Sentenza n. 7 del 1971
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SENTENZA N. 7

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali 31 dicembre 1948, reso obbligatorio erga omnes con il D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1969 dal tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Ninatti Emilio e la società "Elettro Villa Bianzone", iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 2 aprile 1969.

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice relatore Angelo De Marco.  

Ritenuto in fatto 

Il dirigente industriale Emilio Ninatti, già dipendente della società "Elettro Villa Bianzone", volontariamente dimessosi in data 5 luglio 1964, conveniva la detta società davanti al tribunale di Sondrio per sentirla condannare, tra l'altro, alla corresponsione della indennità di anzianità.

In relazione a tale domanda, la società convenuta eccepiva che, non essendosi essa avvalsa della facoltà di cui all'art. 2125 del codice civile, ai sensi dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale 31 dicembre 1948, reso obbligatorio erga omnes con il D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483, ed essendosi il Ninatti volontariamente dimesso, la chiesta indennità di anzianità non era dovuta.

Il tribunale adito, con ordinanza 30 gennaio 1969, riconosciuto che il rapporto intercorso tra l'attore e la società convenuta é disciplinato dal citato contratto collettivo del 1948, sollevava d'ufficio questione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 di tale contratto collettivo, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, richiamandosi alla sentenza di questa Corte 27 giugno 1968, n. 75, con la quale é stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, escludeva il diritto del prestatore di lavoro all'indennità, qualora la cessazione stessa fosse derivata da licenziamento per colpa o da dimissioni volontarie ed osservando che l'efficacia abrogativa di tale pronuncia non potesse estendersi a norma diversa da quella da essa contemplata e, quindi, al denunziato articolo 12 in questione.

Dopo le comunicazioni, notificazioni e pubblicazioni di legge la questione, così sollevata, viene ora alla cognizione di questa Corte.

Non vi sono state costituzioni di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto 

La questione é fondata.

L'impugnato articolo 12 del contratto collettivo 31 dicembre 1948, nel contemplare l'indennità di anzianità al dimissionario come corrispettivo del patto di non concorrenza, corrispettivo imposto dall'art. 2125 del codice civile a pena di nullità, poggia, evidentemente, sul presupposto che, ai sensi dell'allora vigente art. 2120, primo comma, del codice civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie tale indennità non fosse dovuta.

Ora, l'art. 2120 del codice civile per la parte testé citata, non solo é stato abrogato con legge 15 luglio 1966, n. 604, ma, per i rapporti anteriori, come quello in esame, con la sentenza di questa Corte n. 75 del 1968, richiamata nell'ordinanza di rinvio, é stato dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

Pertanto, poiché non vi sono ragioni per discostarsi da tale sentenza, il denunziato art. 12, poggiando sopra un presupposto dichiarato costituzionalmente illegittimo, deve essere, alla sua volta, dichiarato viziato della stessa illegittimità.

Peraltro tale illegittimità va limitata a quella parte dell'articolo impugnato da cui si desume che non sono dovute incondizionatamente al dirigente dimissionario le indennità di cui al precedente art. 11.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483: "Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali", che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali 31 dicembre 1948, limitatamente all'art. 12 di detto contratto, nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente dimissionario le indennità di anzianità.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 20 gennaio 1971.