Ordinanza n.165 del 1980
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ORDINANZA N.165

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1979 dal Pretore di Pietrasanta, nel procedimento penale a carico di Lombardi Riccardo, iscritta al n. 985 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il giudice a quo, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, nell'assunto che la norma denunziata contrasti con l'art. 3 della Costituzione sotto due profili: per ciò che attiene alla procedibilità ex officio dell'azione penale e per ciò che attiene alla determinazione della pena in limiti edittali sproporzionati ai criteri posti dallo stesso legislatore, per la tutela dell'onore rispetto a quella della reputazione.

Considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale in ordine all'art. 341 del codice penale sono già state dichiarate non fondate con sentenze nn. 109/1968,165/1972, 65/1974, 100/1977 e 51/1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 6, 6l. 68, 80, 95, 133/1973, 22 e 182/1974;

che, in particolare, l'infondatezza della questione della procedibilità ex officio è stata da ultimo dichiarata nella sentenza n. 51/1980, mentre per quanto riguarda la sanzione irrogabile è giurisprudenza costante di questa Corte che la sua determinazione rientri nei poteri discrezionali del legislatore, all'infuori dell'eventualità , che nella specie non ricorre , che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta dalla benché minima giustificazione (cfr. ad esempio sentenze nn. 109/1968 e 18/1973) .

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale sollevata dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15/12/80.