ORDINANZA N. 11
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, 14, comma 2, lettera a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6, e 15 del disegno di legge della Regione siciliana 21 giugno 2011, n. 719-515-673 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 28 giugno 2011, depositato in cancelleria il 7 luglio 2011 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2011.
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 giugno e depositato il 7 luglio 2011, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, 14, comma 2, lettera a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6, e 15 del disegno di legge n. 719-515-673 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), approvato dall’Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 21 giugno 2011, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, ed agli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia della Regione siciliana;
che, in assunto del ricorrente, il provvedimento legislativo, nella parte in cui recepisce nell’ordinamento regionale il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), violerebbe le regole che presiedono al riparto di competenze tra Stato e Regione siciliana nel settore degli appalti pubblici, nonché nella materia delle professioni, come delineato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;
che, nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il ricorrente richiama innanzitutto l’art. 14, lettera g), dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 445, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale attribuisce alla Regione stessa la competenza esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere di interesse nazionale»;
che, osserva ancora il ricorrente, la citata previsione statutaria trova applicazione in base al disposto dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), in quanto il novellato Titolo V non contempla la materia dei lavori pubblici;
che tuttavia, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 114 del 2011; n. 411 e n. 322 del 2008, n. 431 del 2007), le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006 trovano applicazione anche nel territorio della Regione siciliana;
che infatti, per un verso, il citato art. 14 dello statuto di autonomia prevede che la competenza esclusiva della Regione siciliana debba essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e senza pregiudizio delle riforme economiche-sociali, e, per altro verso, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006 «devono essere ascritte, per il loro stesso contenuto di ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme economiche-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia alla Comunità europea» (sentenza n. 114 del 2011);
che, nella delineata prospettiva, verrebbero in rilievo i limiti derivanti dal rispetto del principio di tutela della concorrenza, in particolare delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006 che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni comunitarie;
che, stante il disposto dell’art. 117, primo comma, Cost., il quale vincola le Regioni al rispetto degli obblighi internazionali – e tra essi ai principi generali del diritto comunitario e delle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a tutela della concorrenza –, la disciplina regionale in detta materia non può presentare contenuto difforme da quella statale;
che il ricorrente sottolinea come la giurisprudenza costituzionale abbia ulteriormente chiarito che la nozione di concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. «non può che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenza n. 401 del 2007) a proposito della disciplina degli appalti pubblici, in particolare delle norme che regolano le procedure di gara, le quali sarebbero finalizzate a garantire il rispetto dei principi comunitari di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento (sono citate le sentenze n. 320 del 2008 e n. 431 del 2007);
che, pertanto, le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006 sarebbero riconducibili all’ambito della tutela della concorrenza, che l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. attribuisce alla competenza esclusiva del legislatore statale;
che, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, il ricorrente procede all’esame delle disposizioni regionali impugnate;
che viene esaminato innanzitutto l’art. 14 del disegno di legge regionale – di recepimento dell’art. 108, commi 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 163 del 2006 in tema di «concorso di idee» –, il quale introduce una procedura di selezione dei concorrenti e di affidamento difforme da quella statale, nella parte in cui, al comma 2, lettera a), punto 4, primo periodo, prevede che «la stazione appaltante acquisisce in proprietà l’idea premiata, con l’affidamento, al vincitore del concorso di idee, della realizzazione della progettazione, fino al livello richiesto»;
che, diversamente, in base all’art. 108, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, l’affidamento dei successivi livelli di progettazione al vincitore del concorso di idee, senza espletamento di gara, è possibile a condizione che tale facoltà sia prevista nel bando di concorso;
che, allo stesso modo, risulterebbero difformi dalla disciplina contenuta nel citato art. 108 sia la disposizione regionale contenuta nell’ultimo periodo del richiamato punto 4 dell’art. 14, a mente del quale i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica possono essere acquisiti dal vincitore del concorso dopo l’espletamento del concorso stesso, sia la disposizione di cui al punto 6 del medesimo art. 14, nella parte in cui, dopo aver stabilito che «l’idea premiata, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, deve essere posta a base di un successivo concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione», esclude che i partecipanti premiati siano ammessi a tale procedura, così ponendo ostacoli all’attuazione del principio della libertà di concorrenza;
che il ricorrente procede poi all’esame dell’impugnato art. 15 del disegno di legge regionale, il quale introduce un sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo pari o inferiore a 150.000 euro diverso da quello previsto dall’art. 40, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dall’art. 90 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), nella parte in cui stabilisce che è sufficiente, ai fini dell’ammissione alle gare, la sola iscrizione degli operatori economici (imprese artigiane e società cooperative) da almeno un biennio al rispettivo albo;
che, pur trattandosi di lavori pubblici «sotto-soglia comunitaria», sarebbe precluso al legislatore regionale di intervenire modificando la disciplina statale, giacché, come affermato dalla Corte costituzionale, «la distinzione tra contratti sotto-soglia e sopra-soglia non può essere, di per sé, invocata quale criterio utile ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza» (è citata la sentenza n. 160 del 2009);
che, infine, riguardo all’impugnato art. 11 del disegno di legge regionale, il ricorrente rileva come la predetta disposizione intervenga in un ambito materiale estraneo alla competenza regionale, in quanto fornisce l’interpretazione di una norma statale – l’art. 16, lettere l) ed m), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) –, discostandosi peraltro dalla consolidata giurisprudenza formatasi sull’argomento (sono citate, ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 199 del 1993; Consiglio di Stato, sezione V, decisione 3 ottobre 2002, n. 5208; Corte di cassazione, sezione III, sentenza 16 ottobre 1996, n. 10125);
che la disposizione regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto il legislatore regionale non avrebbe rispettato il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti e competenze, è riservata allo Stato, al fine di garantire l’uniformità della disciplina sul piano nazionale e la coerenza con i principi dell’ordinamento comunitario (è richiamata la sentenza n. 222 del 2008 della Corte costituzionale);
che infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la competenza regionale nella materia delle professioni ha ad oggetto la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, laddove la disposizione in esame, nell’individuare l’ambito delle opere edilizie di modeste dimensioni, interviene sulle competenze dei geometri, ampliandole, in difformità dalla normativa statale e da quanto affermato nella sentenza n. 199 del 1993 della Corte costituzionale;
che la Regione siciliana non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale;
che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto – in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma della Costituzione, e agli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia della Regione siciliana – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 14, comma 2, lettera a), punto 4, primo e ultimo periodo, punto 6, nonché dell’art. 15 del disegno di legge n. 719-515-673 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 giugno 2011;
che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione degli alloggi. Disposizioni per il ricovero degli animali), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;
che, come costantemente affermato da questa Corte, la promulgazione parziale del testo approvato dall’Assemblea regionale siciliana realizza «l’esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale», ciò che, sul piano processuale, «preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 166, n. 76, n. 2 del 2011; n. 183 del 2010);
che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2012.