Sentenza n. 101 del 1975
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SENTENZA N. 101

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali); dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (riposo domenicale e settimanale); del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha reso obbligatori erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1958 per i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione; e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 34 contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio; giudizi promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dalla Corte suprema di cassazione - sezione seconda civile - nel procedimento civile vertente tra Montuori Aldo e la società Autotrasporti internazionali Olivetti (SATIO), iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

2) ordinanze emesse il 16 giugno e il 5 ottobre 1973 dalla Corte d'appello di Roma nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Bruzzese Fortunato e Valerio Roberto ed altri, e tra Merlini Mario e la società S.M.A. Supermarket, iscritte ai nn. 321 e 322 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974 e n. 263 del 9 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione della società SATIO e della società La Rinascente, quest'ultima quale società incorporante della S.M.A. Supermarket;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore Guido Astuti;

udito l'avv. Carlo Fornario, per la società SATIO.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile vertente tra Aldo Montuori e la società Autotrasporti internazionali Olivetti, la Corte di cassazione, accogliendo l'eccezione proposta dalla difesa del Montuori, ha sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha esteso erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo dei lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione e dell'art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.

Identiche questioni, quanto alla durata massima d'orario ed al compenso per lavoro straordinario, sono state proposte anche dalla Corte di appello di Roma nei giudizi vertenti tra Mario Merlini e la società S.M.A. Supermarket, e tra Fortunato Bruzzese e Valerio Roberto ed altri. Nel primo dei giudizi é stato anche impugnato, per contrasto sempre con l'art. 36 Cost., il d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha esteso erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo relativo ai dipendenti da imprese commerciali, che, appunto, dispone l'inapplicabilità al personale direttivo delle limitazioni all'orario di lavoro.

Si sono costituite in giudizio, deducendo l'infondatezza delle questioni proposte, la società Autotrasporti internazionali Olivetti e la società La Rinascente, quest'ultima quale società incorporante della Supermarket S.M.A.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza della Corte di cassazione viene sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha esteso erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1958 per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese di spedizione, in riferimento all'art. 36, ultimo comma, della Costituzione; nonché dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, in riferimento all'intero disposto dell'art. 36 della Costituzione.

Con le due ordinanze della Corte di appello di Roma, di contenuto sostanzialmente identico, viene sollevata in riferimento all'art. 36, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonché (nella prima ordinanza) del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha esteso erga omnes l'art. 34, primo comma, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali, stipulato il 28 giugno 1958.

2. - Data la connessione o identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, debbono dichiararsi inammissibili le questioni sollevate rispetto ai decreti legislativi con i quali é stata attribuita efficacia erga omnes alle clausole dei contratti collettivi di lavoro dianzi indicati. Con la delega conferita al Governo mediante la legge 14 luglio 1959, n. 741, il legislatore non ha inteso dare forza di legge alle singole clausole contrattuali che eventualmente risultino in contrasto con norme imperative di legge, e a maggior ragione con precetti costituzionali: e pertanto in tal caso non sorgono questioni di legittimità costituzionale, ma questioni di mera interpretazione di quelle clausole, rimessa, secondo i principi, al giudice ordinario.

3. - Sulla prima questione, relativa al riposo settimanale, l'ordinanza della Corte di cassazione osserva che la norma dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, (non abrogata dall'art.2109, primo comma, del codice civile), escludendo l'obbligo del riposo settimanale per i dirigenti e gli impiegati con funzioni direttive, confliggerebbe apertamente con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 36 della Costituzione, "laddove il diritto irrinunciabile al riposo festivo per qualsiasi lavoratore costituisce anche un principio dal quale il legislatore ordinario non può discostarsi"; talché, pur riconoscendo possibile ed opportuna una disciplina particolare in relazione a talune categorie di lavoratori ed a speciali attività, non si potrebbe ammettere la legittimità di una disposizione che di quel diritto comporti il disconoscimento.

La questione non é fondata. Certamente, come questa Corte ha già avuto occasione di dichiarare, l'art. 36, terzo comma, della Costituzione "riconosce al lavoratore un diritto soggettivo perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, e costituzionalmente lo garantisce" (sentenza n. 76 del 1962); ma é stato altresì precisato che col termine "riposo settimanale" il costituente intese esprimere sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità e alla varietà di tipi del lavoro, sempreché si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque "non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso" (cfr. sentenze n. 146 del 1971; n. 150 del 1967).

Conseguentemente, la norma dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, per cui le disposizioni circa il riposo domenicale e settimanale non si applicano "al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi", deve essere interpretata, in conformità alla sua chiara ratio prima ancora che al testo costituzionale, non già nel senso che ai dirigenti tale riposo sia o possa essere negato, bensì nel senso che per questa categoria di lavoratori, in rapporto alla natura delle loro funzioni e alle esigenze connesse alla responsabilità delle gestioni aziendali, non ha luogo la normativa generale circa la scadenza festiva e la periodicità settimanale del riposo, ben potendosi ammettere la prestazione del lavoro anche nella domenica ed il differimento della pausa settimanale, ove le circostanze lo richiedano. Naturalmente la completa disciplina del riposo festivo potrà variare secondo la natura dell'attività d'impresa, ed anche secondo le più diverse contingenze stagionali, periodiche, straordinarie, occasionali: altre sono le funzioni di un dirigente industriale o commerciale, ed altre quelle del direttore di un'impresa concessionaria di pubblico servizio, di una azienda agricola, di un grande magazzino di vendita, di un teatro, di un ristorante. Ovviamente, nell'eventualità di un arbitrario comportamento dell'imprenditore pubblico o privato, che senza apprezzabile motivo pretendesse privare un dirigente del riposo festivo senza mai consentirgli la necessaria vacanza periodica a cui ogni lavoratore ha incontestabile diritto, rimarrebbe sempre aperta per il giudice la possibilità di una doverosa valutazione, nel fine di assicurare il rispetto della norma costituzionale, pur nella considerazione delle esigenze di gestione dell'impresa o del servizio.

4. - Analoghi profili presenta la seconda questione, sollevata dalle tre ordinanze di rinvio in relazione al secondo comma dell'art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, ove é disposto che l'orario massimo normale di lavoro, per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, (ivi stabilito in otto ore al giorno e quarantotto ore settimanali di lavoro effettivo), "non si applica al personale direttivo delle aziende". Nell'ordinanza della Corte di cassazione si prospetta l'illegittimità per contrasto con l'art. 36 della Costituzione sotto diversi profili: sia in quanto il primo comma dell'art. 36 sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, sia in quanto il secondo comma dispone che la durata massima della giornata lavorativa é stabilita dalla legge, sia in quanto "la carenza di limiti dell'orario settimanale di lavoro riversa i suoi effetti sul diritto al riposo settimanale, nel senso che l'affermazione di tale diritto sarebbe svuotata di contenuto se dovesse ritenersi che, proprio per il difetto dei limiti settimanali di ore lavorative, l'attività svolta nei giorni di riposo settimanale dai dipendenti con mansioni direttive non può essere retribuita".

Anche questa questione non é fondata. Il costituente ha affidato al legislatore ordinario la determinazione della durata massima della giornata lavorativa con riferimento alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato, in cui viene imposto agli operai ed impiegati un orario di lavoro; e ciò nel palese intento di garantire, con un limite fissato inderogabilmente dalla legge, l'integrità fisio-psichica dei lavoratori nel normale ritmo quotidiano della loro attività. Ma l'esigenza del limite orario legale non sussiste per la speciale categoria di prestatori di lavoro subordinato costituita da coloro ai quali é attribuita dalla legge o dal contratto la qualifica di dirigenti: categoria a sé stante, per caratteristiche peculiari a cui corrispondono, come questa Corte ha avuto occasione di dichiarare, situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle comuni agli impiegati ed operai, con un conseguente trattamento differenziato sotto il profilo normativo ed economico (cfr. sentenza n. 121 del 1972).

É proprio della funzione direttiva il carattere fiduciario delle prestazioni, per cui l'imprenditore si affida alle doti di capacità ed esperienza del dirigente, conferendogli poteri di iniziativa ed autonomia nell'esercizio di un'attività di lavoro qualitativamente superiore, che ammette e spesso richiede interruzioni e discontinuità, e per la quale non possono stabilirsi vincoli normali e costanti di orario, perché la sua durata é essenzialmente legata alla speciale natura delle funzioni e alle connesse responsabilità, e quindi necessariamente variabile.

Di conseguenza, anche la retribuzione del personale investito di funzioni direttive non é stabilita in rapporto alla quantità del lavoro prestato, bensì essenzialmente con riguardo alla qualità di tale lavoro, che, per la sua natura, non sembra suscettibile di stima e remunerazione commisurata ad ore, così come avviene per il lavoro ordinario e straordinario di altre categorie di lavoratori.

Appare, sotto questo profilo, priva di fondamento nel testo costituzionale l'affermazione dell'ordinanza della Corte di appello di Roma, per cui la prestazione di lavoro "dovrebbe essere sempre vincolata ad una sua predeterminata commisurazione quantitativa indipendentemente dal rispetto di un determinato orario, poiché il termine ultimo di paragone per giudicare della sua congruità e della sua remunerazione dovrebbe essere la quantità complessiva di ore giornaliere o settimanali che ciascun lavoratore, dirigente o non, dovrebbe essere tenuto a prestare". La retribuzione di un dirigente non può essere infatti calcolata e valutata sulla base di un compenso orario, risultando essa invece, nella costante prassi contrattuale, collettiva o individuale, da un apprezzamento complessivo della qualità delle prestazioni personali, ai diversi livelli dell'attività direttiva, a cui rimane di massima estraneo il concetto di lavoro ordinario e straordinario.

Nemmeno vale l'osservazione svolta a questo proposito dall'ordinanza della Corte di cassazione che "altro é il concetto di lavoro svolto fuori dell'orario di servizio, ed altro il concetto di lavoro quantitativamente maggiore del dovuto, non soltanto perché svolto fuori dell'orario al quale il dirigente può non essere vincolato, ma perché, pur nell'ipotesi di inosservanza dell'orario ordinario, esso si svolge, in complesso, per un numero di ore settimanali maggiore di quello fissato dalla legge". Sembra ovvio osservare che per la categoria dei dirigenti, rispetto alla quale assume importanza preminente se non esclusiva la natura delle funzioni, il legislatore non é tenuto a fissare un orario giornaliero e nemmeno settimanale, proprio perché la durata del lavoro é quella richiesta, in misura non prevedibile né determinabile secondo periodicità costante o uniforme, per l'adempimento dei compiti direttivi affidati alla responsabilità personale di coloro che appartengono ai diversi gradi di tale categoria, in rapporto alla specialità delle mansioni e alle più varie contingenze.

In questo medesimo senso si esprime anche il richiamato art. 34 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende commerciali, laddove precisamente stabilisce che "il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda, o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, é tenuto a prestare servizio anche dopo l'orario normale di lavoro senza speciale compenso e per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati".

Si deve, infine, avvertire che un limite quantitativo globale, ancorché non stabilito dalla legge o dal contratto in un numero massimo di ore di lavoro, sussiste pur sempre, anche per il personale direttivo, anzitutto in rapporto alla necessaria tutela della salute ed integrità fisio-psichica, garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori, e, sempre nel rispetto di questo principio, in rapporto alle obbiettive esigenze e caratteristiche dell'attività richiesta alle diverse categorie di dirigenti o funzionari con mansioni direttive: talché al giudice é sicuramente consentito di esercitare, nelle singole fattispecie, un controllo sulla ragionevolezza della durata delle prestazioni di lavoro pretese dall'imprenditore, con riguardo alla natura delle funzioni espletate ed alle effettive condizioni ed esigenze del servizio, secondo i diversi tipi di imprese.

Le suesposte considerazioni valgono anche a dimostrare la inconsistenza dell'ultimo profilo della questione, per cui, nel difetto di un limite settimanale di ore lavorative, l'attività svolta nei giorni di riposo festivo dai dipendenti con mansioni direttive non potrebbe essere retribuita. Si tratta infatti di valutare se la retribuzione complessiva sia congrua e corrispondente alla natura e qualità di dette mansioni, e non già di commisurarla ad un computo orario per prestazioni di carattere ordinario o straordinario, secondo un criterio che, come si é detto, sarebbe inapplicabile nei confronti del personale direttivo. Ed é superfluo aggiungere che la mancanza di un orario quotidiano o settimanale, e quindi di un compenso speciale per lavoro straordinario, non impedisce che i dirigenti e impiegati con funzioni direttive debbano ugualmente ricevere una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro compiuto, in conformità al principio enunciato dall'art. 36 della Costituzione; proprio per essi, infatti, la quantità del lavoro é elemento non valutabile in base ad un mero criterio temporale, risultando soprattutto dalla intensità e tempestività dell'impegno, spesso discontinuo e variamente concentrato in rapporto alle più diverse esigenze.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 426, nella parte in cui ha reso obbligatori erga omnes gli artt. 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 maggio 1958 per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese di spedizione, e del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481, nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes l'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti di aziende commerciali, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 4, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1975.