Sentenza n. 229 del 2010

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SENTENZA N. 229

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-          Francesco                     AMIRANTE                                      Presidente

-          Ugo                              DE SIERVO                                        Giudice

-          Paolo                            MADDALENA                                         “

-          Alfio                             FINOCCHIARO                                       “

-          Franco                          GALLO                                                     “

-          Luigi                             MAZZELLA                                              “

-          Gaetano                        SILVESTRI                                               “

-          Sabino                          CASSESE                                                 “

-          Maria Rita                    SAULLE                                                   “

-          Giuseppe                      TESAURO                                                “

-          Paolo Maria                  NAPOLITANO                                        “

-          Giuseppe                      FRIGO                                                      “

-          Alessandro                   CRISCUOLO                                           “

-          Paolo                            GROSSI                                                    “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 449, comma 4, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di I. M., con ordinanza del 30 settembre 2009, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 30 settembre 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 449, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero.

Il rimettente riferisce che I. M., imputato del reato di tentata rapina, è stato tratto a giudizio direttissimo, ai sensi dell’art. 449, comma 4, cod. proc. pen., a seguito di arresto in flagranza convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

In ordine ai motivi dell’arresto, il giudice a quo pone in evidenza che il 10 settembre 2009 alle ore 23,15 la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Taranto, ricevuta la segnalazione da parte della famiglia D.P. di un tentativo di rapina in danno di D.P.S., inviava una pattuglia presso l’abitazione dei predetti. All’interno del portone i militari identificavano in I. M. colui che era indicato dalla famiglia D.P. quale autore della tentata rapina.

Appresi i fatti che avevano determinato la richiesta d’intervento, i carabinieri, dopo aver interpellato il pubblico ministero di turno, alle ore 23,25 traevano in arresto I. M.

L’arrestato era sottoposto a perquisizione personale, il cui esito si rivelava negativo. Alle ore 00,50 la presunta vittima, escussa a sommarie informazioni, esponeva che intorno alle ore 22,30, mentre stava rientrando a casa, era stato fermato da un giovane che, rivolgendogli minacce, gli aveva chiesto la consegna del cellulare. L’individuo lo aveva seguito fino alla sua abitazione, dove i genitori, appreso l’accaduto, avevano richiesto l’intervento dei militari.

Ciò premesso, il rimettente osserva che, secondo le risultanze del verbale di arresto, la tentata rapina «sarebbe avvenuta in contesto spaziale e temporale del tutto estraneo alla diretta percezione dei carabinieri e, pertanto, non si comprende perché fu effettuato l’arresto in flagranza di reato, rectius in quasi flagranza», in quanto I. M. non fu sorpreso con tracce del reato e la sua mera presenza per interloquire con il denunziante è un dato che avrebbe dovuto costituire oggetto di indagini esperibili dall’inquirente.

Il rimettente, inoltre, riferisce che, in seguito a richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari «con modulo a stampa e con evidente difetto di motivazione, ha convalidato l’arresto “poiché eseguito in flagranza”» ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Il pubblico ministero, infine, procedeva ai sensi dell’art. 449, comma 4, cod. proc. pen. nei confronti di I. M. per il reato di tentata rapina.

Dopo tale premessa in fatto, il rimettente richiama la normativa processuale concernente i procedimenti a carico di persone private della libertà personale e rileva che un soggetto «può essere tratto in arresto dall’autorità di pubblica sicurezza soltanto nello stato di flagranza (art. 382 c. p. p.) allorché viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero se, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, ovvero è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».

Prosegue osservando che «la nozione della flagranza e della quasi flagranza è semplice e non ammette opinabili interpretazioni, atteso che in entrambi i casi il presupposto della privazione della libertà da parte del soggetto da parte della polizia si fonda sul fatto che la commissione del reato sia avvenuta sotto la diretta percezione della polizia operante».

Il giudicante, inoltre, pone l’accento sui casi in cui «la polizia può operare il fermo di chi sia ritenuto autore del reato», nonché sulle ipotesi nelle quali la privazione della libertà personale consegue all’applicazione di una misura cautelare disposta dal giudice che procede e dà conto dell’iter processuale contemplato per le diverse situazioni, soffermandosi sul rito direttissimo con persone in stato di detenzione, in base alla normativa dettata dall’art. 449 cod. proc. pen.

Ad avviso del giudice a quo, la procedura prevista da tale norma presenta una «evidente anomalia» in ordine alla differente disciplina stabilita con riferimento alla fattispecie processuale di cui ai commi 1 e 2, ed a quella di cui al comma 4, della medesima.

Il rimettente, in particolare, individua «una contraddizione logica non sostenibile» nel dato che, se la convalida dell’arresto è demandata allo stesso giudice del dibattimento (art. 449, comma 1, cod. proc. pen.), la mancata convalida comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 449, comma 2, cod. proc. pen.), «perché proceda nelle forme ordinarie»; invece, se il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto ed il pubblico ministero presenta l’imputato al giudice perché proceda a giudizio direttissimo (art. 449, comma 4, cod. proc. pen), la dizione della norma parrebbe imporre la celebrazione, comunque, di detto giudizio.

Ad avviso del giudice a quo, dunque, la disposizione censurata viola l’art. 24 Cost. perché essa, se la flagranza è inesistente, non prevedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, priva l’imputato del diritto di vedere accertata la propria responsabilità con regolari indagini preliminari e, là dove previsto, con il vaglio dell’udienza preliminare «che, quindi, gli sarebbe arbitrariamente sottratta».

Per altro verso, il rimettente sostiene che la giurisdizione dibattimentale «per effetto di apparente e fallace rappresentazione della flagranza di reato, risulta incomprensibilmente espropriata della funzione di accertare con la rapidità, connaturata al rito direttissimo, fatti che, in realtà, possono comportare defatiganti istruzioni dibattimentali».

A tal proposito, il giudice a quo pone in evidenza che il rito direttissimo è caratterizzato dalla rapida ed incontrovertibile delibazione di fatti nella sede dibattimentale e la recente innovazione legislativa, introdotta con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, che ha reso obbligatoria tale forma di giudizio, «con le ricadute che ciò comporta in termini di carico di lavoro, non pare possa relegare il tribunale a spettatore inerte di flagranze inesistenti».

Pur non ignorando, poi, che il controllo della convalida dell’arresto è demandato alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., il giudice a quo osserva come il mancato esperimento del relativo ricorso non equivalga a rendere legale l’arresto stesso.

Ad avviso del rimettente, inoltre, la norma censurata viola l’art. 111 Cost., in quanto, non consentendo al giudice del dibattimento di sindacare incidenter tantum la convalida già effettuata dal giudice per le indagini preliminari, al solo fine di stabilire se il giudizio direttissimo sia da ritenere ritualmente e correttamente instaurato, impedirebbe la celebrazione di un processo equo.

In punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea che il giudizio in corso deve proseguire, benché sussista l’evidenziato vulnus difensivo in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, nel caso di specie «non è possibile dichiarare la nullità della citazione per direttissima, blindata da una formale intervenuta convalida, ancorché non motivata, dell’arresto in flagranza di reato».

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento con atto depositato in data 16 febbraio 2010.

La difesa dello Stato sostiene che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal giudice del Tribunale di Taranto, dovrebbe essere ritenuta non fondata in quanto è nella discrezionalità del legislatore definire la disciplina del processo e la conformazione degli istituti processuali, il cui esercizio è censurabile sul piano della legittimità costituzionale soltanto se le scelte operate appaiono manifestamente irragionevoli o trasmodino nell’arbitrio (al riguardo richiama, tra le altre, le sentenze n. 379 del 2005, n. 180 del 2004, nonché le ordinanze nn. 389 e 215 del 2005 e n. 265 del 2004).

L’Avvocatura generale pone in evidenza, inoltre, che la disposizione censurata non determina alcun vulnus al diritto di difesa, dal momento che l’eventuale insussistenza del requisito della flagranza può essere fatta valere mediante ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari; in ogni caso, resta ferma la possibilità di difendersi dall’accusa innanzi al giudice del dibattimento.

La difesa dello Stato, infine, alla luce del sistema delle impugnazioni che la legge processuale predispone, non ravvisa la violazione del principio del giusto processo.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Taranto, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dell’articolo 449, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero.

Il rimettente riferisce che I. M. è stato tratto a giudizio direttissimo, ai sensi dell’art. 449, comma 4, cod. proc. pen., a seguito di arresto in (ritenuta) flagranza per il reato di tentata rapina, convalidato dal giudice per le indagini preliminari, con contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare.

In ordine ai motivi dell’arresto, il giudice a quo rileva che il 10 settembre 2009, alle ore 23,15, una pattuglia di carabinieri si portava presso l’abitazione della famiglia D.P. dove, all’interno del portone, i militari identificavano colui che era indicato dai genitori della presunta vittima quale autore di una tentata rapina compiuta in danno del loro figlio.

Appresi i fatti che avevano determinato la richiesta di intervento, i carabinieri, dopo aver interpellato il pubblico ministero di turno, alle ore 23,25 traevano in arresto I. M. L’arrestato era sottoposto a perquisizione personale, che dava esito negativo.

Il rimettente osserva che, secondo le risultanze del verbale di arresto, la tentata rapina «sarebbe avvenuta in contesto spaziale e temporale del tutto estraneo alla diretta percezione dei carabinieri e, pertanto, non si comprende perché fu effettuato l’arresto in flagranza di reato, rectius in quasi flagranza», in quanto I. M. non fu sorpreso con tracce del reato, e la sua presenza per interloquire con il denunziante avrebbe dovuto costituire oggetto di ulteriori indagini da parte dell’organo inquirente.

Il rimettente riferisce, inoltre, che a seguito di richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari «con modulo a stampa e con evidente difetto di motivazione, ha convalidato l’arresto “poiché eseguito nella flagranza”» ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Ciò premesso, il giudice a quo osserva che la procedura prevista dall’art. 449 cod. proc. pen. presenta una “evidente anomalia” in ordine alla diversa disciplina predisposta con riferimento alla situazione processuale di cui ai commi 1 e 2 e a quella di cui al comma 4.

Infatti, se la convalida dell’arresto è demandata allo stesso giudice del dibattimento (art. 449, comma 1, cod. proc. pen.), la mancata convalida comporta la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 449, comma 2, cod. proc. pen.), perché proceda nelle forme ordinarie; invece, se il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e il pubblico ministero presenta l’imputato al giudice perché proceda a giudizio direttissimo (art. 449, comma 4, cod. proc. pen), la dizione della norma parrebbe imporre la celebrazione del detto giudizio.

Ad avviso del giudice a quo, dunque, la disposizione censurata è affetta da una «contraddizione logica  non sostenibile» e viola l’art. 24 Cost. in quanto, se la flagranza è inesistente, non prevedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, priva l’imputato del diritto di vedere accertata la propria responsabilità con regolari indagini preliminari e, se previsto, con il vaglio dell’udienza preliminare.

Il rimettente afferma, poi, che la fase dibattimentale «per effetto di apparente e fallace rappresentazione della flagranza di reato, risulta incomprensibilmente espropriata della funzione di accertare, con la rapidità connaturata al rito direttissimo, fatti che, in realtà possono comportare defatiganti istruzioni dibattimentali».

A tal proposito, il giudice a quo pone in evidenza che la recente innovazione legislativa, introdotta con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008 n. 125, che ha reso obbligatoria tale forma di giudizio, «con le ricadute che ciò comporta in termini di carico di lavoro, non pare possa relegare il tribunale a spettatore inerte di flagranze inesistenti».

Il rimettente non ignora, poi, che il controllo sulla legittimità della convalida dell’arresto è demandato alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., ma osserva come il mancato esperimento del relativo ricorso, che può verificarsi per molteplici motivi, non equivalga a dare all’arresto stesso il suggello della legalità.

Ad avviso del giudicante, inoltre, la norma censurata viola l’art. 111 Cost., in quanto non consente al giudice del dibattimento di sindacare incidenter tantum la convalida già effettuata dal giudice per le indagini preliminari, al fine di stabilire se il giudizio direttissimo sia stato ritualmente instaurato; in tal modo sarebbe impedita la celebrazione di un processo equo.

In punto di rilevanza il giudice a quo pone in evidenza che il giudizio in corso deve proseguire, nonostante sussista il dedotto vulnus difensivo perché, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sussiste una causa di nullità della citazione per direttissima, essendo la stessa «blindata da una formale intervenuta convalida, ancorché non motivata, dell’arresto in flagranza di reato».

2. — La questione non è fondata.

L’art. 449, comma 4, cod. proc. pen. dispone che il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza è stato già convalidato, procede a giudizio direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto stesso, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

La norma non prevede la possibilità di restituire gli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie, nell’ipotesi in cui il giudice del rito direttissimo ritenga inesistente lo stato di flagranza e/o di quasi flagranza, già oggetto di valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari.

La restituzione degli atti all’organo inquirente, in caso di arresto non convalidato è, invece, prevista in relazione alla fattispecie disciplinata dai commi 1 e 2 della disposizione censurata; nell’ipotesi, cioè, in cui una persona sia stata arrestata in flagranza di reato ed il pubblico ministero l’abbia presentata direttamente in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, entro quarantotto ore dall’arresto.

Ciò premesso, si deve osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex plurimis: sentenze n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 379 del 2005; ordinanze n. 134 del 2009 e n. 67 del 2007).

Nel caso in esame deve escludersi che la disposizione censurata sia frutto di una scelta (manifestamente) irragionevole del legislatore, in quanto la differente disciplina, predisposta in relazione alle fattispecie indicate, si inserisce, in modo coerente, nel sistema processuale e, inoltre, trova adeguata tutela nella possibilità di esperire il ricorso per cassazione previsto dall’art. 391, comma 4, cod. proc. pen.

La convalida dell’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria è oggetto di un autonomo procedimento disciplinato dall’art. 391 cod. proc. pen., applicabile, in quanto compatibile, anche al giudizio di convalida innanzi al giudice del rito direttissimo, stante il rinvio esplicito operato dall’art. 449, comma 1, cod. proc. pen.

Tale normativa è diretta a verificare, nel contraddittorio delle parti e alla presenza di un giudice terzo, se la privazione della libertà dell’arrestato sia avvenuta nel rispetto dei presupposti di legge. Il controllo sulla legittimità dell’arresto, quindi, a seconda della situazione processuale, è riservato allo stesso giudice del dibattimento o al giudice per le indagini preliminari.

In tal senso si spiega la diversità di regime processuale prevista dall’art. 449 cod. proc. pen.

Nel primo caso, versandosi nell’ipotesi in cui l’imputato, arrestato nella flagranza di reato, è presentato direttamente al giudice che celebrerà il dibattimento nelle forme del rito direttissimo, il controllo sulla legittimità dell’arresto è riservato al medesimo giudice.

Se, invece, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, presentando l’imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto, la legittimità di questo deve già essere stata valutata da un giudice, nella specie dal giudice per le indagini preliminari. Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. pen., infatti, l’organo inquirente deve richiedere al detto giudice la convalida entro quarantotto ore dall’arresto e quest’ultimo deve fissare l’udienza al più presto e, comunque, entro le quarantotto ore successive.

In tal caso il sindacato del giudice del dibattimento è limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rito speciale: il rispetto dei termini di presentazione dell’imputato e l’intervenuta convalida dell’arresto.

Da quanto esposto, discende che, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice del dibattimento è anche il giudice chiamato a convalidare l’arresto, la mancata convalida determina la trasmissione degli atti al pubblico ministero, essendo venuto meno uno dei presupposti di ammissibilità del rito (ad eccezione del caso in cui, nonostante la mancata convalida, il pubblico ministero e l’imputato consentano che si proceda con rito direttissimo).

Contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, dunque, deve escludersi che la procedura predisposta dall’art. 449, comma 4, cod. proc. pen. presenti una «evidente anomalia», dovendosi, piuttosto, ritenere che la scelta del legislatore, di demandare al rimedio impugnatorio del ricorso per cassazione il sindacato sul merito dell’ordinanza di convalida dell’arresto, sia in armonia con il quadro normativo sopra tratteggiato e con l’art. 111, settimo comma, Cost. nella parte in cui prevede che avverso i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso il ricorso per cassazione.

In questo quadro le argomentazioni del rimettente, in ordine all’asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., da parte della disposizione censurata non sono condivisibili.

L’assetto processuale predisposto dall’art. 449 cod. proc. pen. non comporta la violazione del diritto di difesa dell’imputato, non potendo tale vulnus consistere – come ritiene il rimettente – nella privazione del diritto per l’imputato «di vedere accertata la propria responsabilità con regolari indagini e, occorrendo, con il vaglio dell’udienza preliminare, che, quindi, gli sarebbe arbitrariamente sottratta».

Al riguardo la Corte costituzionale ha affermato, seppure con riferimento al giudizio direttissimo disciplinato dal codice di rito del 1930, il principio per cui «la mancanza della fase istruttoria – che caratterizza il giudizio direttissimo nel suo complesso, sia esso tipico o atipico, facoltativo o obbligatorio – non confligge con il diritto di difesa, atteso che non sussiste un interesse dell’imputato, costituzionalmente protetto, a che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in una fase anteriore al dibattimento» (sentenza n. 164 del 1983).

Inoltre, la Corte ha statuito che «il fatto che il diritto di difesa è garantito dall’art. 24, secondo comma, della Costituzione “in ogni stato” del procedimento non significa che la Costituzione imponga che il procedimento conosca necessariamente “più stati”, ma solo che, quando più fasi processuali siano stabilite dalla legge, non ve ne sia alcuna nella quale la difesa sia preclusa» (sentenza n. 172 del 1972).

Da dette pronunzie, i cui princìpi ben si attagliano anche al vigente sistema processuale penale, è possibile trarre una regola di carattere generale, applicabile anche all’attuale giudizio direttissimo, caratterizzato dall’assenza della fase delle indagini preliminari.

Invero, nella pronunzia n. 164 del 1983 la Corte ha affermato un indirizzo poi sempre ribadito, cioè che in ogni caso, «la scelta della struttura del processo si risolve comunque in un problema di scelta legislativa, come tale rimesso al legislatore ordinario, il quale può razionalmente prescindere dallo schema tradizionale sulla base di specifiche valutazioni di politica criminale, senza che ciò incida affatto sul diritto di difesa che ben potrà essere esercitato nel dibattimento in tutta la sua pienezza».

Anche la doglianza sollevata con riferimento alla violazione dell’articolo 111 Cost., infine, non è fondata in quanto, alla luce delle argomentazioni esposte, la disposizione censurata non reca alcun vulnus al principio del giusto processo.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 449, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Taranto, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.