SENTENZA N. 76
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1961 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bernabei Giuseppe e Cassis Edoardo, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'11 novembre 1961.
Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.
Ritenuto in fatto
Con atto 18 maggio 1960, Giuseppe Bernabei, premesso di aver lavorato come pastore alle dipendenze di Edoardo Cassis, conveniva quest'ultimo davanti al Pretore di Roma, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e del compenso per ferie non godute e per lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali e nelle domeniche.
Il Pretore, accertato che l'attore era stato addetto alla pastorizia brada, alle dipendenze del convenuto, con sentenza non definitiva ne respingeva le domande, salvo il capo relativo al compenso del lavoro prestato nelle domeniche. Quanto a quest'ultimo, con ordinanza 30 maggio 1961, adeguatamente motivata, sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, in relazione all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.
L'ordinanza é stata regolarmente notificata al Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle Camere e alle parti. Non vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, né costituzione nell'interesse delle parti. Pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la causa é stata trattata in camera di consiglio.
Considerato in diritto
La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal Pretore di Roma.
L'art. 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, dopo aver affermato nel primo comma che ai prestatori di lavoro subordinato é dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, enumera nel secondo comma una serie di categorie, alle quali dichiara non applicabile la legge stessa. Tra esse é compresa, al n. 6, la categoria del "personale addetto alla pastorizia brada", la quale resta così esclusa dal diritto al riposo settimanale. Tale esclusione é ribadita dall'art. 8 della legge medesima, nel quale, mentre si stabilisce che per gli addetti ai lavori agricoli il riposo settimanale sarà regolato dai contratti collettivi di lavoro, si tien fermo "il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8", con la conseguenza che alle categorie indicate nei detti numeri non si applica né la legge n. 370, ne la regolamentazione collettiva del riposo settimanale, alla quale, invece, si rinvia per le altre categorie di lavoratori agricoli.
Va però considerato che, mentre, per altre categorie di lavoratori subordinati, come quella degli addetti ai lavori di risicoltura, di cui al ricordato n. 8 dell'art. 1 della legge n. 370, l'esclusione dall'ambito di applicazione di quest'ultima si spiega con la particolare disciplina dei relativi rapporti, comprendente norme regolatrici del riposo settimanale, per il personale addetto alla pastorizia brada chiaramente emerge la volontà della legge di escluderlo del tutto dal diritto a quel riposo e da ogni disciplina, legislativa o collettiva, di esso. Ma egualmente chiaro é il contrasto con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione, il quale riconosce al lavoratore un diritto soggettivo perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, e costituzionalmente lo garantisce.
La conseguente dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, secondo comma, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non esclude che, data la peculiarità del rapporto, il riposo settimanale degli addetti alla pastorizia brada possa essere regolato, sempre in conformità all'art. 36, ultimo comma, della Costituzione, in maniera diversa dalla detta legge n. 370 del 1934.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, concernente il riposo domenicale e settimanale, in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1962.