Ordinanza n. 76 del 2011

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ORDINANZA N. 76

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                             DE SIERVO                                    Presidente

-           Paolo                           MADDALENA                                  Giudice

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                      "

-           Alfonso                       QUARANTA                                            "

-           Franco                         GALLO                                                     "

-           Luigi                            MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

-           Giorgio                        LATTANZI                                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 della delibera legislativa n. 336-338 (Interventi per l’eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 agosto 2010, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 13 agosto 2010, depositato in cancelleria il 18 agosto 2010 ed iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2010.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 13 agosto 2010 e depositato in cancelleria il 18 agosto successivo, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto – in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della delibera legislativa n. 336-338 (Interventi per l’eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 agosto 2010;

che la disposizione censurata modifica l’art. 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 (Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria), prevedendo che, al comma 1 di detto articolo, «la parola tre è sostituita dalla parola dieci»;

che il ricorrente rileva che l’articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2009, modificato dalla disposizione censurata, prevede l’erogazione di anticipazioni di cassa a carico del bilancio regionale, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali, in favore dei comuni per far fronte ad esigenze di ordine pubblico o situazioni di emergenza comprese quelle relative alla gestione integrata dei rifiuti;

che tali anticipazioni devono essere recuperate in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso, approvato con decreto del Ragioniere regionale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali, sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell’art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, o con eventuali altre assegnazioni di competenza dei medesimi;

che, in base alla suddetta disposizione legislativa, sono stati erogati nel 2009 «€ 261.555.249,55 a circa 160 amministrazioni locali, (per talune di esse in piú occasioni e per significativi importi) ed iscritte apposite voci di entrata (cap. 4207) e di spese (cap. 215212) nel bilancio della regione»;

che il ricorrente lamenta che, con la norma censurata, il legislatore dispone che il termine per il rimborso delle anticipazioni già erogate o da erogarsi sia determinato in dieci anni e non piú in tre anni, omettendo non solo la necessaria quantificazione degli oneri finanziari derivanti, ma anche l’indicazione delle risorse con cui farvi fronte, ponendosi pertanto in evidente contrasto con il principio costituzionale della copertura della spesa;

che la Regione Siciliana non si è costituita nel giudizio costituzionale;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’impugnata delibera legislativa n. 336-338 è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 5 ottobre 2010, n. 20 (Interventi per l’eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria), con omissione della disposizione oggetto di censura.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto – in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della delibera legislativa n. 336-338 (Interventi per l’eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 agosto 2010;

che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 5 ottobre 2010, n. 20 (Interventi per l’eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria), con omissione della disposizione oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando cosí di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 175 e n. 74 del 2010; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 304 del 2008 e n. 229 del 2007);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.