SENTENZA N. 68
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo comma, e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1971 dal tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di De Vito Enzo, iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 29 gennaio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a carico di Enzo De Vito, il tribunale di Cassino, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 336, primo comma, e 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato in diritto
Rispetto allo stesso art. 3 della Costituzione (e ad altri numerosi articoli: 1, 2, 4, 28, 35, 54, 97, 98 e 113), la questione, in ordine all'art. 341 (e all'art. 344) del codice penale, é stata dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 165 del 1972, che ha fatto pure richiamo alla precedente sentenza n. 109 del 1968; ed é stata poi, conseguentemente, dichiarata la manifesta infondatezza della stessa questione con le ordinanze n. 6 e n. 61 del 1973.
Orbene, pur riguardando la presente ordinanza di rimessione, oltre all'art. 341 (oltraggio a pubblico ufficiale), anche l'art. 336 cod. pen., nel quale l'incriminazione é sorretta dalla medesima ratio (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), non vengono prospettati profili né addotti argomenti nuovi che inducano la Corte a modificare la sua consolidata giurisprudenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336, primo comma, del codice penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, sollevata con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e già ritenuta non fondata con la sentenza n. 165 del 1972.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1973.