ORDINANZA N. 80
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 343 e 344 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 gennaio 1972 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Santini Arnaldo, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;
2) ordinanza emessa il 17 novembre 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Tornisiello Pasquale, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;
3) ordinanza emessa il 6 novembre 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Rotolo Nicolò ed altro, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973.
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che, con ordinanza 6 novembre 1972 del giudice istruttore del tribunale di Torino, nel procedimento penale a carico di Nicolò Rotolo ed altro, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 341, primo e quarto comma (oltraggio a pubblico ufficiale), e 344 (oltraggio a pubblico impiegato) del codice penale, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 28, 35, 54, 97 e 98 della Costituzione;
che, con ordinanza 17 novembre 1972 dello stesso giudice istruttore nel procedimento penale a carico di Pasquale Tornisiello, é stata sollevata analoga questione relativa al solo art. 341, primo e quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 97 e 98 della Costituzione;
che, infine, con ordinanza 11 gennaio 1972 del pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Arnaldo Santini, é stata sollevata questione relativa al solo art. 344 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che i giudizi possono essere riuniti.
Considerato che, con sentenza n. 165 del 1972, questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione concernente le stesse norme denunziate, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione (oltre che all'art. 113), e che ad essa hanno fatto seguito altre pronunzie (ordinanze nn. 6 e 61 e sentenza n. 68 del 1973
) di manifesta infondatezza;
Arduino SALUSTRI - Cancelliere