda ad esempio, fattispecie valide come tertium comparationis (e l'art. 2120 cod.civ., nella formulazione expurgata, ne costituisce esemplare espressione). Ove, invece, il raffronto operi in via diretta tra la fattispecie di diritto speciale e le disposizioni della Costituzione, si é al di fuori dell'ambito di priorità del diritto speciale, data la prevalenza determinata dal rango superiore del precetto costituzionale.

Sì che qualora - come nel presente caso - l'ordinanza di rimessione sospetti il contrasto tra l'art. 352 c. nav. e gli artt. 36 e 3 della Costituzione, ove tale contrasto si riconosca esistente, la caducazione della norma consegue dalla riconosciuta incompatibilità di essa con la fonte normativa poziore.

5. - Ritiene inoltre la Corte di dover sottolineare, sempre in materia di fonti, che l'evoluzione in atto della normativa del rapporto di arruolamento é caratterizzata dall'accentuazione del ruolo di talune delle fonti che l'art. 1 cod. nav. collocava in posizione subordinata. Tra esse, in particolare, quelle che sono espressione dell'autonomia collettiva, chiamate ad operare in modo sempre più penetrante nella disciplina degli aspetti retributivi del rapporto: così per la legge 31 marzo 1977, n. 91, il cui art. 1 regola la determinazione dell'indennità di fine rapporto; così per la legge 19 dicembre 1979, n.649 che, aggiungendo all'art. 325 c. nav. un apposito comma, demanda ai contratti collettivi di determinare e regolare "la misura e le componenti della retribuzione"; così, infine, per la legge 29 maggio 1982, n. 297 (art. 4, secondo comma) che, ponendo la nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, demanda ai contratti collettivi la determinazione e la regolamentazione della retribuzione in materia (cfr. n. 7).

Può dunque affermarsi che la normativa del contratto di arruolamento, posta dal codice della navigazione, viene sempre più largamente limitata dalla produzione dell'autonomia collettiva, cedendo ad essa momenti fondamentali (contenuto delle prestazioni, durata, retribuzione, sanzioni disciplinari, ecc.). L'espressione sintetica di questa evoluzione normativa, é contenuta negli artt. 5, n. 35 e 9 dello schema di disegno di legge (1986) recante delega al Governo per emanare un nuovo codice della navigazione e la relazione illustrativa (nn. 3, 20, 41).

Rispetto alla disciplina di taluni degli anzidetti aspetti del contratto di arruolamento l'autonomia collettiva si é venuta a collocare come fonte primaria, mentre altre fonti, alle quali era stata attribuita dall'art. 1 posizione prioritaria, hanno assunto ruolo subordinato.

6. - Nella fattispecie l'ordinanza di rimessione ha peraltro escluso la priorità attribuita in generale alla contrattazione collettiva (c.c.n.l. per i marittimi imbarcati su navi da carico da 151 a 3000 t.s.l., che, tra l'altro, prevedeva la corresponsione dell'indennità di anzianità), dato che nel caso concreto l'ordinanza afferma trattarsi di "navigazione in senso improprio" (su pontone-grue) limitata alla distanza di tre miglia dal porto. Onde la lacuna, così ravvisata, nella contrattazione collettiva deve essere necessariamente colmata dall'art. 352 cod. nav., rispetto al quale sussistono, peraltro, i vizi di legittimità costituzionale denunciati dal giudice rimettente per contrasto con l'art. 36 (mancata attribuzione al marittimo della parte di retribuzione dovutagli all'atto della risoluzione del rapporto) e con l'art. 3 Cost. (discriminazione tra le posizioni del lavoratore, arruolato a tempo indeterminato, quanto alla corresponsione della indennità di anzianità, rispetto agli altri lavoratori subordinati, in caso di risoluzione del rapporto per fatto ad esso imputabile).

7. - Ai fini del presente giudizio le considerazioni innanzi svolte esimono dall'affrontare il tema dell'applicabilità al contratto di arruolamento della legge n. 604 del 15 luglio 1966 e dei riflessi sulla fattispecie della già ricordata legge 29 maggio 1982, n. 297, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto di lavoro (cfr. n. 5). Invero l'ordinanza di rimessione, emanata il 17 aprile 1979, si riferisce a contratto di arruolamento, cessato il 7 settembre 1977 (il ricorso avanti il pretore nella qualità di giudice del lavoro era stato proposto l'11 novembre 1978) e l'art. 5 della legge n. 297 del 1982 dichiara non applicabile la normativa da essa posta ai prestatori di lavoro in caso di rapporto già cessato all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa (1ø giugno 1982). Sì che non interessa precisare se ed in quali limiti l'art. 4 della legge n. 297 cit. operi sul trattamento di fine rapporto previsto dal novellato art. 2120 c. civ.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 352 c. nav. nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1987.

 

Il Presidente: ANDRIOLI    

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE