letta all’udienza del 31
marzo 2009, allegata alla sentenza 8 maggio
2009, n. 151
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
-
Ugo DE SIERVO Giudice
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
-
Franco GALLO "
-
Luigi MAZZELLA "
-
Gaetano SILVESTRI "
-
Sabino CASSESE "
-
Maria Rita SAULLE "
-
Giuseppe TESAURO "
-
Paolo Maria NAPOLITANO "
-
Giuseppe FRIGO "
-
Alessandro CRISCUOLO "
-
Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
ALLEGATO:
ORDINANZA
Rilevato
che nel giudizio di legittimità costituzionale introdotto con
ordinanza del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio reg. ord. n. 159 del 2008 sono intervenute l’Associazione
Cecos Italia, le Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L’altra
Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nonché
che nel giudizio introdotto con
ordinanza del Tribunale di Firenze reg. ord. n. 323 del 2008 sono intervenuti l’Associazione Sos Infertilità
Onlus, l’Associazione Hera Onlus, nonché C.M. e G.R., nessuno dei quali è stato
parte nel giudizio a quo;
che
nel giudizio introdotto con ordinanza del Tribunale di Firenze reg. ord. n. 382
del 2008 sono intervenute l’Associazione Hera Onlus, l’Associazione Sos
Infertilità Onlus, l’Associazione Cittadinanzattiva Toscana Onlus,
l’Associazione Cecos Italia, nonché le Associazioni Luca Coscioni per la
libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus,
Cerco un bimbo, L’altra Cicogna Onlus e
www.unbambino.it, nessuna delle quali è stata parte nel giudizio a quo;
che,
per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel
giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio
principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente
inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenza
n. 96 del 2008; ordinanze n. 393
del 2008, n.
414 del 2007, ordinanza pronunciata all’udienza
del 26 febbraio 2008);
che
l’inammissibilità dell’intervento non viene meno in forza della pendenza di un
procedimento analogo a quello principale, posto che l’ammissibilità di tale
intervento contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di
legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio
avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta
infondatezza della questione da parte del giudice a quo (sentenza n. 220 del
2007; ordinanza
n. 393 del 2008, cit., ordinanze pronunciate alle udienze del 3 luglio 2007 e del 19
giugno 2007).
per
questi motivi
dichiara inammissibili gli interventi
dell’Associazione Cecos Italia, delle Associazioni Luca Coscioni per la libertà
di ricerca scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un
bimbo, L’altra Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nonché della S.I.S.Me.R.
s.r.l. – Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione s.r.l., nel
giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 159 del 2008; gli interventi
dell’Associazione Sos Infertilità Onlus, dell’Associazione Hera Onlus nonché di
C.M. e G.R., nel giudizio introdotto con ordinanza reg. ord. n. 323 del 2008;
gli interventi dell’Associazione Hera Onlus, dell’Associazione Sos Infertilità
Onlus, dell’Associazione Cittadinanzattiva Toscana Onlus, dell’Associazione
Cecos Italia, nonché delle Associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica, Amica Cicogna Onlus, Madre Provetta Onlus, Cerco un bimbo, L’altra
Cicogna Onlus e www.unbambino.it, nel giudizio introdotto con ordinanza reg.
ord. n. 382 del 2008.
F.to: Francesco Amirante, Presidente