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[ordinanza allegata
alla sent. n. 116 del 2013]
Letta all’udienza del 7 maggio 2013
ORDINANZA
Visti
gli atti relativi al giudizio di
legittimità costituzionale introdotto con ordinanza della Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata il 25 febbraio 2013
(n. 55 Reg. ordinanze 2013);
rilevato che in detto giudizio di legittimità
costituzionale è intervenuto il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati,
associazione, senza fini di lucro, che intende con tale atto tutelare i suoi
soci che hanno subito le decurtazioni pensionistiche, tramite l’INPGI;
che l’ente in questione non è stato
parte nel giudizio a quo;
che, per costante giurisprudenza di
questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di
legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e,
nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole
parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a
questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato,
inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o
dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta
all’udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138 del
2010; ordinanza
letta all’udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del
2009; sentenze
n. 94 del 2009, n. 96 del 2008,
n. 245 del 2007);
che, nel giudizio da cui traggono
origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, i rapporti
sostanziali dedotti in causa concernono profili che possono anche riguardare le
posizioni previdenziali dei soci dell’ente intervenuto, ma non concernono
direttamente prerogative o diritti dei medesimi;
che l’ammissibilità d’interventi ad
opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel
giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio
di legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti al detto
giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non
manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo;
che, pertanto, l’intervento spiegato nel
giudizio di legittimità costituzionale sopra indicato deve essere dichiarato
inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l’intervento spiegato dal Gruppo
Romano Giornalisti Pensionati nel giudizio di legittimità costituzionale R.O.
n. 55 del 2013.
F.to: Franco Gallo,
Presidente