Ordinanza allegata alla Sentenza 3 dicembre
2015, n. 251
ORDINANZA 4 NOVEMBRE
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuto
che la Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Belluno, cui
aderisce la Federalberghi Belluno Dolomiti, nonché
l’Associazione Albergatori Cortina d’Ampezzo hanno depositato atto di
intervento nel giudizio promosso dalla Regione Veneto (reg. ric. n. 21 del
2014) avverso (tra l’altro) l’art. 1, comma 518, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», che ha sostituito
l’art. 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), chiedendo l’accoglimento della richiesta di declaratoria
dell’illegittimità costituzionale della legge impugnata.
Considerato
che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione ai
sensi dell’art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà
legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri
mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili;
che, pertanto, alla stregua della
normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa
Corte (ex plurimis,
sentenze n. 118
e n. 31 del 2015,
n. 210 del 2014,
n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013,
n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012,
n. 69 e n. 33 del 2011,
n. 278 del 2010),
non è ammesso, nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via
d’azione, l’intervento di soggetti privi di potere legislativo;
che non sono pertinenti i precedenti
citati dalla difesa delle associazioni intervenienti (sentenze n. 386 del 2005
e n. 154 del
2004), i quali riguardano i giudizi per conflitto di attribuzioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile
l’intervento della Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di
Belluno, cui aderisce la Federalberghi Belluno
Dolomiti, nonché dell’Associazione Albergatori Cortina d’Ampezzo nel giudizio
promosso dalla Regione Veneto con il ricorso indicato.
F.to: Alessandro Criscuolo,
Presidente