SENTENZA N. 164
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1976 dal Tribunale di Larino nel procedimento penale a carico di Gallina Enrico, iscritta al n. 732 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella pubblica udienza del 26 aprile 1983 il Giudice relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico di Gallina Enrico, imputato del reato di cui agli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 per porto illegale di arma da guerra, il Tribunale di Larino, con ordinanza del 10 novembre 1976 (in G. U. n. 25 del 26 gennaio 1977, reg. ord. n. 732 del 1976), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della stessa legge che, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 502 del codice di procedura penale, per determinati reati, tra cui quello suddetto, impone al Procuratore della Repubblica di procedere "in ogni caso" con giudizio direttissimo "sempre che non siano necessarie speciali indagini".
Sembrava al tribunale che questa disposizione fosse in contrasto anzitutto con l'art. 3 della Costituzione in quanto, a differenza che nel giudizio penale ordinario, l'imputato deve sopportare la pubblicità e le spese del dibattimento senza essersi potuto difendere in istruttoria e senza che ciò possa giustificarsi con l'esigenza di speditezza processuale, posto che la norma impugnata non prevede alcun termine per l'inizio del dibattimento (nella specie non v'era stato arresto dell'imputato).
L'assenza della fase istruttoria, ed il conseguente sacrificio dell'interesse dell'imputato ad ottenere il proscioglimento prima del dibattimento, sembravano comportare anche il contrasto della norma denunciata con l'art. 24 secondo comma della Costituzione.
L'art. 2 1. cit. appariva infine in contrasto con l'art. 25 primo comma Cost., ossia col principio del giudice naturale, potendo il pubblico ministero scegliere secondo il suo mero arbitrio il collegio giudicante davanti al quale far comparire l'imputato.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che fosse dichiarata la non fondatezza delle questioni, osservando che la norma impugnata non escludeva il dovere del pubblico ministero di osservare i termini solleciti, di cui all'art. 502 cod. proc. pen., per la presentazione dell'imputato in udienza, e che peraltro la Corte costituzionale aveva più volte negato ogni contrasto tra i poteri del pubblico ministero nel giudizio direttissimo ed il principio del giudice naturale.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Larino denuncia l'art. 2 l. 14 ottobre 1974 n. 497, relativa a nuove norme sulla criminalità, il quale per alcuni delitti, tra cui quelli concernenti le armi e gli esplosivi, prevede in ogni caso il giudizio direttissimo in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 502 cod. proc. penale.
Sembra al giudice a quo che la norma suddetta contrasti: a) con l'art. 3 Cost. per irrazionale disparità di trattamento, in quanto gli imputati dei reati suddetti - a differenza di coloro che debbono rispondere di altri delitti - non possono usufruire della fase istruttoria, nella quale potrebbero ottenere il proscioglimento, ma hanno l'onere di presentarsi al dibattimento; la norma risulterebbe poi irrazionale anche intrinsecamente perché da un lato prescrive il procedimento direttissimo e, dall'altro, non fissa alcun termine per l'esercizio del relativo potere - dovere da parte del pubblico ministero, il quale pertanto potrebbe ritardare illimitatamente il giudizio; b) con l'art. 24 secondo comma Cost. perché limita il diritto di difesa, il quale, per effetto della soppressione della fase istruttoria, può essere esercitato soltanto nel dibattimento; c) con l'art. 25 primo comma Cost. perché in violazione del principio del giudice naturale, il pubblico ministero, peraltro non vincolato dall'osservanza di un termine, può stabilire con illimitata discrezionalità la data dell'udienza e quindi ha la possibilità di scegliere la sezione ovvero la specifica composizione dell'organo giudicante.
2. - Va osservato anzitutto che non ha alcuna incidenza rispetto alla sollevata questione quanto disposto dall'art. 10 d.l. 21 marzo 1978 n. 59 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), convertito con modificazione nella l. 18 maggio 1978 n. 191 (articolo unico, nono comma); invero, l'innovazione apportata non ha alcuna attinenza con i profili denunciati e perciò la questione stessa rimane immutata nei termini nei quali é stata posta dal giudice a quo.
Ciò chiarito, rileva la Corte che essa concerne, come già si é accennato, la disposizione del cit. art. 2 l. 497/1974 il quale prevede un caso atipico di giudizio direttissimo, prescritto come obbligatorio a meno che non siano necessarie "speciali indagini" ; secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la non necessità di "speciali indagini" é l'unica condizione richiesta dalla legge, mentre per tutto il resto il procedimento deve considerarsi svincolato dalle condizioni previste dall'art. 502 cod. proc. penale, sicché il giudizio direttissimo, deve, in particolare, ritenersi obbligatorio anche se l'imputato, come nella specie, non é detenuto.
3. - Ciò posto, rileva la Corte che la prima censura non può essere condivisa sotto nessuno dei due profili dedotti.
Invero, non può ritenersi irrazionale una norma la quale, rispetto ad alcuni delitti considerati particolarmente idonei a destare grave allarme sociale in un determinato momento storico (rapina, estorsione, sequestro di persona, delitti concernenti le armi e gli esplosivi) prescriva un giudizio più rapido di quello ordinario. Si tratta, invero, di una scelta di politica criminale, rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore, la quale non merita la critica, che peraltro é stata mossa senza un adeguato approfondimento, dell'ordinanza di rimessione. E ciò tanto più é da ritenere se si rileva che si tratta di una norma temporanea, in base al chiaro disposto dell'art. 16 della stessa legge, che ne limita l'efficacia nel tempo.
4. - Più consistente sembra l'altro profilo, con cui si denuncia l'intrinseca irrazionalità della norma perché prescrive il giudizio direttissimo, ma non pone al riguardo alcun termine, sicché il pubblico ministero - secondo quanto si deduce - potrebbe vanificare il fine perseguito dalla legge ritardando a suo arbitrio il dibattimento.
Ma ritiene la Corte che, in realtà, neppure tale rilievo possa essere condiviso.
É vero che, secondo la ricordata giurisprudenza ordinaria, non é dato trarre dalla norma in esame una specifica previsione di carattere temporale, ma ciò non significa che in subiecta materia non sussista alcun termine e il pubblico ministero possa conseguentemente agire con una discrezionalità talmente illimitata da sconfinare nell'arbitrio. Anzitutto, se l'imputato é detenuto soccorre il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui, anche nel caso di giudizio direttissimo atipico obbligatorio previsto dalla norma denunciata, deve essere osservato il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 272 secondo comma cod. proc. penale.
Peraltro, in via generale, non può dubitarsi che sussista sempre il dovere del pubblico ministero, desumibile dalla stessa natura del giudizio direttissimo, di investire il giudice del dibattimento con la massima rapidità possibile (cfr. in tali sensi la sentenza di questa Corte 12 dicembre 1972 n. 170). E va osservato che, se é vero che la violazione di tale dovere non produce nullità, non é men vero che sussiste pur sempre l'obbligo di osservarlo (art. 154 primo comma cod. proc. pen.), con la conseguenza che, in caso di colposa omissione, il magistrato é soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge sull'ordinamento giudiziario. Inoltre, anche in via preventiva non é che manchi qualsiasi controllo, essendo tenuto il Procuratore generale della corte d'appello ad esercitare la vigilanza sul Procuratore della Repubblica (a cui spetta di promuovere il giudizio direttissimo) per la rigorosa osservanza delle norme processuali (cit. art. 154 ultimo comma), tra le quali rientra sicuramente anche quella concernente il ricordato dovere di tempestività.
Le precedenti considerazioni escludono che possa riscontrarsi il denunciato vizio di irrazionalità, ma la Corte non può non constatare la indifferibilità - relativamente non solo al giudizio direttissimo in esame, ma anche agli altri analoghi casi di giudizio direttissimo atipico obbligatorio - di una disciplina più incisiva, puntuale e organica.
Su questa linea, del resto, si muove il Testo unificato della Commissione Giustizia della Camera dei deputati approvato il 15 luglio 1982, in relazione al disegno di legge n. 845 e alla proposta di legge n. 112 dell'VIII legislatura, il quale ha fissato all'art. 2 n. 40 dei termini precisi applicabili nel giudizio "immediato" (nel cui ambito é compreso il giudizio direttissimo), variandoli a seconda che l'imputato sia detenuto (dieci giorni) ovvero libero (sessanta giorni).
5. - Relativamente alla seconda censura, osserva preliminarmente la Corte che essa investe non solo l'ipotesi a cui espressamente é riferita dal giudice a quo, ma il giudizio direttissimo nel suo complesso, sia esso tipico ovvero atipico, facoltativo o obbligatorio, in quanto concerne la insussistenza di una fase istruttoria, la quale costituisce la nota essenziale e caratteristica di quel giudizio. In proposito però già questa Corte ha avvertito come non possa ritenersi sussistente un interesse dell'imputato, costituzionalmente protetto, a che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in un'autonoma fase anteriore al dibattimento (cfr. in tali sensi la dec. 12 dicembre 1972 n. 172).
E tale orientamento va confermato e ribadito in quanto la scelta della struttura del processo si risolve in un problema di politica legislativa, come tale rimesso al legislatore ordinario, il quale può razionalmente prescindere dallo schema tradizionale e provvedere in base a specifiche valutazioni di politica criminale, senza che ciò incida affatto sul diritto di difesa che ben potrà essere esercitato nel dibattimento in tutta la sua pienezza.
Il che trova riscontro nel già cit. art. 2 n. 40 dell'indicato Testo unificato, il quale ha reintrodotto il giudizio direttissimo (l'istituto, pur essendo egualmente denominato, non coincide tuttavia col giudizio immediato di cui all'art. 2, n. 39, l. 3 aprile 1974 n. 108, contenente la delega per il nuovo codice di procedura penale) nella piena consapevolezza che esso non offende affatto il diritto di difesa.
Anzi non può tacersi di una notevole tendenza, chiaramente espressa dalla legge ora indicata, verso il giudizio accusatorio, diretto ad attenuare grandemente la funzione dell'istruzione e spostare il fulcro del giudizio alla fase dibattimentale.
Peraltro, anche de jure condito va rilevato che il giudizio direttissimo non si risolve necessariamente in un danno per l'imputato il quale anzi potrà evitare le lungaggini, purtroppo normali, dell'istruzione e ottenere prontamente il riconoscimento della sua innocenza con una decisione idonea a diventare irrevocabile: caratteristica questa esclusiva delle sentenze emesse nel dibattimento, mentre il proscioglimento pronunziato in istruttoria non é mai definitivo, essendo sempre possibile la riapertura dell'istruzione secondo la disciplina prevista dagli artt. 402 e segg. cod. proc. penale.
6. - Anche la terza censura non può essere condivisa e già questa Corte ripetute volte ha ritenuto infondata la relativa questione (cfr. sent. nn. 170 e 172 del 1974; n. 146 del 1969). Invero il potere del pubblico ministero di fare comparire l'imputato per il giudizio direttissimo avanti alla sezione ovvero al collegio scelti nell'ambito dell'ufficio competente non sembra offendere il principio del giudice naturale, il quale, secondo il comune orientamento, si identifica in un giudice imparziale precostituito secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.
Si tratta, in realtà, della possibilità di una scelta che trova fondamento nell'intento di assicurare la necessaria efficienza del giudizio direttissimo mediante forme semplici e rapide dirette alla realizzazione della tipica funzione dell'istituto.
Comunque, la Corte non può non auspicare che anche su tal punto la disciplina venga adeguatamente migliorata e l'udienza per il giudizio direttissimo sia fissata mediante il normale meccanismo dalla legge predisposto per gli altri processi, pur con i necessari adeguamenti alla rapidità che é propria di detto giudizio.
7. - Non potendosi condividere nessuna delle tre censure formulate, la sollevata questione va dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma e 25 primo comma Cost. dal Tribunale di Larino con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,il 2 giugno 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1983.