Sentenza n. 140 del 1971
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SENTENZA N. 140

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, commi quinto, sesto e settimo, e 27 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, contenente norme sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interne in regime di concessione, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1970 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bolognini Graziano e la società Autolinee Briantee, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970.

Visti gli atti di costituzione di Bolognini Graziano e della società Autolinee Briantee;

udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore Paolo Rossi;

uditi l'avv. Luciano Ventura, per il Bolognini, e l'avv. Francesco Sepe Quarta, per la società Autolinee Briantee.  

Ritenuto in fatto 

Nel corso di un procedimento instaurato da Graziano Bolognini, già bigliettaio urbano, nei confronti della società Autolinee Briantee, per ottenere la liquidazione conseguente a dimissioni volontarie, il pretore di Milano sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, degli artt. 26 e 27, allegato A, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, secondo cui la indennità di buonuscita prevista per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie viene esclusa nelle ipotesi di destituzione e di dimissioni volontarie, in contrasto con quanto esigerebbe la sua natura di retribuzione differita.

Si sono costituiti ritualmente il Bolognini e la società Autolinee Briantee di Monza. Il Presidente del Consiglio dei ministri non é intervenuto in questa sede.

Entrambe le parti hanno presentato memorie. Il Bolognini osserva che l'indennità di buonuscita assolve, nel settore degli autoferrotranvieri, la stessa funzione propria dell'indennità di anzianità di cui all'art. 2120 del codice civile, sicché dovrebbero applicarsi i principi dettati da questa Corte con la sentenza n. 75 del 1968. Rileva ancora il Bolognini che la natura retributiva dell'indennità in questione é stata espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza della Cassazione (sentenza 11 aprile 1969, n. 1166).

La società Autolinee Briantee, premessa la natura del tutto particolare del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, che si sostanzia in un regime giuridico detto dello "equo trattamento", caratterizzato dall'applicazione dei principi propri dell'impiego pubblico, contesta la funzione retributiva dell'indennità in questione, per i seguenti motivi:

1) il regime di stabilità previsto per gli autoferrotranvieri assicura, durante il rapporto di lavoro, il trattamento economico retributivo, e, cessata l'attività lavorativa, la pensione di vecchiaia, o d'invalidità;

2) in tale regime, l'indennità di buonuscita compete solo eccezionalmente in casi di esonero, per i motivi tassativamente indicati dalle norme impugnate, sempreché non sia stato maturato il diritto a pensione ed in una misura che, pur essendo commisurata agli anni di servizio, é contenuta tra un limite minimo e massimo di mensilità.

Da ciò appunto dovrebbe dedursi che l'indennità di buonuscita non ha funzione retributiva, essendo stata istituita per assicurare un soccorso economico per situazioni eccezionali che si verifichino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Nella pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive tesi.  

Considerato in diritto 

La Corte costituzionale é chiamata a decidere se contrastino o meno con l'art. 36 della Costituzione gli artt. 26, commi quinto, sesto e settimo, e 27 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui escludono la corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione e di dimissioni volontarie.

Questa Corte, con la sentenza n. 75 del 1968, ha ritenuto che l'indennità di anzianità rivesta carattere retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto per consentire il superamento di eventuali difficoltà economiche che più facilmente possono insorgere per il venir meno della retribuzione. É stato parimenti chiarito che tali finalità non incidono sulla natura giuridica dell'indennità, la quale deve essere commisurata alla durata del lavoro svolto, senza che possa aver rilievo il motivo che dà luogo alla risoluzione del rapporto stesso (dimissioni, destituzione).

Dalla affermazione di tali principi, il cui fondamento costituzionale poggia sull'art. 36 della Carta, emerge chiaramente la soluzione della questione ora all'esame della Corte, una volta che sia stata individuata la natura giuridica dell'indennità di buonuscita istituita dalle norme impugnate.

Gli artt. 26 e 27 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nel prevedere le varie ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese autoferrotranviarie, attribuiscono al personale che non abbia maturato il diritto a pensione una indennità, qualificata di "buonuscita", commisurandola all'ultimo stipendio o paga conseguita, e rapportandola, con taluni temperamenti, all'anzianità di servizio maturata. Tale indennità viene esclusa in caso di destituzione o di dimissioni volontarie.

La coincidenza degli elementi essenziali dell'indennità di buonuscita con quelli propri dell'indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e seguenti del codice civile, ha indotto la giurisprudenza ordinaria a ravvisare la natura retributiva dell'indennità in questione, che ha carattere sostitutivo, nel particolare settore degli autoferrotranvieri, della comune indennità prevista in via generale dal codice civile.

Giova infine rilevare che la particolarità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, posta in luce dalla società Autolinee Briantee, non vale a dimostrare la natura non retributiva dell'indennità di buonuscita, ma soltanto la sussistenza di un rapporto di lavoro avente una sua speciale disciplina.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 26, commi quinto, sesto e settimo, e 27 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte in cui escludono l'indennità di buonuscita per i dipendenti delle imprese autoferrotranviarie in caso di destituzione o di dimissioni volontarie.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1971.