Ordinanza dibattimentale 7 maggio (sent. n. 116)

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[ordinanza allegata alla sent. n. 116 del 2013]

 

Letta all’udienza del 7 maggio 2013

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata il 25 febbraio 2013 (n. 55 Reg. ordinanze 2013);

rilevato che in detto giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, associazione, senza fini di lucro, che intende con tale atto tutelare i suoi soci che hanno subito le decurtazioni pensionistiche, tramite l’INPGI;

che l’ente in questione non è stato parte nel giudizio a quo;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all’udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007);

che, nel giudizio da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, i rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili che possono anche riguardare le posizioni previdenziali dei soci dell’ente intervenuto, ma non concernono direttamente prerogative o diritti dei medesimi;

che l’ammissibilità d’interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo;

che, pertanto, l’intervento spiegato nel giudizio di legittimità costituzionale sopra indicato deve essere dichiarato inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento spiegato dal Gruppo Romano Giornalisti Pensionati nel giudizio di legittimità costituzionale R.O. n. 55 del 2013.

F.to: Franco Gallo, Presidente