Sentenza n. 87 del 2013

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SENTENZA N. 87

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                         GALLO                                            Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”

-           Sabino                         CASSESE                                                ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2110 del codice civile e dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell’assicurazione e dei servizi tributari appaltati), promosso dal Tribunale ordinario di Arezzo nel procedimento vertente tra S.M. e l’INPS, con ordinanza del 20 ottobre 2011, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione di S.M. e dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 9 aprile 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Amos Andreoni e Vittorio Angiolini per S.M., Antonietta Coretti per l’INPS e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.― Nel corso di un procedimento civile promosso da S.M. per ottenere dall’INPS il pagamento della indennità di malattia per 17 giorni nei quali, per la necessità di sottoporsi a trattamento dialitico, si era assentato dal lavoro oltre il periodo massimo di malattia indennizzabile di giorni 180, l’adito Tribunale ordinario di Arezzo aveva ritenuto rilevante al fine del decidere, ed aveva quindi sollevato, con ordinanza del 16 giugno 2009, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2110 del codice civile, per contrasto con gli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche per i soggetti sottoposti a dialisi, così come per i lavoratori malati di tubercolosi, sia superabile il limite massimo indennizzabile.

2.— La questione così prospettata veniva dichiarata inammissibile, con sentenza di questa Corte n. 356 del 2010, «per l’inesatta identificazione del quadro normativo rispetto al sollevato dubbio di costituzionalità», in quanto il massimo indennizzabile per i periodi di malattia non è fissato dal denunciato art. 2110 cod. civ., ma da altre fonti cui detta norma rinvia.

3.― Lo stesso Tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, ha quindi riproposto la precedente questione, riformulandola con estensione della denuncia all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell’assicurazione e dei servizi tributari appaltati), il quale, appunto, prevede che «l’indennità di malattia è dovuta (…) per un periodo massimo di 180 giorni».

In relazione agli evocati parametri costituzionali, argomenta il rimettente che le disposizioni che vengono, nel caso in esame, in rilievo – e che condurrebbero, ove non emendate, al rigetto della domanda – violino, in particolare, l’art. 3 Cost., «per il disporre implicitamente una tutela attenuata (…) a carico di un lavoratore affetto da insufficienza renale», l’art. 32 Cost., «che qualifica la salute come fondamentale diritto dell’individuo, suscettibile di tutela in particolar modo quando ricorrano condizioni di indispensabilità ed indifferibilità delle cure, come nell’ipotesi di trattamenti e terapie salvavita quali l’emodialisi» e l’art. 38 Cost., che assicura ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia.

4.— In questo giudizio si è costituito il lavoratore ricorrente, che ha formulato – e, con memoria, ulteriormente illustrato – conclusioni adesive alla prospettazione del giudice a quo.

5.— Opposte conclusioni, di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza della questione, hanno rassegnato l’INPS e il Presidente del Consiglio dei ministri nei rispettivi atti di costituzione e di intervento.

Considerato in diritto

1.― In un giudizio civile, promosso da un lavoratore subordinato affetto da insufficienza renale, il quale chiedeva riconoscersi, nei confronti dell’INPS, il suo diritto all’erogazione della indennità di malattia per le 17 giornate nelle quali si era assentato dal lavoro per sottoporsi a dialisi anche oltre il periodo massimo indennizzabile – fissato nella specie, in giorni 180 dall’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell’assicurazione e dei servizi tributari appaltati), cui rinvia l’articolo 2110 codice civile – l’adito Tribunale ordinario di Arezzo ha ritenuto rilevante al fine del decidere, e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, ed ha perciò sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale delle predette due disposizioni, per contrasto con i richiamati parametri costituzionali.

2.— Rilevato, in premessa, che osta, allo stato, all’accoglimento della domanda del ricorrente la «assenza di una specifica previsione legislativa (…) in materia di trattamenti emodialitici», il rimettente ha chiesto a questa Corte di colmare un tal vuoto normativo nel corpus delle disposizioni denunciate, “nella parte in cui non prevedono” deroga alcuna, al periodo massimo di malattia indennizzabile, nei confronti del lavoratore affetto da insufficienza renale, ovvero non estendono, al medesimo, la più favorevole tutela predisposta dalla legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi).

3.― In questa prospettiva, adesiva alle conclusioni del rimettente, ha sottolineato, a sua volta, la difesa del lavoratore ricorrente – in correlazione anche ai precetti di cui agli articoli 2 e 4 della Costituzione – l’esigenza di diversificare, da quella prevista in via generale per i periodi di inattività dal lavoro per malattia, «la copertura previdenziale dei periodi ricollegati alle terapie salvavita che, rispondendo ad una basilare e preventiva tutela del bisogno di sopravvivenza, necessitano di una disciplina preferenziale (…) che sia atta a consentire in ogni caso l’indennizzo anche oltre il periodo massimo indennizzabile (…)».

4.— Ha eccepito per contro l’INPS l’inammissibilità della richiesta pronuncia additiva, atteso che «le esigenze solidaristiche evidenziate dal remittente possono trovare la sede idonea alla loro realizzazione nell’attività del legislatore e non già nel giudizio di legittimità costituzionale». Ed ha sottolineato, per altro verso, come l’auspicata estensione al lavoratore affetto da insufficienza renale della copertura prevista, dalla legge n. 1088 del 1970, per il lavoratore colpito da tubercolosi troverebbe, a sua volta, ostacolo nella non comparabilità delle rispettive situazioni, tra loro distinte «sia per quel che riguarda l’evento protetto, sia per quel che riguarda le prestazioni erogate (indennità giornaliera di ricovero, indennità giornaliera post-sanatoriale, assegno mensile di cura e sostentamento, a fronte dell’indennità di malattia ordinaria), sia per quel che riguarda il finanziamento (contributo non più a carico del datore di lavoro, ma a carico dello Stato a norma dell’art. 3 comma 1 lett. c) e comma 14, della legge n. 448/1998».

5.— Ad identiche conclusioni è pervenuta l’Avvocatura generale dello Stato, per conto dell’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri.

6.— Deve preliminarmente escludersi che gli ulteriori parametri e profili di illegittimità costituzionale indicati dalla difesa della parte costituita possano formare oggetto di esame.

Come, infatti, reiteratamente chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che, come nel caso di specie, siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (ex multis, sentenze n. 298, 283 e 42 del 2011, n. 227 e 50 del 2010).

7.― Così delimitato l’oggetto del giudizio di costituzionalità, rileva la Corte che la questione sollevata dal rimettente, al dichiarato fine di colmare il vuoto normativo conseguente all’«assenza di specifiche previsioni legislative (…) in materia di trattamenti emodialitici», è inammissibile in ragione della natura dell’intervento cui questa Corte viene sollecitata.

Ciò che, infatti, si richiede in correlazione alle disposizioni denunziate, è un intervento additivo, che non è però costituzionalmente obbligato.

Lo stesso Tribunale indica, infatti, tra le soluzioni possibili, quella di uno scorporo delle assenze dal lavoro per emodialisi dal periodo massimo di assenza per malattia indennizzabile, e quella di una estensione al lavoratore affetto da insufficienza renale dello stesso trattamento previsto, dalla legge n. 1088 del 1970, per il lavoratore colpito da tubercolosi od altro trattamento comunque a quello analogo.

Con ciò prospettando due distinte modalità di intervento, il cui nesso di alternatività non è sciolto dal rimettente, e non può esserlo da questa Corte, alla quale non compete di scegliere tra due distinte soluzioni che egli prospetti possibili per rimediare al vulnus alla Costituzione, e che appaiono esse stesse in nesso di irrisolta alternatività, sì che la questione risulta ancipite.

Ma, oltre a tale rilievo, resta, ed è assorbente, la considerazione che il problema che sorge in riferimento a situazioni come quella in cui versa il lavoratore dializzato vede le possibili soluzioni come oggetto di scelte che sono riservate ad una discrezionalità del legislatore, e lo sono con riguardo anche ad entrambe le alternative proposte dal rimettente.

Il che, appunto, comporta che, a fronte della pluralità di soluzioni nella specie possibili, la scelta tra queste non possa che essere riservata al legislatore.

E ciò a maggior ragione ove si consideri che, con riferimento alle situazioni di malattia del dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro, oltre alla esigenza di tutela della salute del lavoratore (in correlazione anche alla sua capacità reddituale), come ragione che giustifica entro certi limiti la conservazione del posto di lavoro nonostante la sua incapacità di fornire la sua prestazione, viene in rilievo l’esigenza, contrapposta, di garanzia economica dell’imprenditore – per il profilo della misura dei limiti, economici e temporali, entro cui possa su di lui riversarsi il rischio di una malattia cronica o recidivante del dipendente – e, parallelamente, per il profilo del concorso pubblico al finanziamento del trattamento indennitario, il limite delle risorse disponibili (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2011, n. 94 del 2009, n. 354 del 2008, n. 425 del 2005).

In tale contesto, la tutela del lavoratore dializzato reclama una disciplina che individui il punto di equilibrio tra gli opposti interessi in gioco, attraverso un bilanciamento di valori, che – salvo il successivo controllo di ragionevolezza nella sede dello scrutinio di costituzionalità – spetta in via primaria al legislatore: l’opportunità del cui intervento va, comunque, particolarmente sottolineata nella presente materia, in cui viene in rilievo e rischia di risultare compromessa, nel suo nucleo minimo ed irriducibile, la tutela del diritto alla salute del lavoratore. Il quale, ove non economicamente in grado di far fronte alla mancata erogazione della indennità sostitutiva della retribuzione, potrebbe vedersi costretto a rinunciare a sottoporsi a dialisi in giorni eccedenti il periodo massimo indennizzabile, ancorché sia indubitabile il carattere salvavita del predetto trattamento terapeutico.

Si deve, in fine, aggiungere che, con riguardo alla seconda soluzione proposta dal rimettente ? quella di estendere alla fattispecie del lavoratore dializzato la disciplina del lavoratore affetto da tubercolosi – lo stesso giudizio, alla stregua del parametro dell’art. 3 Cost., con evocazione di quest’ultima disciplina come tertium comparationis, non potrebbe che risentire proprio dell’esistenza del richiamato potere discrezionale del legislatore, pur nell’ambito delle coordinate entro le quali esso deve muoversi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2110 del codice civile e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell’assicurazione e dei servizi tributari appaltati), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2013.