Ordinanza letta all’udienza del 19 aprile 2016
allegata all’ordinanza n. 115 del 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
-
Giuseppe FRIGO Giudice
-
Alessandro CRISCUOLO ”
-
Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
-
Giancarlo CORAGGIO ”
-
Giuliano AMATO ”
-
Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
-
Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
-
Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, con ordinanza del 28 luglio 2014 (iscritta al n. 236 del r.o. 2014), ha depositato atto d’intervento, in data 20 gennaio 2015, il Comun general de Fascia;
considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale o provinciale, al Presidente della Giunta regionale o al Presidente della Giunta provinciale) le sole parti del giudizio principale (ex plurimis, tra le più recenti, sentenze n. 236, n. 210, n. 71, n. 70, n. 37, n. 35 e n. 34 del 2015);
che l’intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze n. 200 del 2015 e n. 318 del 2013, sentenza n. 38 del 2009, sentenza n. 128 del 2008, ordinanza n. 389 del 2004);
che il giudice rimettente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale anche sull’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo del territorio dell’autonomia del Trentino), il quale istituisce il Comun general de Fascia, dettando per esso, tra l’altro, una disciplina parzialmente differente rispetto a quella prevista per le altre Comunità di Valle;
che il Comun general de Fascia è, dunque, titolare di un interesse qualificato, diretto e immediato, all’intervento nel giudizio di legittimità costituzionale instaurato, in ragione degli effetti che la pronuncia di questa Corte può determinare sulla sua stessa esistenza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l’intervento spiegato dal Comun general de Fascia.
F.to: Paolo Grossi, Presidente