Sentenza n. 132 del 2019

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SENTENZA N. 132

ANNO 2019

 

Commenti alla decisione di

 

I. Raffaele Muzzica, La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: un impulso della Corte costituzionale per una regola da rimeditare, per g.c. di Diritto Penale Contemporaneo

 

II. Marta Bargis, Il principio di immediatezza nel caso di mutata composizione del giudice: dai responsi di Corte costituzionale, Sezioni unite e Corti europee alle prospettive de iure condendo, per g.c. di Sistema Penale

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 511, 525, comma 2, e 526, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Siracusa, sezione unica penale, nel procedimento penale a carico di P.S. V. e altri, con ordinanza del 12 marzo 2018, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 3 aprile 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 12 marzo 2018 il Tribunale ordinario di Siracusa, sezione unica penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, 525, comma 2, e 526, comma 1, del codice di procedura penale, chiedendo a questa Corte di valutare «se i medesimi siano costituzionalmente illegittimi in relazione all’art. 111 della Costituzione, se interpretati nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento, depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo».

L’ordinanza di rimessione è stata pronunciata nel processo penale a carico di P.S. V., B. S., G. S. e F. S., dirigenti aziendali imputati dei delitti di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 340 (interruzione di ufficio, servizio pubblico o servizio di pubblica necessità) e 629 (estorsione) del codice penale (quest’ultimo – nella prospettiva accusatoria – commesso in danno di diversi lavoratori dipendenti).

2.– In punto di rilevanza delle questioni, il giudice rimettente espone anzitutto:

– che nel processo a quo, dopo la costituzione delle parti civili, avvenuta alle udienze del 6 dicembre 2007 e del 12 giugno 2008, l’istruzione dibattimentale si è svolta, mediante escussione dei testimoni, alle udienze del 17 giugno 2010, del 18 novembre 2010, del 26 maggio 2011, del 29 settembre 2011 e del 26 gennaio 2012;

– che, dopo un primo mutamento della composizione del collegio giudicante, stante il mancato consenso dei difensori degli imputati alla lettura, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen., dei verbali delle deposizioni testimoniali già assunte in dibattimento, si è reso necessario disporre la rinnovazione dell’escussione testimoniale;

– che altri testimoni sono stati sentiti alle udienze del 18 marzo 2013, del 13 maggio 2013 e del 27 gennaio 2014;

– che è poi intervenuto un ulteriore mutamento della composizione dell’organo giudicante, così che l’escussione dei testimoni è stata ripetuta all’udienza del 16 marzo 2015;

– che, successivamente, la composizione del collegio è mutata più volte, con conseguente necessità di rinnovare – fino a sei volte – l’escussione dei testimoni.

Osserva a questo punto il giudice a quo che, a seguito dell’ennesimo mutamento dell’organo giudicante, e dell’opposizione dei difensori degli imputati – espressa all’udienza del 5 febbraio 2018 – alla lettura delle dichiarazioni testimoniali in precedenza rese, procedere ora alla citazione e all’escussione di tutti testimoni comporterebbe inevitabilmente la prescrizione definitiva di tutti i reati, «con insanabile pregiudizio anche delle istanze civilistiche delle parti civili». Solo ove si ritenesse consentita la lettura, ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen., delle dichiarazioni già rese dai testimoni, sarebbe invece possibile pervenire a una pronuncia di merito.

3.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il Tribunale di Siracusa rileva che la richiesta delle difese degli imputati di integrale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale si fonda sul combinato disposto degli artt. 525, comma 2, e 526, comma 1, cod. proc. pen., i quali rispettivamente prevedono la partecipazione alla deliberazione della sentenza degli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento e il divieto di utilizzazione, ai fini della deliberazione, di prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

Il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tali disposizioni, lette in combinato disposto con l’art. 511 cod. proc. pen., il quale prevede che la lettura dei verbali di dichiarazioni, contenute nel fascicolo del dibattimento, sia disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo.

3.1.– Le norme censurate, ove interpretate nel senso di imporre indefettibilmente la rinnovazione dell’escussione dei testimoni in caso di mutamento della persona fisica del giudice, violerebbero, anzitutto, il canone della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.

L’obbligo di risentire, a richiesta delle parti, i testimoni già escussi in dibattimento in corrispondenza di ogni mutamento della composizione del collegio giudicante sarebbe infatti suscettibile di dilatare i tempi del processo sino a una durata potenzialmente «infinita». L’abnorme allungamento dei tempi processuali, poi, combinandosi con il meccanismo della prescrizione dei reati, comporterebbe «lo svilimento assoluto del processo penale».

Il rimettente evidenzia come, nella prassi, il rispetto dell’oralità e dell’immediatezza del processo penale, cui si ispira la disciplina censurata, sia solo formale, atteso che i testimoni, sovente nuovamente escussi a distanza di anni dall’inizio del processo, si limitano a confermare quanto in precedenza dichiarato. Nel giudizio a quo, poi, la richiesta degli imputati di rinnovare l’audizione dei testimoni sarebbe stata esercitata con modalità abusive e meramente strumentali all’allungamento dei tempi del processo, fino alla prescrizione dei reati contestati. Nessuna domanda – osserva il rimettente – è stata infatti posta dalle difese ai testimoni riconvocati, i quali, esaminati dal pubblico ministero, hanno semplicemente confermato la precedente deposizione.

A fronte di un simile scenario, la compressione del canone della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., non potrebbe trovare alcuna giustificazione.

Solo interpretando le disposizioni censurate nel senso di escludere che esse impongano indefettibilmente la rinnovazione dell’escussione dei testimoni in caso di mutamento della persona fisica del giudice, sarebbe, invece, possibile affermarne la conformità all’art. 111, secondo comma, Cost.

E invero – sottolinea il rimettente – il codice di rito contempla diverse ipotesi di utilizzabilità, ai fini della decisione, di atti di natura probatoria formatisi davanti a un diverso giudice, quali gli atti di cui si dà lettura ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen., le risultanze dell’incidente probatorio di cui all’art. 392 cod. proc. pen., nonché le prove acquisite in altro procedimento, ai sensi dell’art. 238 cod. proc. pen. In particolare, a fronte dell’utilizzabilità dei verbali di prove testimoniali assunte in altro procedimento, sarebbe del tutto irragionevole concludere per l’inutilizzabilità dei verbali delle prove assunte nel medesimo procedimento, nei confronti dello stesso imputato ed alla presenza dello stesso difensore. La non coincidenza tra giudice che assume la prova testimoniale e giudice che decide sarebbe, pertanto, eventualità ammessa dallo stesso codice di rito.

Con riferimento alla prova testimoniale, d’altra parte, sarebbe possibile interpretare le disposizioni censurate, alla luce del canone di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., nel senso che, una volta rispettato il principio del contraddittorio in sede di prima assunzione della prova dichiarativa, il mutamento dell’organo giudicante renda «possibile (ed anzi doveroso)» ripetere l’escussione dei testimoni, solo nella misura in cui la durata del processo di primo grado non ecceda il limite di ragionevolezza, individuato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) in tre anni. Ove tale limite sia stato superato, «la prova testimoniale (già validamente assunta nel contraddittorio delle parti dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale) non potrà essere ripetuta e di essa dovrà essere data lettura ex art. 511 c.p.p.».

Tale soluzione rappresenterebbe, ad avviso del giudice a quo, un adeguato bilanciamento tra principi di oralità e immediatezza del processo penale, peraltro non espressamente menzionati in Costituzione, e il canone della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.

3.2.– In secondo luogo, il Tribunale di Siracusa ritiene che il riconoscimento di un diritto incondizionato dell’imputato di chiedere la rinnovazione dell’escussione dei testimoni contrasti con il principio costituzionale dell’effettività del processo, riconosciuto da questa Corte sin dalla sentenza n. 353 del 1996 ed implicito nel dettato dell’art. 111, primo comma, Cost., che recita: «la giurisdizione si attua».

Nelle sedi giudiziarie «periferiche», infatti, in forza di frequenti trasferimenti e congedi dei giudici, la composizione dei collegi giudicanti sarebbe soggetta a continui mutamenti. In tali condizioni, il rispetto «formale e categorico» del principio dell’oralità determinerebbe l’impossibilità oggettiva di portare a termine il processo, «con inevitabile pregiudizio delle ragioni delle persone offese e con enorme dispendio di attività processuali». Il principio dell’oralità, pertanto, dovrebbe ritenersi subvalente rispetto al principio costituzionale dell’effettività del giudizio, poiché «in una situazione di fatto che non consente la permanenza dello stesso giudice persona fisica per più di qualche anno, il rispetto rigoroso dell’oralità comporta matematicamente che “la giurisdizione NON si attua”».

Del resto, l’oralità del processo sarebbe principio di rango non costituzionale, che conosce deroghe nel codice di rito, ad esempio nel caso già ricordato di assunzione della prova nelle forme dell’incidente probatorio, oppure in relazione alle dichiarazioni del coimputato che non intenda sottoporsi ad esame, e, comunque, nella fase di appello.

4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel presente giudizio; né si è costituita alcuna delle parti del giudizio a quo.

Considerato in diritto

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale ordinario di Siracusa, sezione unica penale, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 511, 525, comma 2, e 526, comma 1, del codice di procedura penale, chiedendo a questa Corte di valutare «se i medesimi siano costituzionalmente illegittimi in relazione all’art. 111 della Costituzione, se interpretati nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento, depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo».

L’imposizione, a ogni di mutamento della composizione del collegio giudicante, dell’obbligo di rinnovare l’escussione dei testimoni, fatto salvo il caso in cui le parti processuali prestino il consenso alla lettura delle deposizioni precedentemente rese in dibattimento, sarebbe suscettibile di dilatare in maniera abnorme i tempi del processo, in contrasto il canone di ragionevole durata, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.

La disciplina censurata violerebbe, altresì, il principio costituzionale dell'effettività del processo, inscritto nell’art. 111, primo comma, Cost., poiché la (potenzialmente infinita) reiterazione dell’assunzione della prova dichiarativa impedirebbe di concludere utilmente il processo, così frustrando la piena ed effettiva attuazione della giurisdizione.

2.– Le questioni, così come formulate, sono inammissibili.

2.1. – Gli artt. 525, comma 2, e 526, comma 1, cod. proc. pen., rispettivamente prevedono la partecipazione alla deliberazione della sentenza degli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento e il divieto di utilizzazione, ai fini della deliberazione, di prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Dal canto suo, l’art. 511 cod. proc. pen., nel disciplinare la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e utilizzabili per la decisione, consente la lettura dei verbali di dichiarazioni solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo.

Secondo l’interpretazione degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 cod. proc. pen. offerta dal diritto vivente, da tale combinato disposto deriva l’obbligo, per il giudice del dibattimento, di ripetere l’assunzione della prova dichiarativa ogni qualvolta muti la composizione del collegio giudicante, laddove le parti processuali non acconsentano alla lettura delle dichiarazioni rese dai testimoni innanzi al precedente organo giudicante (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 febbraio 1999, n. 2; sezione prima, sentenza 4 novembre 1999, n. 12496; sezione prima, sentenza 7 dicembre 2001-10 maggio 2002, n. 17804; sezione prima, sentenza 23 settembre 2004, n. 37537; sezione quinta, sentenza 7 novembre 2006-31 gennaio 2007, n. 3613; sezione quinta, sentenza 15 dicembre 2011, n. 46561; sezione quinta, sentenza 11 maggio 2017, n. 23015).

Tale interpretazione è stata ripetutamente fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che peraltro ha, finora, sempre escluso l’illegittimità costituzionale della disciplina oggi nuovamente censurata, così come interpretata dal diritto vivente (sentenza n. 17 del 1994; ordinanze n. 205 del 2010, n. 318 del 2008, n. 67 del 2007, n. 418 del 2004, n. 73 del 2003, n. 59 del 2002, n. 431 e n. 399 del 2001).

2.2.– Il giudice a quo prospetta, nella motivazione dell’ordinanza di rimessione, la possibilità di una diversa lettura – definita «costituzionalmente orientata» – delle disposizioni censurate, secondo la quale l’obbligo di ripetizione della prova dichiarativa, in caso di mutamento dell’organo giudicante, sussisterebbe solo nella misura in cui la durata del processo non ecceda il limite di durata ragionevole, individuato in tre anni dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile). Ove il processo si protragga oltre detto limite temporale, la prova dichiarativa non dovrebbe essere nuovamente assunta – anche se la parte interessata ne faccia richiesta – e le dichiarazioni rese innanzi all’organo giudicante poi mutato potrebbero essere utilizzate per la decisione, mediante lettura dei relativi verbali.

Il rimettente, tuttavia, non fa propria questa interpretazione, evitando così di riassumere le prove dichiarative, ma ritiene invece di promuovere il presente incidente di costituzionalità, chiedendo alla Corte, alternativamente, di avallare tale interpretazione attraverso una sentenza di rigetto, ovvero di dichiarare illegittime le disposizioni censurate se interpretate secondo il diritto vivente.

In tal modo, il giudice a quo da un lato formula un petitum in termini di irrisolta alternatività (sentenza n. 87 del 2013); e dall’altro mira evidentemente a conseguire un avallo alla propria interpretazione asseritamente secundum constitutionem delle disposizioni censurate, il che determina l’inammissibilità delle questioni (ex plurimis, ordinanze n. 97 del 2017, n. 87 e n. 33 del 2016, n. 92 del 2015).

3.– Questa Corte non può esimersi, peraltro, dal sottolineare le incongruità dell’attuale disciplina, così come interpretata dal diritto vivente.

3.1.– Nell’impianto del vigente codice di procedura penale, il principio di immediatezza della prova è strettamente correlato al principio di oralità: principi, entrambi, che sottendono un modello dibattimentale fortemente concentrato nel tempo, idealmente da celebrarsi in un’unica udienza o, al più, in udienze celebrate senza soluzione di continuità (come risulta evidente dal tenore dell’art. 477 cod. proc. pen.). Solo a tale condizione, infatti, l’immediatezza risulta funzionale rispetto ai suoi obiettivi essenziali: e cioè, da un lato, quello di consentire «la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del controesame; connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio» (ordinanza n. 205 del 2010); e, dall’altro, quello di assicurare che il giudice che decide non sia passivo fruitore di prove dichiarative già da altri acquisite, ma possa – ai sensi dell’art. 506 cod. proc. pen. – attivamente intervenire nella formazione della prova stessa, ponendo direttamente domande ai dichiaranti e persino indicando alle parti «nuovi o più ampi temi di prova, utili per la completezza dell’esame»: poteri che il legislatore concepisce come strumentali alla formazione progressiva del convincimento che condurrà il giudice alla decisione, idealmente collocata in un momento immediatamente successivo alla conclusione del dibattimento e alla (contestuale) discussione.

L’esperienza maturata in trent’anni di vita del vigente codice di procedura penale restituisce, peraltro, una realtà assai lontana dal modello ideale immaginato dal legislatore. I dibattimenti che si concludono nell’arco di un’unica udienza sono l’eccezione; mentre la regola è rappresentata da dibattimenti che si dipanano attraverso più udienze, spesso intervallate da rinvii di mesi o di anni, come emblematicamente illustra l’odierno giudizio a quo (Ritenuto in fatto, punto 2.).

In una simile situazione, il principio di immediatezza rischia di divenire un mero simulacro: anche se il giudice che decide resta il medesimo, il suo convincimento al momento della decisione finirà – in pratica – per fondarsi prevalentemente sulla lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in udienza, delle quali egli conserverà al più un pallido ricordo.

D’altra parte, la dilatazione in un ampio arco temporale dei dibattimenti crea inevitabilmente il rischio che il giudice che ha iniziato il processo si trovi nell’impossibilità di condurlo a termine, o comunque che il collegio giudicante muti la propria composizione, per le ragioni più varie. Il che comporta, oggi, la necessità di rinnovare le prove dichiarative già assunte in precedenza, salvo che le parti consentano alla loro lettura. Frequente è, d’altra parte, l’eventualità che la nuova escussione si risolva nella mera conferma delle dichiarazioni rese tempo addietro dal testimone, il quale avrà d’altra parte una memoria ormai assai meno vivida dei fatti sui quali, allora, aveva deposto: senza, dunque, che il nuovo giudice possa trarre dal contatto diretto con il testimone alcun beneficio addizionale, in termini di formazione del proprio convincimento, rispetto a quanto già emerge dalle trascrizioni delle sue precedenti dichiarazioni, comunque acquisibili al fascicolo dibattimentale ai sensi dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen. una volta che il testimone venga risentito.

La dilatazione dei tempi processuali che deriva dalla necessità di riconvocare i testimoni – dilatazione che può assumere dimensioni imponenti in dibattimenti complessi, come quello pendente di fronte al giudice a quo – produce costi significativi, in termini tanto di ragionevole durata del processo, quanto di efficiente amministrazione della giustizia penale; e ciò anche in considerazione della possibilità che, proprio per effetto delle dilatazioni temporali in parola, il reato si prescriva prima della sentenza definitiva.

Il tutto a fronte di una assai dubbia idoneità complessiva di tale meccanismo a garantire, in maniera effettiva e non solo declamatoria, i diritti fondamentali dell’imputato, e in particolare quello a una decisione giudiziale corretta sull’imputazione che lo riguarda.

3.2.– In un simile contesto fattuale – con il quale non può non fare i conti ogni discorso sulla tutela dei diritti fondamentali – questa Corte ritiene doveroso sollecitare l’adozione di rimedi strutturali in grado di ovviare agli inconvenienti evidenziati, assicurando al contempo piena tutela al diritto di difesa dell’imputato.

Il che potrebbe avvenire non solo favorendo la concentrazione temporale dei dibattimenti, sì da assicurarne idealmente la conclusione in un’unica udienza o in udienze immediatamente consecutive, come avviene di regola in molti ordinamenti stranieri; ma anche, ove ciò non sia possibile, attraverso la previsione legislativa di ragionevoli deroghe alla regola dell’identità tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide. Al riguardo, occorre infatti considerare che il diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice o al mutato collegio «non è assoluto, ma “modulabile” (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore» (ordinanza n. 205 del 2010), restando ferma – in particolare – la possibilità per il legislatore di introdurre «presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio» del diritto in questione (ordinanze n. 318 del 2008 e n. 67 del 2007).

La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – che pure ascrive alle garanzie dell’equo processo la possibilità, per l’imputato, di confrontarsi con i testimoni in presenza del giudice che dovrà poi decidere sul merito delle accuse, sul presupposto della maggiore affidabilità epistemologica dell’osservazione diretta del comportamento dei testi (ex multis, Corte EDU, sentenze 27 settembre 2007, Reiner e altri contro Romania, paragrafo 74 e 30 novembre 2006, Grecu contro Romania, paragrafo 72) – riconosce cionondimeno che il principio dell’immediatezza può essere sottoposto a ragionevoli deroghe, purché siano adottate misure appropriate per assicurare che il nuovo giudice abbia una piena conoscenza del materiale probatorio. Ad esempio, la Corte EDU ha indicato quale “misura compensativa” adeguata la possibilità, per il nuovo giudice, di disporre la rinnovazione della deposizione dei (soli) testimoni la cui deposizione sia ritenuta importante (Corte EDU, sentenze 2 dicembre 2014, Cutean contro Romania, paragrafo 61, e 6 dicembre 2016, Škaro contro Croazia, paragrafo 24); e ha escluso la violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1955, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in un caso in cui non era stata rinnovata l’escussione dei testimoni nonostante la sostituzione di un membro del collegio giudicante, sottolineando come i verbali delle deposizioni in precedenza raccolte fossero a disposizione del nuovo componente del collegio, e l’imputato non avesse chiarito quali elementi nuovi e pertinenti la rinnovazione avrebbe potuto apportare (Corte EDU, sentenza 10 febbraio 2005, Graviano contro Italia, paragrafi 39-40; in senso analogo, decisione 9 luglio 2002, P. K. c. Finlandia).

Resta, dunque, aperta per il legislatore la possibilità di introdurre ragionevoli eccezioni al principio dell’identità tra giudice avanti al quale è assunta la prova e giudice che decide, in funzione dell’esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia penale, in presenza di meccanismi “compensativi” funzionali all’altrettanto essenziale obiettivo della correttezza della decisione – come, ad esempio, la videoregistrazione delle prove dichiarative, quanto meno nei dibattimenti più articolati –, e ferma restando la possibilità (già oggi implicitamente riconosciuta dall’art. 507 cod. proc. pen.: ex plurimis, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 settembre 1997, n. 10015) per il giudice di disporre, su istanza di parte o d’ufficio, la riconvocazione del testimone avanti a sé per la richiesta di ulteriori chiarimenti o l’indicazione di nuovi temi di prova, ai sensi dell’art. 506 cod. proc. pen.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siracusa con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2019.