Ordinanza allegata alla Sentenza 9 aprile
2019, n. 79
ORDINANZA
5 MARZO
ANNO
2019
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario
Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che, nel giudizio di legittimità costituzionale
promosso dal Tribunale amministrativo per il Lazio (reg. ord. n. 137 del 2017), sono intervenuti Cipullo Massimo
con altre trentadue persone;
che, tra i trentatre
intervenienti, solo De Paola Giacomo, Stallone Giuseppe, Colasuonno
Francesco, Liantonio Vito, Del Giudice Alessandro,
Rella Giuseppe, Balestrieri Ferdinando e Stallone Michele risultano parti del
giudizio principale;
che, nel medesimo giudizio, hanno depositato
atti di intervento Ambrosini David, insieme con altre centoquindici persone, e
Siciliano Luigi, insieme con altre due persone, oltre il termine di 20 giorni
previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale e decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
Considerato che Cipullo Massimo e gli altri ventiquattro
intervenienti non sono parti del giudizio principale;
che, per costante giurisprudenza di questa
Corte, sono ammesse a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale) le parti del giudizio a quo, oltre che, a norma dell'art. 4
delle Norme integrative, il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso
di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (sentenza n. 248 del
2018, nello stesso senso sentenze n. 217,
n. 194 del 2018,
con allegate ordinanze dibattimentali);
che non è ammissibile l'intervento, nei giudizi
davanti a questa Corte, dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli
dedotti nel giudizio principale, dato il carattere incidentale del giudizio di
legittimità costituzionale, in quanto l'accesso di tali soggetti al detto
giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non
manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (sentenze n. 35 del
2017, n. 71
del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonché sentenza n. 119 del
2012);
che l'intervento di Ambrosini David e degli
altri centoquindici intervenienti è tardivo;
che parimenti tardivo è l'intervento di
Siciliano Luigi e degli altri due intervenienti;
che, secondo il costante orientamento di questa
Corte, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, è ritenuto perentorio, con la
conseguenza che l'intervento spiegato dopo la sua scadenza è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del
2018, n. 250
del 2017, con allegate ordinanze dibattimentali).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato, nel
presente giudizio di legittimità costituzionale, da Cipullo Massimo e dagli
altri ventiquattro intervenienti che non sono parti del giudizio principale;
dichiara inammissibili gli interventi spiegati, nel
presente giudizio di legittimità costituzionale, da Ambrosini David e dagli
altri centoquindici intervenienti, nonché da Siciliano Luigi e dagli altri due
intervenienti, depositati oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente