Sentenza n.68 del 1973
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SENTENZA N. 68

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Guido  ASTUTI

          ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo comma, e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1971 dal tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di De Vito Enzo, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 29 gennaio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Enzo De Vito, il tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo comma, e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato in diritto

Rispetto allo stesso art. 3 della Costituzione (e ad altri numerosi articoli: 1, 2, 4, 28, 35, 54, 97, 98 e 113), la questione, in ordine all'art. 341 (e all'art. 344) del codice penale, é stata dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 165 del 1972, che ha fatto pure richiamo alla precedente sentenza n. 109 del 1968; ed é stata poi, conseguentemente, dichiarata la manifesta infondatezza della stessa questione con le ordinanze n. 6 e n. 61 del 1973.

Orbene, pur riguardando la presente ordinanza di rimessione, oltre all'art. 341 (oltraggio a pubblico ufficiale), anche l'art. 336 cod. pen., nel quale l'incriminazione é sorretta dalla medesima ratio (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), non vengono prospettati profili né addotti argomenti nuovi che inducano la Corte a modificare la sua consolidata giurisprudenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, primo comma, del codice penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 165 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1973.