Ordinanza n. 166 del 2011

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ORDINANZA N. 166

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           MADDALENA                                           Presidente

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                            Giudice

-           Alfonso                       QUARANTA                                            "

-           Franco                         GALLO                                                     "

-           Luigi                            MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

-           Giorgio                        LATTANZI                                               "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15 del  disegno di legge n. 645 (Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 dicembre 2010, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 21 dicembre 2010, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2010 ed iscritto al n. 123 del registro ricorsi 2010.

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che con ricorso notificato il 21 dicembre e depositato il 29 dicembre 2010 il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15, del disegno di legge n. 645 (Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), approvato dall’Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 14 dicembre 2010, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione;

che l’art. 1, comma 4, primo periodo dispone la generalizzata proroga, per un ulteriore anno, di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai consorzi di bonifica;

che tale disposizione, secondo il ricorrente, nel prevedere la proroga dei contratti prescindendo da ogni forma di procedura selettiva pubblica nonché dalla necessaria, preventiva verifica dei fabbisogni di personale, non è connessa all’avvio di procedure per la progressiva stabilizzazione del personale precario, né costituisce attuazione dei processi di razionalizzazione e riduzione delle spese definiti nell’art. 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, pertanto, si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

che, inoltre, la disposizione impugnata, nel favorire il consolidarsi di situazioni di precariato, potrebbe alimentare ulteriore contenzioso, con potenziale aggravio delle finanze degli enti pubblici interessati e, quindi, con lesione del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione;

che l’art. 2, comma 1, secondo periodo, è impugnato nella parte in cui prevede che al personale dell’Ente Autonomo Fiera di Palermo e dell’Ente Autonomo Fiera di Messina si applichi per un anno «la disciplina sulle modalità di utilizzazioni previste per il personale dell’area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A.»;

che la disposizione estende ai dipendenti di tali enti autonomi, prossimi alla liquidazione, il trattamento riservato al personale proveniente dai soppressi enti pubblici economici della Regione e confluito in una società (la RESAIS s.p.a., appunto) a totale partecipazione regionale, cosí provocando – secondo il ricorrente – non solo un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti di altri enti prossimi alla liquidazione, ma anche un’evidente lesione del principio di buon andamento dell’amministrazione;

che è censurato anche il comma 2 dell’art. 6, il quale, nell’autorizzare la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale utilizzato per lavori socialmente utili in forza di contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2009, prevede – per procedere a tale stabilizzazione – requisiti diversi rispetto a quelli richiesti dalla legislazione statale (art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007»);

che, in particolare, il riferimento alla data del 31 dicembre 2009, anziché all’anno 2007, comporterebbe l’estensione, in misura non quantificabile, delle procedure di stabilizzazione del precariato previste a livello statale, con violazione degli art. 3, 51 e 97 Cost.;

che è impugnato, altresí, il comma 4 del medesimo art. 6, secondo il quale alle procedure di stabilizzazione «non si applica la limitazione alle qualifiche» per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo;

che, secondo il ricorrente Commissario dello Stato, tale comma introduce una modalità di accesso privilegiato e semplificato alla pubblica amministrazione tale da integrare una lesione del principio del concorso pubblico;

che il contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. vizierebbe pure l’art. 6, comma 7, il quale autorizza gli enti locali, senza alcun onere a carico della Regione, a stabilizzare a tempo indeterminato il personale assunto a tempo determinato «tramite un concorso pubblico che abbia previsto il superamento di una prova scritta ed una orale e le cui figure professionali siano previste nella dotazione organica dell’ente»;

che, per il ricorrente, il superamento di una prova scritta e di una prova orale non altrimenti qualificate costituirebbe un requisito troppo generico e, quindi, insufficiente per autorizzare una stabilizzazione senza concorso;

che l’art. 10, nel consentire la proroga generalizzata fino al 2023 di tutti i rapporti di lavoro precario, incorrerebbe nella violazione dei medesimi parametri evocati con riferimento alle altre disposizioni oggetto di impugnazione e si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., perché ometterebbe di indicare i mezzi per far fronte ai rilevanti oneri finanziari posti a carico degli esercizi futuri;

che l’art. 11 estende al 31 dicembre 2014 il termine previsto per le riserve, le priorità, le precedenze e le preferenze in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili per i concorsi pubblici e le assunzioni di cui all’art. 5 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 (Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie), norma che ha cessato di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2007;

che, secondo la prospettazione del ricorrente, la disposizione accorda senza ragionevole giustificazione un trattamento privilegiato a coloro che abbiano svolto una qualsiasi attività in favore delle amministrazioni pubbliche operanti nella Regione nell’arco di oltre un decennio e perciò non rispetta i princípi del pubblico concorso e di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione;

che, quanto all’art. 15, esso, a ridosso della conclusione dell’esercizio finanziario, introduce nell’elenco delle spese obbligatorie allegate alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 i capitoli 443302 e 443305, concernenti il finanziamento in favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali per le spese di impianto e gestione;

che detta disposizione, qualificando le spese imputabili ai predetti capitoli come obbligatorie e dunque imponendo all’amministrazione regionale di pagare a pié di lista gli obblighi assunti dagli enti in questione anche se “allo scoperto”, precluderebbe alla Regione la possibilità di esercitare ogni forma di controllo sugli enti finanziati, di quantificare previamente l’ammontare dei trasferimenti e conseguentemente di individuare la necessaria copertura finanziaria, con violazione degli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost.;

che la Regione Siciliana non si è costituita nel giudizio costituzionale;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto – in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione – questione di legittimità degli artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15 del disegno di legge n. 645 (Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 dicembre 2010;

che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), con omissione di tutte le disposizioni impugnate;

che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l’istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione Siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall’Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando cosí di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 212, n. 183 e n. 175 del 2010);

che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2011.