sentenza n.95 del 1973
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SENTENZA N. 95

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma, n. 1, quarto e ultimo comma, e 341 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1971 dal pretore di Varese nel procedimento penale a carico di Broggi Francesco, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971;

2) ordinanza emessa il 24 novembre 1971 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Zucco Michele, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;

3) ordinanza emessa il 20 dicembre 1971 dal pretore di Conegliano nel procedimento penale a carico di Dalla Vedova Sergio, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972;

4) ordinanza emessa il 13 gennaio 1972 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Francavilla Francesco, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972;

5) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal pretore di Como nel procedimento penale a carico di Mian Albino, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

6) ordinanza emessa il 2 marzo 1972 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Piacente Vincenzo, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Francesco Broggi, il pretore di Varese, con ordinanze 19 febbraio 1971, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 164, secondo comma n. 1, del codice penale, in relazione al quarto comma dello stesso articolo, nella parte in cui, pur in concorso degli altri requisiti di legge, non consente di concedere la sospensione condizionale della pena a chi riporti condanna anche per contravvenzione, dopo essere stato condannato a pena detentiva per delitto. A questo imputato, secondo il pretore, verrebbe ingiustamente riservato un trattamento deteriore rispetto a chi sia stato, viceversa, condannato a pena detentiva per contravvenzione.

2. - Nel procedimento penale contro Michele Zucco, imputato di oltraggio, il tribunale di Torino, con ordinanza 24 novembre 1971, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen., che statuirebbe una tutela privilegiata per determinati soggetti, in quanto pubblici ufficiali. Tenuto, poi, conto dei precedenti penali e delle condizioni dell'imputato, con famiglia numerosa a carico, il pretore ha posto, altresì, in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui esclude la facoltà di sospendere condizionalmente la pena "a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto", in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, primo comma, della Costituzione.

3. - Altra questione di legittimità costituzionale dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui esclude che possa concedersi un'ulteriore sospensione nel caso di nuova condanna per reato commesso posteriormente a quello cui si riferisce la condanna a pena sospesa, allorché il cumulo non superi i limiti massimi fissati dall'art. 163, é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza del 20 dicembre 1971, dal pretore di Conegliano nel giudizio contro Sergio Dalla Vedova. Nel fare richiamo alle sentenze n. 86 del 1970 e n. 73 del 1971 di questa Corte, il pretore rileva che, qualora non fosse stata ancora pronunciata la precedente condanna e i due procedimenti penali fossero stati riuniti, l'imputato avrebbe potuto avere il beneficio.

4 - La medesima disposizione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in relazione al precedente secondo comma, n. 1, in riferimento all'art. 3 Cost., é stata sollevata con le ordinanze 13 gennaio e 2 marzo 1972 dal tribunale di Torino, rispettivamente nei giudizi contro Francesco Francavilla e contro Vincenzo Piacente, per la sfavorevole posizione di coloro che, avendo già ottenuto il beneficio per una contravvenzione, non possono fruirne per il primo delitto che successivamente commettono, rispetto a quelli che, invece, possono godere della concessione per esserne stati esclusi nella precedente condanna per contravvenzione.

5. - Con ordinanza del 24 giugno 1971, resa nel giudizio a carico di Albino Mian, il pretore di Como ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del quinto comma del medesimo art. 164, nella parte in cui esclude la facoltà di concedere per la seconda volta il beneficio nell'ipotesi di nuova condanna a pena pecuniaria, mentre l'ammette, a determinate condizioni, nell'ipotesi più grave di nuova condanna a pena detentiva.

6. - In tutti i giudizi innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate con tutte le ordinanze in epigrafe riguardano taluni aspetti della vigente disciplina della sospensione condizionale della pena, dopo le innovazioni apportate all'art. 164 cod. pen. dalla legge 24 aprile 1962, n. 191; ed una anche l'entità della pena prevista, per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, nell'art. 341 del codice penale. i relativi giudizi possono riunirsi per essere trattati e decisi con unica sentenza; e la riunione coinvolge, stante l'unicità sia dell'imputato, sia dell'ordinanza di rimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen., sollevata dal tribunale di Torino, con ordinanza 24 novembre 1971, insieme a quella dell'art. 164, secondo comma, n. 1, del codice penale.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, é stata dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 165 del 1972, che ha fatto richiamo pure alla precedente sentenza n. 109 del 1968, e, di conseguenza, manifestamente infondata con le successive ordinanze n. 6, 61 e 80 del 1973 e con altra sentenza n. 68 del 1973.

Non essendo prospettati profili né addotti argomenti nuovi, la Corte non ha ragione di modificare la sua giurisprudenza.

3. - É esatto quanto asserisce il pretore di Varese (ordinanza 19 febbraio 1971) che l'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen. "non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale a colui che riporti condanna, anche per contravvenzione, già essendo stato condannato a pena detentiva per delitto": infatti, il correttivo dell'ultimo comma del ridetto articolo, aggiunto con la legge 24 aprile 1962, n. 191, opera esclusivamente allorquando a una condanna a pena pecuniaria (per delitto o per contravvenzione) segua altra condanna a pena detentiva (per delitto o per contravvenzione).

La Corte ritiene, tuttavia, che la questione non sia fondata. Si deve, infatti, riconoscere che il legislatore non irrazionalmente abbia stabilito che fra i presupposti della facoltà di sospendere la pena debba esservi l'assenza di precedente condanna a pena detentiva: la gravità di questa sanzione, invero, giustifica l'esclusione della suddetta facoltà in base alla ragionevole considerazione che il condannato a pena detentiva non sia meritevole della sospensione quando incorra in altro reato pur punito con pena pecuniaria.

4 - Sono anche da disattendere le censure mosse dal pretore di Como (ordinanza 24 giugno 1971), attinenti all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. (aggiunto), nella parte in cui esclude la possibilità di concedere, per la seconda volta, la sospensione condizionale della pena, nel caso in cui anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria.

Si tratta, qui pure, di una scelta del legislatore, che ha inteso, per ragioni equitative (siccome risulta dai lavori preparatori della legge 24 aprile 1962, n. 191), consentire la "trasferibilità" del beneficio dalla precedente condanna a pena di specie meno grave (multa o ammenda) alla successiva condanna a pena di specie più grave (cioè detentiva): ragioni equitative che non sussistono o non sono altrettanto valide quando anche la seconda sentenza sia a pena pecuniaria.

5. - Il tribunale di Torino (ordinanza 24 novembre 1971) ha denunziato l'art. 164, secondo comma, n. 1 cod. pen., nella parte in cui dispone che non può essere concessa la sospensione condizionale della pena "a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto", ravvisandovi contrasto con gli artt. 27, terzo comma, e 31, primo comma, della Costituzione.

Il contrasto non esiste.

Non é da dimenticare che la ratio dell'istituto della sospensione condizionale sta nella presunzione che il condannato, il quale abbia ottenuto il beneficio, si asterrà dal commettere altri reati, vale a dire nella presunzione di ravvedimento del reo.

Lo stesso art. 27, terzo comma, Cost. attribuisce alla pena una funzione rieducativa e di tale funzione la sospensione condizionale vuole essere un concreto strumento. Orbene, chi commetta un illecito penale, malgrado il beneficio, precedentemente ottenuto, della sospensione condizionale, dimostra, con ciò stesso, di non aver avvertito la funzione rieducativa della pena (sospesa).

É chiaro, comunque, che l'argomento addotto dal tribunale di Torino può essere inteso quale invito al legislatore, non avendo rilievo sul piano del controllo di legittimità costituzionale.

Ancor meno fondato é il riferimento all'art. 31, primo comma, Cost., che tutela la famiglia (con particolare riguardo alla famiglia numerosa) senza alcun rapporto con la irrogazione (condizionata o no) e la esecuzione della pena conseguente al commesso reato: campo, quest'ultimo, che interessa l'art. 133, secondo comma, n. 4, cod. pen. e l'istituto della grazia (art. 174, primo comma, cod. pen. e art. 595 cod. proc. pen.).

6. - Il pretore di Conegliano (ordinanza 20 dicembre 1971) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui esclude che possa concedersi una ulteriore sospensione condizionale della pena nel caso di nuova condanna, per reato posteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella già sospesa, non superi il limite per l'applicabilità del beneficio: e ciò in riferimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto al caso di nuova condanna per reato anteriormente commesso.

Non giova il precedente della sentenza di questa Corte n. 73 del 1971, la quale, concernendo il reato anteriormente commesso, ha inteso riparare alle conseguenze della separata trattazione dei giudizi, non riuniti per le più varie ragioni cioé perché il giudice non ne ha disposto la riunione o perché non gli é pervenuta la notitia criminis o perché il disporla, ritardando la pronunzia, avrebbe fatto cadere in prescrizione uno o più reati.

Allorché si tratta, invece, di reato commesso posteriormente alla sentenza con cui l'imputato é stato già condannato con pena sospesa, opina la Corte che non irragionevolmente il legislatore abbia valutato come diversa la situazione giuridica e ad essa abbia fatto corrispondere una diversità di trattamento. Ovviamente, nell'ambito della sua discrezionalità, il legislatore può modificare questo regime giuridico: e difatti il testo delle "Modifiche al libro primo e agli articoli 576 e 577 del codice penale", approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei Deputati (Atti, doc. n. 1614), estende il beneficio alla nuova condanna (anche per un fatto commesso dopo) "qualora la pena cumulata a quella precedentemente sospesa non superi i limiti stabiliti dall'art. 163".

Ché se, d'altro canto, il reato sia dal giudice ritenuto unito dal vincolo della continuità con quello per il quale é stata emessa sentenza di condanna condizionalmente sospesa, il problema più non si pone, essendo l'area coperta dalla pronunzia n. 86 del 1970 di questa Corte.

7. - Infine, il tribunale di Torino (ordinanze 13 gennaio e 2 marzo 1972) ha denunziato l'art. 164, quarto comma, cod. pen., in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della "ingiustificata discriminazione tra coloro i quali, condannati una prima volta per contravvenzione, senza aver goduto dei benefici di legge, si trovino poi nella fortunata condizione di poter godere della sospensione condizionale della pena per un delitto posteriormente commesso e quelli che, avendone goduto per la contravvenzione, più non possono beneficiarne in ordine al primo delitto che successivamente commettono".

Valgono le stesse considerazioni addotte per l'ordinanza del pretore di Varese (sopra n. 3).

Del resto, il fatto che l'imputato abbia subito una prima condanna (contravvenzionale) a pena detentiva non sospesa non lo pone automaticamente in una posizione privilegiata rispetto a chi il beneficio abbia ottenuto, perché, tenendo conto degli indici obiettivi e subiettivi dell'art. 133 cod. pen., il giudice può ben essere indotto a negare la sospensione anche per il secondo episodio (delittuoso) punito con pena detentiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, n. 1, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Varese con ordinanza 19 febbraio 1971 e, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Torino con ordinanza 24 novembre 1971;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Conegliano con ordinanza 20 dicembre 1971 e, in relazione al secondo comma, n. 1, dello stesso articolo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con ordinanze 13 gennaio e 2 marzo 1972;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quinto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Como con ordinanza 24 giugno 1971;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con ordinanza 24 novembre 1971, già dichiarata non fondata con sentenza n. 165 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1973.