Ordinanza n. 307/2000

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ORDINANZA N. 307

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con quattro ordinanze emesse il 24 settembre 1999 dal Tribunale di Asti, rispettivamente iscritte ai nn. 674, 675, 676 e 677 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1999.

 Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 Ritenuto che con quattro ordinanze in data 24 settembre 1999 di identico contenuto (r.o. nn. 674, 675, 676 e 677 del 1999), pronunciate in distinti procedimenti penali, il Tribunale di Asti in composizione monocratica ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, prevede che il giudice, a fronte di un'istanza di parte con la quale si chiede la rinnovazione dell'esame dei testimoni assunti nello stesso procedimento davanti a giudice persona-fisica diversa, deve disporre la ripetizione degli atti già compiuti, non potendo valutare la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo istruttorio richiesto;

 che nel motivare sulla rilevanza della questione il rimettente precisa che nei giudizi a quibus è stata disposta la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. e che la difesa ha chiesto un nuovo esame dei testimoni già escussi, negando il consenso alla lettura delle dichiarazioni dagli stessi rese di fronte al giudice persona-fisica diversa;

 che, quanto ai profili di non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. - come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 1 del 15 gennaio 1999) nel senso che, <<nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia richiesto da una delle parti>> - sia in contrasto con gli artt. 3, 25 e 101 Cost.;

 che, a parere del giudice a quo, verrebbe ad essere irragionevolmente vanificato il principio di non dispersione della prova, riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 1992), e sarebbe sacrificato <<il bene dell'efficienza del processo, enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost.)>>;

 che, secondo il giudice a quo, il principio dell’oralità non è <<veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento […], bensì criterio guida del nuovo processo>>, e non contrasta <<affatto con il principio del contraddittorio, la cui essenza sta nella conoscibilità [ad opera] delle parti degli elementi probatori e nella corretta acquisizione degli stessi>>;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che la questione è analoga a quella sollevata dalla Corte di assise di Cosenza con ordinanza del 2 marzo 1999 (r.o. n. 290 del 1999), decisa con ordinanza n. 95 del 2000, e richiamandosi all'atto di intervento depositato in occasione del precedente giudizio di costituzionalità.

Considerato che il giudice rimettente censura, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, la disciplina contenuta nell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento alla particolare ipotesi in cui le prove siano state assunte da un giudice persona-fisica diversa;

che, stante l’identità della questione sollevata con le quattro ordinanze, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che la questione investe il principio del contraddittorio nella formazione della prova, la cui disciplina, successivamente alle ordinanze di rimessione, è stata oggetto delle modifiche introdotte nell’art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’art. 111 della Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme transitorie contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Asti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.