ORDINANZA N.165
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1979 dal Pretore di Pietrasanta, nel procedimento penale a carico di Lombardi Riccardo, iscritta al n. 985 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il giudice a quo, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, nell'assunto che la norma denunziata contrasti con l'art. 3 della Costituzione sotto due profili: per ciò che attiene alla procedibilità ex officio dell'azione penale e per ciò che attiene alla determinazione della pena in limiti edittali sproporzionati ai criteri posti dallo stesso legislatore, per la tutela dell'onore rispetto a quella della reputazione.
Considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale in ordine all'art. 341 del codice penale sono già state dichiarate non fondate con sentenze nn. 109/1968,165/1972, 65/1974, 100/1977 e 51/1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 6, 6l. 68, 80, 95, 133/1973, 22 e 182/1974;
che, in particolare, l'infondatezza della questione della procedibilità ex officio è stata da ultimo dichiarata nella sentenza n. 51/1980, mentre per quanto riguarda la sanzione irrogabile è giurisprudenza costante di questa Corte che la sua determinazione rientri nei poteri discrezionali del legislatore, all'infuori dell'eventualità , che nella specie non ricorre , che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta dalla benché minima giustificazione (cfr. ad esempio sentenze nn. 109/1968 e 18/1973) .
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale sollevata dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15/12/80.