ORDINANZA N.95
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Francesco GUIZZI, Presidente
- Cesare MIRABELLI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 511, 238, e 511-bis del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 2 marzo 1999 dalla Corte di assise di Cosenza, il 10 marzo 1999 dal Pretore di Roma e il 15 febbraio 1999 (n. 3 ordinanze) dal Tribunale di Palmi, rispettivamente iscritte ai nn. 290, 299, 378, 457 e 458 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21, 22, 27 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 2 marzo 1999 (r.o. n. 290 del 1999) la Corte di assise di Cosenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, primo comma, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, a fronte di un’istanza di parte con la quale si chiede la rinnovazione dell’esame dei testi assunti nello stesso procedimento davanti a giudice persona-fisica diversa, <<non possa valutare la irrilevanza, la manifesta superfluità o l’assoluta necessità del mezzo istruttorio richiesto>>;
che, secondo la Corte di assise rimettente, la norma impugnata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto a casi analoghi (in particolare, rispetto alla disciplina riservata nell’art. 238 cod. proc. pen. alla acquisizione di verbali delle prove assunte in altro procedimento) e violerebbe il principio della indefettibilità della giurisdizione, della non dispersione del materiale probatorio acquisito, nonché del libero convincimento del giudice e della sua soggezione solo alla legge, in quanto <<lasciare all’iniziativa arbitraria ed incontrollabile di una parte il diritto di decidere circa la ripetibilità di una prova già assunta significa espropriare il giudice di ogni potere in materia di acquisizione ed ammissione della prova>>, in contrasto <<con le regole del giusto processo e della indefettibile ricerca della verità>>;
che inoltre, a parere del rimettente, il principio di oralità <<deve cedere di fronte all’imprescindibile necessità di economia processuale>>, non essendo un dato <<ottusamente irrinunciabile>>, ma destinato a combinarsi <<con opportuni meccanismi di preservazione degli atti>>;
che con ordinanza emessa in data 10 marzo 1999 (r.o. n. 299 del 1999) il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 102 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen., <<nella parte in cui subordina l’utilizzabilità dei verbali di prova, assunti nello stesso procedimento davanti a giudice persona-fisica diversa, alla necessaria ripetizione dell’esame dei testi quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti>>;
che il Pretore rimettente ritiene violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento rispetto a casi analoghi (in particolare, rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 238 cod. proc. pen.), nonché gli artt. 27 e 102 Cost. <<per la sottrazione all’organo giudicante del potere di valutare l’ammissibilità degli atti istruttori richiesti dalle parti ... con la conseguente compromissione di uno degli strumenti attraverso cui si esplica lo stesso potere giurisdizionale nella conduzione del processo penale al suo obiettivo dell’accertamento della verità storica>>;
che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse in data 15 febbraio 1999 (r.o. nn. 378, 457 e 458 del 1999), il Tribunale di Palmi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 511-bis cod. proc. pen. <<nella parte in cui consentono l’acquisizione e la lettura delle prove di altri procedimenti e non anche delle prove assunte nello stesso procedimento da un collegio diversamente composto>>, nonché dell’art. 511 dello stesso codice <<nella parte in cui non prevede la lettura degli atti assunti da un collegio diversamente composto>>;
che il Tribunale rimettente ritiene violato l’art. 3 Cost. per la irragionevole diversità della disciplina riservata agli atti assunti da un collegio diversamente composto sia rispetto a quella prevista per i verbali di prove assunte in altri procedimenti ed acquisite al processo ex art. 238 cod. proc. pen., sia rispetto alla disciplina degli atti che, sia pure non assunti dallo stesso collegio, <<risultano acquisibili, senza incorrere in nullità>> ex artt. 500, 512 e 513 cod. proc. pen., nonché per la irrazionale <<dispersione>> che in tal modo si determina <<di atti legittimamente acquisiti nel pieno contraddittorio delle parti e nella naturale sede di formazione della prova>>;
che a parere del rimettente sarebbe, infine, violato il diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la preclusione potrebbe riguardare anche prove favorevoli all’imputato, che verrebbe così ad essere discriminato <<rispetto ad imputati con prove favorevoli assunte in altro processo>>; in tal modo il diritto di difesa verrebbe ad essere irragionevolmente condizionato da un evento (variazione del collegio) al quale l’imputato rimane del tutto estraneo;
che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di procedimenti nei quali l’istruttoria dibattimentale (o parte di essa) si era svolta davanti ad un collegio diversamente composto o ad un giudice persona-fisica diversa;
che in alcuni procedimenti la difesa aveva chiesto una nuova audizione dei testi già esaminati, opponendosi alla richiesta di utilizzazione dei verbali di prova formulata dal pubblico ministero (r.o. nn. 290 e 299 del 1999), mentre in altri era stata manifestata dalle parti la concorde volontà di utilizzazione dei medesimi (r.o. nn. 378, 457 e 458 del 1999);
che in tutti i giudizi è intervenuto con atti distinti il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
Considerato che i giudici rimettenti censurano la disciplina contenuta nell’art. 511 cod. proc. pen. (il Tribunale di Palmi censura anche gli artt. 238 e 511-bis cod. proc. pen.) in riferimento alla particolare ipotesi in cui le prove siano state assunte da un collegio diversamente composto o da un giudice persona-fisica diversa, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 101, primo comma, 102, 111 e 112 della Costituzione;
che i giudizi, attesa l’analogia delle questioni, vanno riuniti;
che le questioni sollevate dai rimettenti coinvolgono a vario titolo il principio del contraddittorio nella formazione della prova, la cui disciplina, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata oggetto delle modifiche introdotte nell’art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’art. 111 della Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme transitorie contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito nella legge 25 febbraio 2000, n. 35;
che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame delle questioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di Cosenza, al Pretore di Roma e al Tribunale di Palmi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.
Francesco GUIZZI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000.