Ordinanza n. 399/2001

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ORDINANZA N.399

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale:

  - dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Asti con ordinanze emesse il 13 novembre 2000 (n. 5 ordinanze), iscritte ai nn. 85, 141, 167, 259 e 260 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 10, 11, 15, prima serie speciale, dell'anno 2001;

  - dell'art. 525, comma 2, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Foggia con ordinanza emessa il 16 novembre 2000, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2001.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con cinque ordinanze di identico contenuto il Tribunale di Asti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, <<prevede che il giudice, a fronte di un'istanza di parte con la quale si chiede la rinnovazione dell'esame dei testimoni già escussi nello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica diversa, deve disporre la ripetizione degli atti già compiuti non potendo valutare la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo istruttorio richiesto>>;

che il rimettente premette che nel giudizio a quo é stata disposta la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona fisica del giudice e che la difesa ha chiesto un nuovo esame dei testi già escussi, negando il consenso alla lettura delle dichiarazioni rese di fronte al giudice-persona fisica diversa;

che la medesima questione di legittimità costituzionale era già stata sollevata dal Tribunale di Asti nell'ambito degli stessi procedimenti e con riferimento agli stessi parametri costituzionali, ad eccezione dell'art. 111 Cost.;

che questa Corte, con ordinanza n. 307 del 2000, aveva disposto la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e dalle relative norme transitorie;

che il rimettente ripropone la questione affermandone la perdurante rilevanza in base alla considerazione che le testimonianze di cui si chiede la "ripetizione" sono state assunte nel dibattimento, nella pienezza del contraddittorio, di tal che sarebbe <<ininfluente che le prove in questione siano state assunte da un giudice-persona fisica diverso da quello che mediante "semplice" lettura [...] le farà proprie e le utilizzerà per la decisione>>;

che, quanto ai profili di non manifesta infondatezza, il giudice a quo, riproducendo integralmente la motivazione delle precedenti ordinanze, ritiene che il principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 1 del 15 gennaio 1999 - secondo cui <<nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non é utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia richiesto da una delle parti>> - sia in contrasto con gli artt. 3, 25 e 101 Cost., in quanto viene irragionevolmente vanificato il principio di non dispersione della prova riconosciuto dalla Corte costituzionale e sacrificato <<il bene dell'efficienza del processo, enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 25, comma 1, e 101, comma 2, Cost.)>>;

che, in particolare, il rimettente ritiene che nella diversa ipotesi di dichiarazioni rese in altro procedimento, acquisite al fascicolo dibattimentale ex art. 238 cod. proc. pen., il giudice potrebbe rigettare la richiesta di nuovo esame del dichiarante proposta da una delle parti, ove la ritenga manifestamente superflua o irrilevante, e sostituire con la lettura <<una (pur possibile) escussione>>;

che il rimettente rileva inoltre che la disposizione censurata, imponendo <<la ripetizione degli atti già compiuti e legittimamente inseriti nel fascicolo del dibattimento>>, si pone in contrasto con l'art. 111 Cost. e, segnatamente, con il principio della ragionevole durata del processo, in quanto comporta una <<ingiustificata dilatazione dei tempi processuali>>;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando, da un lato (r.o. nn. 141, 167, 259 e 260 del 2001), che la questione proposta non presenta profili di novità rispetto a quella già decisa con l'ordinanza n. 307 del 2000 di restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame, e riportandosi, dall'altro (r.o. n. 85 del 2001), all'atto di intervento a suo tempo depositato nel giudizio, concernente questione analoga, decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 95 del 2000 di restituzione degli atti alla luce delle modifiche dell'art. 111 Cost. intervenute dopo le ordinanze di rimessione;

che, in particolare, l'Avvocatura rileva che l’integrale rinnovazione del dibattimento comporta che <<anche al "nuovo" giudice sono restituiti quei poteri di controllo sulla legittimità, rilevanza e superfluità che sono propri dell’ordinario regime dell’ammissione della prova>>, rendendo la disciplina delle prove assunte in un diverso procedimento ed acquisite ex art. 238 cod. proc. pen. del tutto omogenea a quella relativa alle prove assunte nello stesso procedimento davanti a giudice-persona fisica diversa;

che il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 525, comma 2, del codice di procedura penale;

che il rimettente premette in fatto che nel giudizio a quo, celebrato davanti a un giudice-persona fisica diversa rispetto a quello davanti al quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, la difesa si era opposta alla utilizzazione degli atti istruttori già assunti, ritenendo ostativo il disposto dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., interpretato alla luce della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 15 gennaio 1999;

che, in particolare, ad avviso del rimettente <<la scelta di ritenere il giudice sempre vincolato alla richiesta delle parti di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di mutamento della persona fisica del giudice o di uno o più membri del collegio, anche nell'ipotesi in cui i verbali delle prove testimoniali già legittimamente assunte nel contraddittorio delle parti appaiano complete[i] e esaurienti>>, viola l'art. 111 Cost., nonchè l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto determina un irragionevole allungamento della durata dei processi;

che il giudice a quo evoca anche la violazione dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento tra la disciplina censurata e quella dettata per le dichiarazioni rese in altro procedimento e acquisite ex art. 238 cod. proc. pen., che consentirebbe invece di utilizzare i verbali di prove assunte in altro processo <<prescindendo dall'eventuale mancanza di consenso delle parti>>;

che, infine, risulterebbe violato l'art. 101 Cost., non comprendendosi le ragioni per le quali <<il giudice persona fisica che é chiamato a sostituire, nell'ipotesi di un mutamento fisiologico delle funzioni, il precedente giudice persona fisica, debba per qualche motivo non essere considerato uguale al collega visto che i giudici sono tutti uguali dinanzi alla legge...>>;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, in particolare, l'Avvocatura rileva che il principio di immediatezza, espresso dalla disposizione censurata, appare in assoluta sintonia con gli altri principi che regolano il processo penale e certo non in contrasto con l'art. 111 Cost. che, ovviamente, offre solo un criterio di massima in ordine alla durata del processo.

Considerato che le questioni sollevate dal Tribunale di Asti e dal Tribunale di Foggia, pur investendo rispettivamente gli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, del codice di procedura penale, sono sostanzialmente identiche, e che pertanto va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che entrambi i rimettenti lamentano che, in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, le norme censurate impongono, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza che il giudice possa valutarne la irrilevanza o manifesta superfluità in quanto la prova era già stata assunta dal primo giudice;

che tale disciplina si porrebbe in contrasto con i principi di non dispersione della prova e di efficienza del processo, desumibili dagli artt. 3, 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., con il principio di eguaglianza, a causa della disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 238 cod. proc. pen., che consentirebbe di rigettare la richiesta di un nuovo esame del testimone escusso in altro procedimento, ove la prova sia ritenuta manifestamente superflua o irrilevante, nonchè con il canone della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., in quanto la rinnovazione di atti già legittimamente inseriti nel fascicolo per il dibattimento determinerebbe una irragionevole dilatazione dei tempi processuali;

che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui i giudici chiamati a decidere debbono essere i medesimi che hanno partecipato al dibattimento, conferma la tradizionale regola della immutabilità del giudice (v. anche art. 472, secondo comma, cod. proc. pen. del 1930), attraverso la quale trova attuazione il principio di immediatezza, connaturale alla stessa essenza del processo, che esige, salve le deroghe espressamente previste dalla legge, l'identità tra il giudice che acquisisce le prove e quello che decide;

che al riguardo questa Corte ha affermato che, in caso di mutamento del giudice, il rispetto del principio sancito dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. impone di procedere alla integrale rinnovazione del dibattimento e che la disciplina relativa alla utilizzazione dei precedenti verbali non può che essere rinvenuta nell'art. 511 cod. proc. pen., in quanto detti verbali fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice (sentenza n. 17 del 1994);

che, nel richiamarsi a tale decisione, le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 1 del 1999) hanno tra l'altro precisato "che é invero da escludere che quando l'ammissione della prova sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. abbia il potere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente alla quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame del dichiarante";

che alla stregua di tale interpretazione, sulla quale si incentra la questione di costituzionalità posta dai rimettenti, la rinnovazione della prova non contrasta con gli artt. 25 e 101 Cost. in quanto imposta solo nell'ipotesi in cui sia possibile disporre l’esame e la parte ne abbia fatto espressa richiesta, mentre la prova medesima potrà comunque essere recuperata, attraverso il meccanismo della lettura, qualora il nuovo esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità o per mancata richiesta delle parti;

che, quanto alla supposta irragionevole disparità di trattamento in ordine all’ammissione della prova che emergerebbe dal confronto tra gli artt. 511, comma 2, e 238 cod. proc. pen., appare erroneo il richiamo, come tertium, alla disciplina dettata dall'art. 238 (ed a quella relativa agli atti assunti mediante incidente probatorio e versati nel fascicolo per il dibattimento a norma dell’art. 431 cod. proc. pen.), che ad avviso dei rimettenti consentirebbe al giudice, nonostante la richiesta di nuovo esame avanzata da una delle parti, di utilizzare direttamente mediante lettura le precedenti dichiarazioni assunte da diverso giudice qualora la "ripetizione" dell'esame sia ritenuta manifestamente superflua o irrilevante;

che infatti la acquisizione dei verbali di prova di altri procedimenti, come di quelli versati nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen., non esclude affatto - salva l'ipotesi di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen. - che anche in tali situazioni trovino applicazione le regole generali dettate dagli artt. 190, 493 e 495 cod. proc. pen. in tema di ammissione della prova (v., in particolare, gli artt. 238, comma 5, e 511-bis, disposizione quest'ultima che richiama espressamente l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen.);

che la disciplina sull’ammissione della prova va mantenuta distinta da quella sulle modalità di assunzione dei mezzi di prova, tra cui rientra appunto la regola, contenuta nell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., che prescrive che sia data lettura di verbali di dichiarazioni solo dopo l'esame del dichiarante, ma non priva il giudice del potere di delibazione in ordine all'ammissione delle prove;

che pertanto il giudice, ove abbia ammesso la prova richiesta in quanto non manifestamente superflua o irrilevante, é poi tenuto ad assumerla secondo le modalità prescritte dalla legge e, cioé, nel caso di specie, disponendo la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni solo dopo l'esame;

che i rimettenti hanno invece sovrapposto i due momenti dell'ammissione e dell'assunzione della prova, traendone erronee conseguenze in ordine alla prospettata disparità di trattamento tra la disciplina dell'ammissione delle prove provenienti da altro procedimento e quella relativa alle prove che si sono formate davanti a un giudice-persona fisica diversa;

che, quanto alla denunciata violazione dell'art. 111 Cost., il principio della ragionevole durata del processo deve essere contemperato con le esigenze di tutela di altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti rilevanti nel processo penale, la cui attuazione positiva, ove sia frutto di scelte assistite, come nel caso di specie, da valide giustificazioni, non é sindacabile sul terreno costituzionale (v. ordinanze nn. 204 e 32 del 2001);

che, infine, del tutto incongrue sono le considerazioni addotte a sostegno della supposta violazione dell'art. 101 Cost.;

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Asti e di Foggia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2001.