Ordinanza n.80 del 1973
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ORDINANZA N. 80

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 343 e 344 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 gennaio 1972 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Santini Arnaldo, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;

2) ordinanza emessa il 17 novembre 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tornisiello Pasquale, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

3) ordinanza emessa il 6 novembre 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Rotolo Nicolò ed altro, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che, con ordinanza 6 novembre 1972 del giudice istruttore del tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Nicolò Rotolo ed altro, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 341, primo e quarto comma (oltraggio a pubblico ufficiale), e 344 (oltraggio a pubblico impiegato) del codice penale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione;

che, con ordinanza 17 novembre 1972 dello stesso giudice istruttore nel procedimento penale a carico di Pasquale Tornisiello, é stata sollevata analoga questione relativa al solo art. 341, primo e quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 97 e 98 della Costituzione;

che, infine, con ordinanza 11 gennaio 1972 del pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Arnaldo Santini, é stata sollevata questione relativa al solo art. 344 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che i giudizi possono essere riuniti.

Considerato che, con sentenza n. 165 del 1972, questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione concernente le stesse norme denunziate, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione (oltre che all'art. 113), e che ad essa hanno fatto seguito altre pronunzie (ordinanze nn. 6 e 61 e sentenza n. 68 del 1973

) di manifesta infondatezza;

che non vengono addotti argomenti né profili nuovi tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 341, primo e quarto comma, e 344 del codice penale, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione, già dichiarata non fondata con sentenza n. 165 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1973.