SENTENZA N. 165
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 344 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 marzo 1970 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Foresti Franco, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;
2) ordinanza emessa l'11 luglio 1970 dal pretore di Carrù nel procedimento penale a carico di Bonino Battista, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970;
3) ordinanza emessa il 17 giugno 1971 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Cesari Paolo, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;
4) ordinanza emessa il 25 giugno 1971 dal pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Giacoboni Claudio, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Franco Foresti, imputato d’oltraggio ad impiegato che presta un pubblico servizio, per avere offeso l'onore ed il prestigio del conducente di un mezzo di pubblico trasporto, il pretore di Bologna, con ordinanza del 13 marzo 1970, ha posto in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 344 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Ad avviso del pretore, il cittadino non sarebbe in grado di discernere se sia o meno pubblico impiegato il conducente di un trasporto pubblico. Ed a questo verrebbe attribuita, in caso d’offesa, una maggiore tutela, non giustificata dalla "identificazione del soggetto con l'ufficio", oltre che una dignità sociale ed una posizione davanti alla legge diversa da quella degli altri cittadini.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione della parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato é intervenuto con atto depositato il 23 giugno 1970 ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.
Premesso che l'assunto del pretore circa l'impossibilità, da parte del cittadino, di discernere se il conducente di un mezzo di trasporto pubblico sia o meno un pubblico impiegato atterrebbe al problema dell'errore, irrilevante in sede di legittimità costituzionale, l'Avvocatura osserva che, per il resto, la questione sarebbe stata sollevata senza prospettare profili diversi da quella che, quanto all'art. 341 cod. pen., é stata decisa con sentenza di questa Corte n. 109 del 1968, ed in termini sostanzialmente identici. Anche per il pubblico impiegato che presta un pubblico servizio, infatti, la più intensa protezione penale troverebbe, in una serie d’ipotesi criminose, corrispondenza in una maggiore responsabilità, in relazione allo speciale status, che giustificherebbe la diversità di trattamento. Una soluzione contraria, del resto - conclude l'Avvocatura - indurrebbe ad eliminare dalla categoria dei cosiddetti reati propri, quelli in cui la particolare qualificazione giuridica del soggetto passivo che sia impiegato che presta un pubblico servizio é elemento costitutivo o circostanza aggravante.
2. - Con ordinanza dell'11 luglio 1970, emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Battista Bonino, il pretore di Carrù ha posto, a sua volta, in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen. per contrasto con gli artt. 54, 97 e 98, nonché con gli artt. 1 e 3 della Costituzione, chiedendo, in riferimento a questi due ultimi, che sia riesaminata la questione già decisa con sentenza n. 109 del 1968.
Ad avviso del pretore, la disposizione denunziata confliggerebbe con l'assetto paritario di tutti i cittadini dinanzi alla legge, con l'attuale stato della coscienza sociale, con lo spirito informatore della Costituzione, oltre che con le norme costituzionali positive sulla pubblica Amministrazione, il cui prestigio non sarebbe oggetto di differenziata tutela. Invero, la Costituzione prevederebbe non diritti o attribuzioni particolari, bensì soltanto una serie di doveri dei funzionari ed impiegati pubblici.
La diversità di trattamento penale dell'oltraggio, rispetto a quello dell'ingiuria, darebbe, infine, luogo ad una sperequazione talmente rilevante da esulare dal campo della politica legislativa per entrare in quello della legittimità costituzionale.
Nel giudizio innanzi a questa Corte si é avuto solo l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 24 novembre 1970, nel quale si chiede che la questione sia dichiarata non fondata.
Quanto alle censure che hanno lo stesso obiettivo di quelle già disattese con la sentenza sopra richiamata, l'Avvocatura afferma che nell'ordinanza di rimessione non si prospettano argomenti nuovi o diversi. Circa le altre censure rileva che, alla stregua della scriminante prevista nell'art. 4 del d.lg.lgt. 14 settembre 1944, n. 88, nella norma denunziata la tutela penale sarebbe accordata per le funzioni che siano effettivamente esercitate, e soltanto se non vengano varcati i limiti delle attribuzioni conferite. Sostiene, infine, che non sarebbe vietato di accordare ai pubblici ufficiali una maggiore protezione penale in caso d’oltraggio, essendo statuito nella già citata sentenza che il reato lede anzitutto il prestigio della pubblica Amministrazione, mentre, d'altro canto, non é consentito, in sede costituzionale, un sindacato circa il rapporto fra pena e reato.
3. - Con ordinanza del 17 giugno 1971, emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Paolo Cesari, il pretore di Bologna, su istanza della difesa, ha posto in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen., per contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 113 della Costituzione.
Il pretore sostiene che le attività burocratiche sarebbero, dalla Costituzione, qualificate "modi di esercizio del potere di partecipazione individuale", sì da parificare la condizione degli appartenenti alla pubblica Amministrazione a quella degli altri cittadini.
Ciò risulterebbe, in particolare, dai precetti contenuti negli artt. 2, 4, secondo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione, i quali attribuirebbero indistintamente a tutti i soggetti della comunità nazionale un insieme di posizioni comprensive, oltre che di diritti, anche di doveri e di compiti previsti nell'ordinamento. E sarebbe confermato dalla collocazione del successivo art. 28 nel titolo dei rapporti civili; dall'essere i pubblici funzionari al servizio esclusivo della nazione (art. 98); dall'obbligo di fedeltà alla Repubblica della generalità dei consociati, senza un particolare status per quelli investiti di pubbliche funzioni (artt. 51 e 54); e, infine, dall'illegittimità, dichiarata con sentenza di questa Corte n. 94 del 1963, dell'istituto della garanzia amministrativa.
Nel nuovo assetto in cui si inseriscono sia la burocrazia sia i cittadini, tutti partecipano alla vita della società e dovrebbero godere dello stesso prestigio, senza possibilità di distinzione tra funzioni, mestieri e lavori. E, del resto, conclude il pretore, il reato di oltraggio é stato ritenuto espressione della concezione autoritaria del precedente regime dalla sentenza n. 109 del 1968 di questa Corte, che ha anche invitato, finora senza risultato, il legislatore a rivedere la normativa penalistica ad hoc.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenendo con atto depositato il 12 ottobre 1971, ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate.
Deduce l'Avvocatura che l'ordinanza non prospetterebbe motivi nuovi o diversi da quelli di cui alla citata sentenza n. 109 del 1968, essendo meramente formale il richiamo agli artt. 2 e 4 della Costituzione, mentre quello al successivo art. 113 dovrebbe condurre all'inammissibilità o, comunque, all'infondatezza della relativa questione, nan essendo per nulla impedita dalla norma denunziata la tutela giurisdizionale del cittadino contro gli atti della pubblica Amministrazione.
L'Avvocatura osserva, infine, che il fatto stesso che con la sentenza n. 109 del 1968 non fu dichiarata l'illegittimità della norma denunziata, ma fu semplicemente rivolto un invito al legislatore a modificarla, diminuendo la pena, starebbe a dimostrare la natura legislativa del problema, sottratto, come tale, al controllo di legittimità costituzionale.
4. - Analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen. é stata sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, nel corso di un procedimento penale a carico di Claudio Giacoboni.
Secondo il pretore, il prestigio e l'onore della pubblica Amministrazione non potrebbero essere differenziati rispetto a quelli del semplice cittadino. Siffatto principio si desumerebbe, da un lato, dal combinato disposto dell'art. 3 e degli artt. 1 e 35 della Costituzione, i quali ultimi qualificano e tutelano il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, e, dall'altro, dai restanti articoli, di cui si é denunziata la violazione, che vieterebbero di porre il lavoro pubblico su di un piano più elevato rispetto al lavoro privato.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Le quattro ordinanze hanno, sostanzialmente, lo stesso oggetto, anche se quella del pretore di Bologna in data 13 marzo 1970 riguarda l'art. 344 del codice penale (oltraggio a pubblico impiegato), mentre le altre (pretore di Carrù dell'11 luglio 1970; pretore di Bologna del 17 giugno 1971 e pretore di Bassano del Grappa del 25 giugno 1971) attengono alÌart. 341 dello stesso codice (oltraggio a pubblico ufficiale); e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Per quanto concerne le censure che fanno riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, la soluzione da adottare é indicata dalla sentenza n. 109 del 1968, i cui principi debbono essere applicati anche nell'attuale giudizio, non essendo state prospettate argomentazioni che inducano la Corte a mutare avviso. E, mentre allora l'ordinanza di rinvio - pur riconoscendo l'esigenza di difendere in modo più vigoroso la funzionalità della pubblica Amministrazione - si limitava a ritenere irragionevolmente sproporzionata la differente disciplina praticata dal legislatore nei confronti di chi offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale rispetto a chi rechi ingiuria a colui che non riveste tale qualifica; le ordinanze che ora ci occupano vorrebbero addirittura equiparare il pubblico ufficiale e l'impiegato esercente un pubblico servizio a qualsiasi cittadino privato. Di tal che i criteri accolti nella motivazione della citata sentenza - secondo la quale il diverso trattamento dell'oltraggio rispetto all'ingiuria non é irrazionale per eccessiva sproporzione delle rispettive sanzioni - valgono a maggior ragione per respingere la tesi diretta a sottoporre alla stessa pena reati aventi un altro oggetto di tutela.
Il che, ovviamente, non esclude che competono al legislatore quei compiti ai quali la Corte ha fatto richiamo nella precedente sentenza n. 109 del 1968.
3. - Le affermazioni contenute nella sentenza testé ricordata conducono a ritenere non fondate le rimanenti censure. Infatti, una volta negata la violazione dell'art. 3, cade quella dell'art. 4 e del correlativo art. 35 Cost., perché se é vero che tutti i cittadini hanno diritto al lavoro e che quest'ultimo é oggetto, nel suo complesso, di apposita garanzia costituzionale, é vero altresì che proprio dall'art. 35, nel suo primo comma, si evince il potere del legislatore ordinario di attuare una distinta protezione delle svariate forme ed applicazioni del lavoro.
Ciò implica che ai doveri dei pubblici funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, quali sono posti, genericamente o specificamente, da varie norme della Costituzione, possano corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori autonomi e dei prestatori d'opera dipendenti da privati, ed una particolare valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale - ferma restando la pari dignità delle persone uti singuli - sia conforme alle esigenze di protezione delle mansioni esercitate, che, tra l'altro, postulano efficienza e serenità di espletamento.
Quanto all'art. 113 Cost., che l'ordinanza del pretore di Bologna del 17 giugno 1971 assume violato senza per altro darne alcuna motivazione - come giustamente rileva l'Avvocatura generale dello Stato - basti osservare che il denunziato art. 341 cod. pen., norma di diritto penale sostanziale, non limita in alcun modo la guarentigia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 341 e 344 del codice penale, sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Enzo CAPALOZZA
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1972.