Sentenza n. 101 del 1974
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SENTENZA N. 101

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369, prima parte, del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1973 dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra Maggiorino Lucrezia e Finale Maria, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Lucrezia Maggiorino, agendo esecutivamente contro Maria Finale, pignorava presso la S.p.A. Lloyd Triestino i crediti che la debitrice vantava nei confronti della società in dipendenza di un rapporto di arruolamento marittimo; avendo però rilevato che tali crediti, giusta la dichiarazione resa dal terzo, rientravano tra quelli che l'art. 369, prima parte, del codice della navigazione considera non pignorabili, eccepiva l'incostituzionalità di tale norma.

Il pretore di Trieste, davanti al quale pendeva il processo, con ordinanza del 9 marzo 1973 sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369, prima parte, del codice della navigazione in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Constatava che, mentre, in base all'art. 545 del codice di procedura civile, "ogni somma dovuta in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato a carattere privatistico può essere pignorata nella misura di 1/5 per qualsiasi credito", diverso da quello alimentare, qualunque sia il titolo che l'ha originato, le somme dovute "dall'armatore in conseguenza del contratto di arruolamento possono essere pignorate, sempre nella stessa misura, solamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave".

Ed osservava che le disposizioni di cui al citato art. 369, prima parte, del codice della navigazione contrastano in modo stridente con l'art. 3 della Costituzione in quanto, ulteriormente limitando la responsabilità patrimoniale dell'arruolato, creano artificiosamente ed ingiustificatamente una posizione di vantaggio del prestatore di lavoro dipendente dall'armatore nei confronti di chi é invece legato a datori di lavoro che esplichino diversa attività economico-commerciale.

Si avrebbe quindi, secondo il pretore, una disparità di trattamento del tutto inammissibile. E la norma denunciata, lungi dal rispondere ad esigenze di giustizia, introdurrebbe pesanti discriminazioni tra lavoratori appartenenti a categorie diverse e sarebbe chiaramente ad personam.

La dedotta incostituzionalità risalterebbe altresì, anche guardando la norma in riferimento alla posizione del creditore. Mancherebbero, infatti, ragioni giustificatrici della particolare tutela dettata per i crediti dell'armatore, dipendenti dal servizio della nave: a tale soggetto il legislatore accorda una condizione di favore, pur non essendo portatore di alcun interesse di natura pubblicistica e pur non agendo neppure per il recupero di crediti necessari ed indispensabili per la propria esistenza.

2. - Davanti a questa Corte non si costituivano le parti.

Il Presidente del Consiglio dei ministri spiegava intervento a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato e chiedeva che la questione fosse dichiarata in parte infondata ed in parte inammissibile per difetto di rilevanza, e che in subordine ne fosse dichiarata la non fondatezza.

Infatti, "la limitata cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della retribuzione dell'arruolato rispetto alla diversa disciplina disposta, nella stessa materia, per altri lavoratori dipendenti da imprese private, non é ingiustificata": una più efficace tutela del lavoratore per la soddisfazione del credito relativo alla mercede e per la destinazione di esso ai bisogni alimentari é stata resa necessaria dal complesso di pericoli e di disagi che la categoria é costretta ad affrontare e dalla più limitata possibilità di valersi di rimedi giuridici, determinata dal particolare ambiente in cui si svolge la navigazione.

D'altra parte, posto quindi che la disparità di trattamento é del tutto ragionevole e giustificata, non va trascurato che questa Corte, con sentenza n. 88 del 1963, relativa all'impignorabilità dello stipendio degli impiegati pubblici, ha affermato che "é principio generale che la determinazione dei beni che possono formare oggetto di espropriazione forzata, ed i limiti della espropriazione stessa, devono essere riservati alla scelta del legislatore, ed eventualmente del giudice".

Per l'Avvocatura generale, poi, considerata a parte creditoris, la questione sarebbe del tutto irrilevante perché la risoluzione di essa (con la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui consente la cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle retribuzioni per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave) non avrebbe alcuna incidenza ai fini della decisione della controversia sottoposta al giudizio del pretore.

La questione, comunque, anche sotto il detto profilo, sarebbe non fondata. La norma, infatti, considerata non isolatamente ma nel contesto delle disposizioni che regolano lo speciale rapporto di arruolamento, non appare in contrasto con il principio di eguaglianza per le particolari caratteristiche oggettive che qualificano il detto rapporto di arruolamento e lo distinguono dagli altri rapporti di lavoro.

 

Considerato in diritto

 

1. - Secondo il pretore di Trieste che ha sollevato la questione con ordinanza del 9 marzo 1973, l'art. 369, prima parte, del codice della navigazione sarebbe costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché "mentre le retribuzioni percepite in virtù di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato a carattere privatistico possono essere pignorate, ex art. 545 c.p.c., nella misura di 1/5 per ogni e qualsiasi credito, quelle dovute dall'armatore in conseguenza del contratto di arruolamento possono essere pignorate, sempre nella stessa misura, solamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave".

2. - Non può dirsi che le disposizioni dell'art. 369 del codice della navigazione, ora ricordate, creino "artificiosamente ed ingiustificatamente una posizione di vantaggio del prestatore di lavoro dipendente dall'armatore nei confronti di chi é invece legato a datori di lavoro che esplichino diversa attività economico-commerciale".

Anzi bisogna riconoscere che ricorrono serie e valide ragioni a giustificazione della speciale disciplina di cui alla norma sospettata di incostituzionalità.

Va in primo luogo osservato che la norma la quale prevede la sequestrabilità e la pignorabilità, fino ad un quinto del loro ammontare, delle retribuzioni e indennità degli arruolati "per alimenti dovuti per legge" trova riscontro, relativamente ai crediti per alimenti vantati nei confronti di dipendenti da privati, nell'art. 545, comma terzo, in relazione all'art. 671, del codice di procedura civile (che delle somme dovute per il rapporto di lavoro o di impiego ammette la pignorabilità e sequestrabilità "nella misura autorizzata dal pretore") e, qualora tenuti per la stessa causale siano dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, nell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (che dichiara soggetti a sequestro ed a pignoramento gli stipendi, i salari, le pensioni ed altri emolumenti "fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute"); e che per la norma de qua nell'ordinanza di rimessione si dà atto che "appare logico ed opportuno che la legge ordinaria tuteli con particolare efficacia colui il quale agisce per il ricupero di crediti di natura alimentare, e le ragioni giustificatrici di tale disposizione sono persino ovvie".

E ancora non si può non considerare che la norma dell'art. 369 nella parte in cui la sequestrabilità e la pignorabilità di cui si parla, sono previste "per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave", nonostante che il giudice a quo con le sue osservazioni tenda a metterne in evidenza l'incostituzionalità, non é in sostanza oggetto della denuncia. Se le cose non stessero in codesti termini, infatti, non solo la questione in relazione a quella parte della norma risulterebbe non rilevante, ma anche l'assunto del pretore non servirebbe a sostenere l'unica ed effettiva tesi da lui avanzata, e cioè che l'art. 369 é costituzionalmente illegittimo perché non consente per ogni e qualsiasi credito la sequestrabilità e la pignorabilità delle retribuzioni degli arruolati.

La questione é per ciò da valutarsi sotto codesto profilo: e così intesa, appare non fondata.

É a tal riguardo il caso di tener presente quel che la Corte ha già avuto la possibilità di affermare in altra occasione (sentenza n. 88 del 1963) e cioè che "é principio generale che la determinazione dei beni che possono formare oggetto di espropriazione forzata, ed i limiti dell'espropriazione stessa, devono essere riservati alla scelta del legislatore, ed eventualmente del giudice". E che é del tutto consequenziale quindi il canone metodologico per cui, in subiecta materia, qualora in ordine ad una data norma per il giudice a quo sia dubbia la legittimità costituzionale, si debba dalla Corte controllare dal punto di vista della razionalità la scelta operata dal legislatore.

Ed allora risulta logico e coerente con il sistema che le retribuzioni degli arruolati siano sequestrabili e pignorabili, nella misura di un quinto, da parte di chi agisca per la realizzazione o a garanzia dei crediti specificamente indicati nell'art. 369, comma primo, del codice della navigazione e non anche, sia pure nella stessa misura, da parte di ogni altro creditore. Tale articolo, che nel suo contenuto essenziale ha riprodotto l'art. 545 del codice di commercio, costituisce la espressione e la tutela di esigenze connesse al fatto della navigazione ed all'ambiente in cui si svolge il rapporto di arruolamento, ed avvertite correttamente dal legislatore. Ed infatti, di fronte all'interesse dell'arruolato ad ottenere, in maniera integrale, l'adempimento dell'obbligazione della retribuzione ed a quello dei suoi creditori ad avere assicurata la responsabilità più ampia del debitore, con la norma in esame se ne é conseguito un equilibrato contemperamento, che dà all'arruolato che lavora e vive in un dato e solo ambiente, i mezzi sufficienti ad assicurare a lui ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa e di contro limita in concreto l'ammontare della retribuzione in favore di dati soggetti che sono razionalmente prescelti a cagione del titolo del loro credito e cioè in quanto abbiano diritto alla corresponsione degli alimenti, o siano armatori che vantino crediti certi, liquidi ed esigibili, dipendenti dal servizio della nave.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369, prima parte, del codice della navigazione, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1974.