Sentenza n. 102 del 1976
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SENTENZA N. 102

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1973 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Buldini Ettore ed altri e la società Snia Viscosa, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 24 aprile 1974.

Visti gli atti di costituzione di Buldini Ettore ed altri e della società Snia Viscosa;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi gli avvocati Benedetto Bussi e Luciano Ventura, per Buldini Ettore ed altri, e gli avvocati Michele Giorgianni e Ubaldo Prosperetti, per la società Snia Viscosa.

Ritenuto in fatto

Quattro operai dipendenti della Società Snia Viscosa, addetti a lavorazioni a ciclo continuo, mediante turni di lavoro a settupla squadra - sostenendo che non avevano goduto del riposo settimanale di 24 ore intere libere dopo sei giorni di lavoro, perché nella successione dei turni i cambiamenti degli orari importavano delle pause, alternativamente, dalle 14 alle 14 del giorno successivo o dalle 22 alle 22 o, infine, dalle 6 alle 6, che non integravano il riposo solare settimanale convenivano davanti al tribunale di Rieti la suddetta società perché venisse condannata a pagare la retribuzione con la maggiorazione del 70% per il settimo giorno di lavoro.

Il tribunale adito, con sentenza 19-28 giugno 1968, dopo avere espletata l'istruttoria della causa mediante consulenza tecnica "a campione" sull'orario di lavoro e di riposo di cinque operai a diverse squadre, rigettava interamente la domanda degli attori.

Questi proponevano appello per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 1, comma primo, e falsa applicazione dell'art. 3, comma terzo, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonché violazione dell'art. 14 delle preleggi, avendo il tribunale ritenuto erroneamente di poter equiparare ad un riposo di 24 ore consecutive quello minore di ore 23 e 55 minuti di media;

2) violazione dell'art. 36 della Costituzione, perché l'art. 3, comma terzo, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, disponendo che per i lavori a squadra il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra può consentire agli impresari di organizzare i turni di servizio in modo tale da non concedere mai un intero giorno solare di riposo ai lavoratori che fanno parte delle squadre addette ai lavori a ciclo continuo.

La Corte d'appello di Roma, così adita, con ordinanza 22 febbraio 1973 (pervenuta a questa Corte l'8 marzo 1974) dopo aver rigettato con sentenza parziale di pari data il primo motivo di gravame, dichiarava d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, in riferimento all'art. 36, comma terzo, della Costituzione.

Secondo la Corte d'appello di Roma, infatti, con l'alternanza dei turni di lavoro giornalieri e con la decorrenza di ciascun turno di riposo dall'ora di cessazione di quello di lavoro si verifica una commistione del riposo giornaliero con quello settimanale, cosicché anche se tra la fine di un turno di lavoro e l'inizio del turno successivo possono esservi intervalli di 24 ore (non, peraltro, tra le ore O e le ore 24 di uno stesso giorno) praticamente non si ha mai un intero giorno libero da lavoro.

Nel giudizio così promosso si sono costituiti, con atto depositato il 23 marzo 1974, la società Snia Viscosa e con atto depositato il 9 maggio 1974 gli attori del giudizio a quo.

Il patrocinio della Snia Viscosa, con l'atto di intervento, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, nonché all'identità della formulazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2 della Convenzione n. 14 della Organizzazione internazionale del lavoro sul riposo settimanale negli stabilimenti industriali, resa esecutiva con r.d. 20 marzo 1924, n. 580, sostiene che le 24 ore di riposo settimanale debbono essere consecutive e non anche che debbono sempre decorrere dalle ore 0 alle ore 24 di un singolo giorno, cosicché la tesi fondamentale dell'ordinanza di rinvio risulta priva di fondamento e conclude perché la questione venga dichiarata non fondata.

Il patrocinio delle altre parti, con la memoria di costituzione, riportandosi sostanzialmente alla motivazione di detta ordinanza, sostiene la fondatezza della questione e chiede che questa Corte decida in conformità.

Con altra memoria, depositata il 25 febbraio 1975, il patrocinio della società Snia Viscosa insiste, con ampia motivazione, nel chiedere che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. - L'art. 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 ("Riposo domenicale e settimanale") nel disciplinare le modalità di attuazione del diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive riconosciuto al personale dipendente, tra l'altro, anche dall'art. 1 della legge stessa, dispone:

a) il riposo di 24 ore consecutive deve essere, di regola, dato la domenica;

b) tale riposo, cada di domenica o in altro giorno della settimana, sempre di regola, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ma può anche decorrere da ora diversa stabilita con i contratti collettivi, o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro;

c) per i lavori a squadra il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra.

Come si é riferito in narrativa, la Corte d'appello di Roma, con l'ordinanza di rinvio, pronunciata nel corso di un giudizio nel quale alcuni dipendenti della società Snia Viscosa, addetti ad un lavoro a squadre con turni alternati di otto ore, decorrenti dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6, lamentavano che nell'alternarsi di tali turni non avevano potuto godere del riposo settimanale di 24 ore consecutive non incidenti sulle ore di riposo normale giornaliero, ad essi spettante, chiedevano il pagamento della retribuzione corrispondente all'asserito omesso godimento del riposo settimanale, ha denunziato a questa Corte il terzo comma dell'art. 3 della legge n. 370 del 1934, in quanto la decorrenza del riposo settimanale dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra, dato l'intrecciarsi dei vari turni di lavoro, così come nella specie sono stati determinati, importerebbe, necessariamente, l'assorbimento nelle ore di riposo settimanale di alcune ore di riposo giornaliero, con violazione dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione.

2. - Dall'insieme delle norme che disciplinano l'orario del lavoro giornaliero, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite, risulta in modo evidente che al lavoratore dipendente debbono essere assicurate tre forme inderogabili ed infungibili di riposo: giornaliero, settimanale, annuale.

In particolare con l'orario di lavoro di otto ore giornaliere, quale era quello vigente quando si é svolto il rapporto che ha dato luogo alla controversia nel corso della quale é stata adottata l'ordinanza di rinvio, i lavoratori avevano diritto a 16 ore di riposo giornaliero (24 - 8) e 24 consecutive di riposo settimanale. Nessuna delle disposizioni contenute nel riportato art. 3 della legge n. 370 del 1934 può condurre a ritenere che le ore libere giornaliere possano essere ridotte, salvo l'ipotesi, che nella specie non ricorre, di lavoro straordinario, che, peraltro, non può elevare a più di 10 ore la durata del lavoro giornaliero.

Ne consegue che, anche in conformità con le convenzioni internazionali recepite nel nostro ordinamento (r.d. 20 marzo 1924, n. 580; d.P.R. 23 ottobre 1961, n. 1660) il riposo settimanale può anche essere usufruito in giorno non festivo e con decorrenza diversa da quella "da una mezzanotte all'altra" preveduta nel secondo comma dell'art. 8 della legge n. 370 del 1934, ma a condizione che sia, nel contempo, mantenuta integra la durata del riposo giornaliero (al quale quello settimanale si aggiunge e non si sostituisce) sia nel giorno che precede sia in quello che segue le 24 ore di riposo settimanale.

Da questi principi non si discosta la norma impugnata, che, anzi, per la deroga alla decorrenza da "una mezzanotte all'altra" rimanda alla contrattazione collettiva o, in mancanza, all'Ispettorato del lavoro la determinazione - richiesta dalla natura dell'esercizio - della eventuale diversa decorrenza.

Se, pertanto, come si assume sia avvenuto nel caso in esame, il meccanismo dell'avvicendamento dei turni del lavoro a squadre sia congegnato in modo tale da non consentire le 24 ore consecutive di riposo settimanale, sia pure ripartite in due giorni solari immediatamente successivi, senza incidere in misura più o meno elevata sul riposo giornaliero - ancorché tale meccanismo sia stato adottato non ad arbitrio della società Snia Viscosa, ma da un contratto collettivo - non può desumersene la illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 3 della legge n. 370 del 1934 per violazione dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione, bensì deve desumersene errata applicazione o addirittura disapplicazione della norma impegnata in questa sede, che rientra nella competenza del giudice di merito accertare e valutare.

3. - Le considerazioni che precedono dimostrano come la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di rinvio sia infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 ("Riposo domenicale e settimanale"), sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 36, comma terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 28 aprile 1976.