Sentenza n. 65 del 1974
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SENTENZA N. 65

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI   

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1973 dal pretore di Codigoro nel procedimento penale a carico di Trombini Maurizio, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza 29 marzo 1973, il pretore di Codigoro, nel corso di un procedimento penale a carico di Maurizio Trombini, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nei limiti in cui comprende nella tutela penale anche le guardie giurate particolari dipendenti da privati di cui all'art. 133 del t.u. 18 giugno 1931, n. 773".

Il pretore afferma che dal combinato disposto del citato art. 133 del t.u., dell'art. 225 del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, dell'art. 357 del codice penale e dell'art. 221 del codice di procedura penale emerge che alle guardie particolari giurate sia da riconoscersi, in quanto esplichino il servizio cui sono destinate, la qualità di pubblici ufficiali; e, ravvisando tra dette guardie preposte alla vigilanza di private proprietà mobiliari ed immobiliari ed altre categorie di pubblici ufficiali (quali, ad esempio, i componenti l'Arma dei carabinieri) una diversità di situazioni, tale da non giustificare l'identico trattamento penale dei fatti lesivi del loro onore e del loro prestigio (art. 341 cod. pen.), prospetta, sul piano della ragionevolezza, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - La censura concerne l'attribuzione della qualifica di pubblici ufficiali alle guardie particolari giurate poste a vigilanza di beni privati e la conseguente ipotizzazione del reato di oltraggio (art. 341 del codice penale) per le offese al loro onore o al loro prestigio.

2. - La questione non é fondata.

Se le guardie particolari giurate siano o no penalmente tutelate dall'art. 341 del codice penale é un quesito che attiene all'interpretazione (controversa in dottrina) del giudice di merito.

É, d'altronde, da osservare (e da tenere fermo) che il carattere della funzione delle guardie particolari giurate non deriva dalla natura del bene alla cui vigilanza e protezione esse sono preposte (sia esso di proprietà di privati o di enti pubblici: art. 133 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), bensì dalla disciplina pubblicistica cui la funzione e coloro che la espletano sono assoggettati dal legislatore nella sua discrezionalità (artt. 134,136,138,140 del t.u.; artt. 249,250,252,253,254, 255,256 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Coslituzione, dal pretore di Codigoro con l'ordinanza in epigrafe, in quanto comprenda nella tutela penale anche le guardie particolari giurate dipendenti da privati di cui all'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 13 marzo 1974.