SENTENZA N.51
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1975 dal Pretore di Prato, nel procedimento penale a carico di Pecchioli Marileno, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 4 giugno 1975.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice relatore Edoardo Volterra;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Pur mostrandosi a conoscenza delle numerose decisioni con cui questa Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale promossa in relazione all'art. 3 della Costituzione, il Pretore di Prato ha ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di incompatibilità della norma in esame con il principio di eguaglianza sotto un duplice profilo. Da un lato la tutela differenziata del l'onore e del prestigio del pubblico ufficiale non corrisponderebbe a un valore privilegiato dalla Costituzione, dall'altro la procedibilità d'ufficio in ordine al reato di oltraggio priverebbe il pubblico ufficiale del potere di proporre (o di non proporre) e di rimettere la querela a tutela della sua personale onorabilità, con disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri cittadini.
2. - La questione non è fondata.
Come già avvertito nella sentenza n. 109 del 1968, l'articolo 341 del codice penale appresta una tutela che trascende la persona fisica del titolare dell'ufficio, per risolversi nella protezione del prestigio della pubblica amministrazione impersonata da quel titolare. Nonostante la contraria opinione del giudice a quo il perseguimento di un simile valore da parte del legislatore ordinario (alla cui insindacabile discrezionalità, ove non trasmodi in arbitrio, vanno rimesse le modalità attuative concrete), corrisponde alla finalità del buon andamento amministrativo prevista dall'art. 97 della Costituzione. Finalità che non si riferisce esclusivamente alla fase organizzativa iniziale della pubblica amministrazione, ma ne investe il complesso funzionamento (cfr. sentenza n. 22 del 1966). Di qui una duplice conseguenza: da un lato ragionevolmente nella norma sull'oltraggio viene previsto un trattamento penale più grave di quello riservato all'ingiuria e dall'altro se il pubblico ufficiale, privato del potere di querela, si trova in situazione di disparità rispetto ai comuni cittadini, tale disparità e giustificata dalla protezione di un interesse che supera quello della persona fisica e che trova fondamento nella Carta costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale promossa con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14/04/80.