Ordinanza n. 73/2003

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ORDINANZA N.73

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Riccardo CHIEPPA, Presidente

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA          

- Alfio FINOCCHIARO        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del codice di procedura penale, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Trani con ordinanza del 3 dicembre 2001, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Trani ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del codice di procedura penale, nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, prevedono che, in caso di mutamento del giudice, e al di là delle ipotesi previste dall’art. 190-bis cod. proc. pen., non può essere data lettura delle dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale, e legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento, quando l'esame del dichiarante sia stato chiesto anche da una sola delle parti;

che il rimettente premette che, a seguito di dichiarazione di astensione di uno dei componenti del collegio, accolta dal Presidente del tribunale, le difese degli imputati avevano chiesto al tribunale in diversa composizione la ripetizione dell’esame di tutti i testimoni, ai sensi dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.;

che ad avviso del giudice a quo le disposizioni censurate, come interpretate dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, appaiono in contrasto con gli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost. per la diversità della disciplina rispetto a quella prevista dall’art. 190-bis cod. proc. pen. e per la conseguente, irragionevole dilatazione dei tempi processuali;

che con riferimento, in particolare, all'art. 3 Cost., il rimettente rileva che nei procedimenti ordinari la ripetizione della prova non è assoggettata alle medesime limitazioni previste dall'art. 190-bis cod. proc. pen. per i procedimenti concernenti delitti di criminalità organizzata, e vorrebbe pertanto che tale disciplina venisse estesa alla situazione sottoposta al suo esame;

che, quanto all'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., secondo il rimettente la ripetizione della prova, <<già assunta davanti a un giudice terzo nel rispetto del pieno contraddittorio, quando non rispecchi alcuna reale esigenza di salvaguardia dei diritti delle parti alla partecipazione e alla formazione della prova, si risolve in una ingiustificata dilatazione dei tempi del dibattimento e, quindi, in una sostanziale violazione del principio di ragionevole durata del processo>>;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata perché analoga a quelle già decise dalla Corte con le ordinanze n. 59 del 2002, n. 431 e n. 399 del 2001.

Considerato che il Tribunale di Trani dubita, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l’interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non consentono, in caso di mutamento del giudice, la lettura delle dichiarazioni assunte nella precedente istruzione dibattimentale e legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento, quando l’esame del dichiarante sia stato chiesto anche da una sola delle parti;

che il giudice a quo sottolinea in particolare la diversità della disciplina censurata rispetto a quella prevista, in tema di ripetizione dell'esame, dall’art. 190-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 1° marzo 2001, n. 63;

che questioni sostanzialmente analoghe, sia pure in alcuni casi riferite anche a parametri diversi rispetto a quelli evocati dal rimettente, sono già state dichiarate manifestamente infondate da questa Corte con le ordinanze n. 59 del 2002, n. 431 e n. 399 del 2001;

che la disciplina assunta dal rimettente a tertium comparationis, derogando ai principi di oralità e di immediatezza cui è ispirato l’ordinamento processuale, ha carattere eccezionale e non può essere estesa, come vorrebbe il giudice a quo, oltre i casi espressamente previsti dall’art. 190-bis cod. proc. pen.;

che pertanto, non essendovi motivi per discostarsi dalle considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nelle già menzionate ordinanze, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo periodo, della Costituzione, dal Tribunale di Trani, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.