SENTENZA N. 86
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 164, secondo comma n. 1, e 168 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 novembre 1968 dal pretore di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Parasole Filippo, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969;
2) ordinanza emessa il 2 dicembre 1968 dal tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico di Picchi Armando, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969;
3) ordinanza emessa il 16 giugno 1969 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Incoli Giovanni, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;
uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Franco Chiarotti e Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
In riferimento all'art. 3 della Costituzione sono state proposte a questa Corte due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168 del codice penale.
La prima (ordinanza 8 novembre 1968 del pretore di Caltagirone) concerne la parte del n. 1 di quello articolo che dispone la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena anche nel caso in cui, dopo una prima condanna a pena detentiva, per il nuovo reato debba essere inflitta una pena pecuniaria. Il pretore rileva che la norma non si armonizza con l'art. 163 (rectius: art. 164) del codice penale, per il quale, se vi é condanna a pena pecuniaria sospesa, nell'occasione di un secondo processo, la concessione del beneficio può essere ripetuta a condizione che il condannato paghi la pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice, salvo che il condannato si trovi nell'impossibilità di adempiere; osserva che se una prima condanna a pena pecuniaria non impedisce, sia pure alla condizione predetta, la rinnovazione del beneficio quando la condanna posteriore deve essere a pena detentiva, a fortiori una condanna a pena pecuniaria susseguente ad una condanna a pena detentiva merita di essere sospesa, sia pure alla condizione citata. Poiché l'art. 168, n. 1, non dice altrettanto per la revoca, esso violerebbe l'art. 3.
La seconda questione, promossa dal tribunale di Livorno (ordinanza 2 dicembre 1968) e dal pretore di Torino (ordinanza 16 giugno 1969), riguarda l'art. 168, n. 2, del codice penale, nella parte in cui impone la revoca della sospensione condizionale della pena qualora, nei termini di legge, il condannato riporti altra condanna, anche se questa seconda condanna riguardi un reato legato al primo dal vincolo della continuazione. La prima ordinanza si richiama alla giurisprudenza della cassazione, secondo la quale il reato continuato é una mera fictio iuris che non fa venir meno l'autonomia delle distinte violazioni e quindi delle rispettive sentenze di condanna; rileva che é meramente casuale la circostanza della duplice successiva condanna, cosicché non può impedirsi che si sospenda la pena inflitta nel secondo processo ove, se l'imputato fosse stato giudicato in un solo processo, avrebbe potuto godere del beneficio. Il pretore di Torino si rifà invece alla ratio comunemente esposta a sostegno dell'interpretazione favorevole alla revoca nel caso predetto: essere cioè la revoca stabilita nel presupposto che il giudice della prima condanna, ove fosse stato a conoscenza della continuazione, non avrebbe dato il beneficio; osserva inoltre che non sempre può disporsi la riunione dei procedimenti, potendo essi appartenere alla competenza di diverse autorità.
Il pretore di Torino denuncia pure la violazione dell'articolo 27 della Costituzione, in quanto la revoca del beneficio viene a dipendere dal comportamento dell'imputato, anteriore alla concessione del beneficio, che non ha fatto rilevare di aver commesso altri reati in unità di disegno criminoso con quello da giudicare.
2. - La presidenza del Consiglio é intervenuta soltanto nei giudizi promossi con le ordinanze del pretore di Caltagirone e del tribunale di Livorno.
Sulla questione relativa all'art. 168, n. 1, del codice penale essa ha obiettato che la situazione del condannato a pena detentiva condizionatamente sospesa, il quale riporti successivamente una condanna a pena pecuniaria, si differenzia notevolmente da quella del condannato a pena pecuniaria condizionatamente sospesa, il quale successivamente riporti una condanna a pena detentiva.
Per quanto attiene alla questione riguardante l'art. 168, n. 2, stesso codice, la presidenza del Consiglio ha contestato l'esattezza dell'orientamento della giurisprudenza, che comprende nella norma anche l'ipotesi di seconda condanna a seguito di continuazione; comunque sostiene che l'asserita disuguaglianza non può dirsi che dipenda da una norma, dato che consegue al comportamento dell'imputato, e aggiunge che questo, non rivelando al giudice di avere commesso altri reati legati a quelli in giudizio dal vincolo della continuazione, ha assunto il rischio di subire la revoca della prima sospensione quando fosse condannato con sentenza successiva.
3. - All'udienza del 24 marzo 1970 la difesa della presidenza del Consiglio ha confermato le proprie tesi e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - É indubitabile che ciascuna delle questioni proposte dalle tre ordinanze, solo per ragioni di rilevanza é stata riferita separatamente ed esclusivamente a uno solo dei numeri di cui si compone il primo comma dell'art. 168 del codice penale, mentre, per la loro sostanza, ogni questione riguarda tutte le fattispecie enunciate nello stesso articolo.
Le cause debbono perciò essere decise con una sola sentenza.
2. - Sulla seconda delle questioni, esattamente il tribunale di Livorno e il pretore di Torino rilevano che il caso di cui sono oggetto le loro ordinanze, riguardante fatti legati da nesso di continuità con altri puniti con sentenza precedente, non può essere trattato diversamente da quello in cui la continuazione é accertata con unica sentenza; per cui, come, in quest'ultimo caso, la pena può essere sospesa, nel concorso dei presupposti di legge, con riguardo al reato considerato nella sua unità, così non dovrebbe revocarsi la sospensione della prima condanna quando la seconda, cumulata con la prima, non oltrepassi i massimi indicati nell'art. 163 stesso codice. Tale ragionamento investe il combinato disposto degli artt. 164, comma secondo n. 1, e 168, primo comma n. 2, nella parte in cui, quando il secondo reato sia in relazione di continuità con altro già punito con pena sospesa, si esclude che il giudice possa esercitare il potere di concedere o di negare per l'intera pena il beneficio della sospensione condizionale e si impone che sia revocata di diritto la sospensione condizionale già concessa.
Si muove, nelle ordinanze, dal contenuto che la giurisprudenza ha dato alle norme denunciate: infatti si é giudicato che la sospensione della prima condanna deve essere revocata quando la continuazione del reato emerge in un processo successivo. Con questo contenuto vivono perciò le norme predette; ma esse, nella sostanza, fanno dipendere l'esistenza del nesso di continuità fra due reati da circostanze occasionali, e cioè a dire, dal fatto che la continuazione sia accertata in un solo tempo anziché in tempi successivi, circostanze che non possono elevarsi a fondamento di una diversa disciplina. Assumere, coll'Avvocatura, che la scoperta di fatti anteriori alla prima condanna smentisca la presunzione di ravvedimento posta dal giudice a giustificazione del beneficio accordato, vuol dire denunciare l'irrazionalità della distinzione, anziché giustificarla: infatti nemmeno nel primo giudizio la continuazione può essere, di per sé sola, ragione di rifiuto del beneficio della sospensione, dovendo sempre verificarsene la rilevanza per decidere se possa presumersi che l'imputato si asterrà dal commettere altri reati. La circostanza che il primo giudice non era a notizia che l'imputato aveva, in continuazione, ancora violato la legge penale, non può perciò impedire al secondo giudice di compiere gli apprezzamenti che avrebbe fatto il primo, e imporgli di sostituire, al suo libero convincimento, una presunzione legale di inopportunità della sospensione. Tale inopportunità non può spiegarsi nemmeno con il rilievo che l'imputato non rese noto al giudice di aver commesso i nuovi reati, perché, se così potesse ragionarsi, dalla norma si farebbe derivare una inconcepibile sanzione alla reticenza dell'imputato; al quale invece l'ordinamento garantisce piena libertà di comportamento processuale, al riparo dalla presunzione della sua non colpevolezza.
Il legame logico tra gli artt. 164 e 168 del codice penale é indiscutibile: ed é irrazionale inibire al giudice chiamato a decidere sulla revoca della sospensione quegli apprezzamenti che egli può compiere quando deve decidere se la pena debba sospendersi.
3. - L'altra questione, quella proposta dal pretore di Caltagirone, pone in risalto l'incoerenza tra il principio adottato nell'art. 168 del codice penale, che non distingue pena da pena agli effetti della revoca di una precedente sospensione, e l'art. 164, quinto comma, stesso codice che, al contrario, agli effetti della concessione del beneficio della sospensione, differenzia caso da caso in relazione al tipo di pena che deve comminarsi con la seconda sentenza. Dato il rilevato legame logico che esiste tra concessione e revoca del beneficio, poggiare i poteri del giudice riguardo alla sospensione della pena su presupposti meno rigidi di quelli ai quali si informa il dovere di revocare la sospensione, é chiara prova della violazione del principio di eguaglianza: secondo la legge il giudice dovrebbe revocare il beneficio in casi in cui gli é invece permesso di concederlo e dovrebbe concederlo in casi in cui egli é tenuto poi a revocarlo.
In particolare, il pretore di Caltagirone ha esteso il confronto fra l'art. 164 predetto e il successivo art. 168 all'ipotesi di successione di una pena pecuniaria a una pena detentiva, non espressamente regolata dall'art. 164, quinto comma, e ritiene che a fortiori il giudice può concedere il beneficio quando ad una pena detentiva debba seguire la pena pecuniaria che l'imputato sia disposto a pagare, essendo la fattispecie meritevole di un più benevolo apprezzamento, come indice, anziché di un aggravarsi della spinta criminosa, al pari del caso contemplato dall'art. 164, quinto comma, di una attenuazione della spinta stessa.
Il giudice a quo esattamente cioè opina che l'art. 164, quinto comma, permette all'imputato di godere del beneficio ove paghi entro un congruo termine l'importo della pena pecuniaria, senza far differenze tra il caso in cui la seconda sentenza deve comminare una pena detentiva e quello in cui deve ripetere una condanna a pena pecuniaria; in altre parole consente a colui che in due tempi successivi sia punito con pena pecuniaria e con pena detentiva, di fruire del beneficio della sospensione della pena detentiva, indipendentemente dal fatto che gli sia stata irrogata prima la pena pecuniaria e poi quella detentiva o viceversa. Così essendo, viene a dimostrarsi che l'art. 168 del codice penale viola l'art. 3 della Costituzione: la norma impugnata si manifesta lesiva della regola di eguaglianza nella parte in cui non distingue fra le due ipotesi e permette che la revoca della sospensione possa pronunciarsi, con riguardo al caso di pena pecuniaria, anche quando la sospensione dovrebbe essere concessa secondo quanto é prescritto nell'art. 164.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 164, comma secondo n. 1, e 168 del codice penale, nella parte in cui dispongono che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale o debba revocare di diritto la sospensione già concessa quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuità a quello punito con pena sospesa;
dichiara l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 168 del codice penale, nella parte in cui, per l'ipotesi di successiva irrogazione di pena pecuniaria, non conferisce al giudice il potere di subordinare la revoca della sospensione della pena detentiva al mancato pagamento della pena pecuniaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1970.