Sentenza n. 23 del 1982
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SENTENZA N. 23

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Giuseppe SAJA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale) promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1975 dal Pretore di Messina, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Lembo Giuseppe ed altri e Tourist Ferry Boat S.p.a., iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 28 ottobre 1975 il Pretore di Messina ha sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 36, terzo comma, Cost., dell'art. 1, secondo comma, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 "nella parte in cui consente che il riposo settimanale possa essere concesso al personale navigante in ventiquattro ore non consecutive".

Tale disposizione - secondo il giudice a quo - viola il principio sancito dal citato ultimo comma dell'art. 36 Cost., il quale garantisce al lavoratore il diritto al riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive, che devono essere tenute distinte dalle normali ore di riposo giornaliero (non potendosi cumulare con esse) e non possono frazionarsi in più periodi.

Nel giudizio a quo il sig. Giuseppe Lembo ed altri, tutti dipendenti della "Tourist Ferry Boat" S.p.a., avevano chiesto al pretore di Messina di dichiarare l'illegittimità del sistema dei turni adottato dall'azienda, che non permetteva ai marittimi di usufruire del riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive e conseguentemente di dichiarare il loro diritto ad un intero giorno settimanale di riposo, con condanna dell'azienda alla corresponsione per il passato di una indennità relativa alla mancata concessione di tale riposo.

La società convenuta, nel contestare la domanda, aveva rilevato che i ricorrenti, come tutti i dipendenti dell'azienda, avevano osservato, ogni sei giorni, i seguenti turni di lavoro: 1 e 2 giorno: dalle ore 6 alle 14; 3 e 4 giorno: dalle 14 alle 22; 5 e 6 giorno: dalle 22 alle 6, cosicché ad ogni lavoratore erano state assicurate ventiquattro ore di riposo settimanale in tre ratei di otto ore ciascuno, aggiunte alle sedici ore di riposo giornaliero, nonché, per tre giorni la settimana, un periodo di riposo di ventiquattro ore continuative. Inoltre, per compensare il frazionamento del riposo settimanale, ai ricorrenti veniva corrisposta una somma forfettaria mensile. Comunque - aveva aggiunto l'impresa - quel sistema era stato determinato in sede di contrattazione collettiva per tutti i marittimi impiegati nei servizi di traghetto dello Stretto di Messina.

2. - É intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, richiamandosi alle precedenti decisioni emesse dalla Corte costituzionale in materia di riposo settimanale (n. 76/1962; n. 146/1971; n. 101/1975), ha concluso per l'infondatezza della questione sollevata.

La norma impugnata, infatti, non avrebbe avuto - secondo l'Avvocatura - l'effetto di escludere del tutto il personale navigante dal diritto al riposo settimanale e da ogni disciplina, legislativa o collettiva, di esso, tanto che nel caso di specie simile disciplina é stata posta con la contrattazione collettiva. Perciò, anche in considerazione dell'applicazione concreta che la norma ha avuto nel nostro ordinamento, può dirsi che l'impugnato art. 1, secondo comma, della legge n. 370 del 1934 non vuole privare e non ha privato il lavoratore appartenente alla categoria del personale navigante del diritto al riposo settimanale. Non vi sarebbe, quindi, alcun contrasto tra la norma impugnata e quella costituzionale di raffronto che non pone alcuna riserva di legge.

Se il giudice a quo - argomenta la difesa dello Stato - ha dubitato della conformità al precetto costituzionale della disciplina concreta del riposo settimanale del personale navigante, stabilita dal particolare contratto collettivo, la verifica di tale conformità dovrà compiersi non già in questa sede, bensì direttamente dal giudice, trattandosi di una disciplina posta con atti normativi che non hanno forza di legge.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione, sollevata dal pretore di Messina, sulla quale la Corte é chiamata a decidere é se contrasti o meno con l'art. 36, ultimo comma, Cost., l'art. 1, secondo comma, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui consente che il riposo settimanale possa essere concesso al personale navigante in ventiquattro ore non consecutive, per il dubbio che tale norma violi il diritto del lavoratore al riposo settimanale, il quale per essere tale deve rimanere distinto dal riposo giornaliero.

La questione é fondata.

L'art. 1 della legge n. 370 del 1934, infatti, statuisce al primo comma che "al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui é dovuto ogni settimana un riposo di ventiquattro ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge". Il secondo comma dell'articolo sopra indicato prevede, poi, diverse ipotesi alle quali non si applicano le disposizioni della legge. Fra queste ipotesi vi é il n. 5 che si riferisce al personale navigante. Risulta, pertanto, evidente che la norma impugnata esonera il datore di lavoro dall'obbligo previsto dal primo comma dell'art. 1 di concedere al personale navigante un riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive.

Occorre, quindi, esaminare se tale esonero contrasti con il diritto al riposo settimanale sancito dal terzo comma dell'art. 36 Cost.

Come questa Corte ha più volte affermato, la consecutività delle ventiquattro ore é un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale (sentt. n. 150 del 1967 e n. 102 del 1976). Affinché l'interruzione del lavoro una volta alla settimana sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie fisiche e psichiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia - che é lo scopo umano e sociale del precetto costituzionale - é necessario che il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il riposo giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente. Né con l'affermata consecutività del riposo settimanale di ventiquattro ore può dirsi incompatibile la particolare condizione del personale di navigazione per il quale possono essere predisposti adeguati turni di riposo.

La norma impugnata, pertanto, consentendo sia pure in via eccezionale la non consecutività delle ventiquattro ore di riposo settimanale, é viziata di illegittimità costituzionale.

2. - Dalla dichiarazione di incostituzionalità del n. 5 del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 370 del 1934 deriva, come logica conseguenza, l'illegittimità costituzionale di tutte le altre ipotesi previste dallo stesso secondo comma, nella parte in cui, prevedendo eccezioni al precetto contenuto nel primo comma, consentono che il riposo settimanale possa essere concesso in modo frazionato anziché in modo continuativo.

Ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 la dichiarazione di illegittimità costituzionale va quindi estesa all'intero secondo comma del citato art. 1, ad eccezione del n. 6, già dichiarato illegittimo con sentenza di questa Corte n. 76 del 1962.

Né la presente pronuncia entra in contraddizione con altre precedenti decisioni della stessa Corte relative all'art. 1, secondo comma, della legge del 1934, che avevano dichiarato la non fondatezza delle questioni proposte, in quanto tali decisioni non avevano ad oggetto la necessaria consecutività delle ventiquattro ore di riposo settimanale, ma si erano limitate al profilo della necessità della scadenza festiva e della periodicità del riposo ogni sette giorni.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui consente che il riposo settimanale, dovuto al personale navigante, corrisponda a ventiquattro ore non consecutive; questione sollevata dal Pretore di Messina con ordinanza del 28 ottobre 1975 in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

b) dichiara a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nella parte in cui consente che il riposo settimanale dovuto al personale dipendente corrisponda a ventiquattro ore non consecutive.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giuseppe SAJA.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1982.