Ordinanza n. 267 del 2009

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ORDINANZA N. 267

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                        AMIRANTE                           Presidente

- Ugo                                 DE SIERVO                            Giudice

- Paolo                                MADDALENA                                  ”

- Alfio                                 FINOCCHIARO                                ”

- Alfonso                            QUARANTA                                     ”

- Luigi                                 MAZZELLA                                       ”

- Gaetano                           SILVESTRI                                        ”

- Sabino                             CASSESE                                          ”

- Maria Rita                        SAULLE                                            ”

- Giuseppe                          TESAURO                                         ”

- Paolo Maria                     NAPOLITANO                                 ”

- Giuseppe                          FRIGO                                               ”

- Alessandro                       CRISCUOLO                                    ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, promosso dal Giudice di pace di Trieste nel procedimento vertente tra S. F. e il Prefetto di Trieste con ordinanza del 3 dicembre 2008, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2009.

    Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

    Ritenuto che il Giudice di pace di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale «dell'art. 142, comma 6» (recte: comma 9), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160;

    che il remittente precisa di essere investito dell'opposizione proposta avverso un provvedimento del Prefetto della Provincia di Trieste, con il quale – a carico del conducente di un veicolo, responsabile dell'infrazione stradale prevista dal comma 9 del già citato art. 142 – è stata disposta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, non soltanto la sospensione della patente per un mese, ma anche il divieto di utilizzazione del veicolo «per ulteriori tre mesi successivi nella fascia oraria che va dalle 22 alle 7 del mattino»;

    che il giudice a quo – nel dedurre che il soggetto opponente è un lavoratore subordinato, addetto anche a turni notturni, il quale, pertanto, utilizza la propria vettura anche nella fascia oraria suddetta per recarsi presso il luogo di lavoro – dubita della legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 142;

    che viene ipotizzato, in primo luogo, il contrasto con l'art. 27 Cost., e ciò sul presupposto che neppure «le sanzioni depenalizzate» possano «consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»;

    che, in secondo luogo, si assumono violati anche gli artt. 2 e 3 Cost., in base al rilievo che, sebbene nell'ordinamento giuridico italiano «sussista il primato della legge», siffatto primato deve essere pur sempre connesso «alle esigenze di solidarietà sociale, come il permettere di lavorare ed esistere dignitosamente», ciò che imporrebbe al legislatore di addivenire «ad un'equilibrata e flessibile disciplina, bilanciando diritti e doveri in punto di sospensione della patente»;

    che detta evenienza non ricorrerebbe nel caso di specie, giacché la norma censurata non terrebbe «conto dei diritti del lavoratore, sospendendo una patente che serve a quest'ultimo per esercitare il suo lavoro», donde la violazione anche degli artt. 35 e 38 della Carta fondamentale;

    che in forza di tali rilievi il remittente ha concluso per la declaratoria di illegittimità della norma censurata, nella parte in cui non tiene «conto dei diritti del lavoratore», prevedendo la sospensione della patente di guida «senza parametrare e modulare tale sanzione accessoria amministrativa in modo attento» a tali diritti;

    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza;

    che in ordine al primo profilo viene richiamata la giurisprudenza di questa Corte (ordinanze nn. 164 e 303 del 2006; nn. 453 e 423 del 2005) che reputa inammissibile la questione di legittimità costituzionale in caso di «genericità della motivazione in ordine alla contrarietà della norma denunciata ai parametri evocati»;

    che l'esito della declaratoria di inammissibilità viene, inoltre, prospettato anche in relazione alla circostanza che la dedotta «difficoltà di svolgimento della prestazione lavorativa nelle ore notturne» sarebbe stata «meramente allegata ma non suffragata da alcun elemento di riscontro»;

    che detta evenienza – secondo la difesa statale – non sarebbe, poi, in nessun caso «idonea a sostanziare la postulata lesione del diritto al lavoro», giacché il contenuto di quest'ultimo può essere «modellato dal legislatore per tenere ragionevolmente conto di altre esigenze costituzionalmente rilevanti» (è richiamata la sentenza n. 427 del 2000), esigenze tra le quali deve certamente annoverarsi la prevenzione di condotte potenzialmente pericolose per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

    che su tali basi, e non senza rilevare come non conferente sarebbe il richiamo compiuto dal remittente all'art. 27 Cost., non essendo dato comprendere in quale misura l'inibizione all'uso temporaneo dell'automobile nelle ore di minore traffico possa risolversi in un trattamento contrario al senso di umanità, la difesa statale ha chiesto dichiararsi la questione non fondata.

    Considerato che il Giudice di pace di Trieste ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale «dell'art. 142, comma 6» (recte: comma 9), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160;

    che la norma censurata sanziona, sul piano amministrativo, la condotta del conducente che superi di oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h, i limiti massimi di velocità, prevedendo, a suo carico, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e quella della inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino;

    che, secondo il giudice a quo, il legislatore avrebbe fissato tale sanzione senza aver «tenuto conto dei diritti del lavoratore» e, dunque, «senza parametrare e modulare tale sanzione accessoria amministrativa in modo attento» a tali diritti, di talché la sua applicazione si risolverebbe addirittura in un «trattamento contrario al senso di umanità»;

    che il remittente – nel rivendicare la necessità di un trattamento differenziato, nell'applicazione della norma censurata (o meglio della sanzione accessoria da essa prevista), a beneficio di quei soggetti che utilizzano il proprio veicolo come strumento di lavoro – formula, di fatto, la richiesta di un intervento additivo, ciò che è reso evidente dalla circostanza che egli sollecita l'introduzione di «un'equilibrata e flessibile disciplina», da realizzare «bilanciando diritti e doveri» del lavoratore;

    che, tuttavia, la questione così sollevata è manifestamente inammissibile poiché il remittente, «omettendo di formulare un petitum specifico, lascia indeterminato il contenuto del richiesto intervento additivo e, comunque, non indica una soluzione costituzionalmente obbligata» (così, da ultimo, l'ordinanza n. 135 del 2009), essendosi «limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra detta disciplina e gli evocati parametri costituzionali […] senza precisare quale intervento di questa Corte, tra i molti astrattamente concepibili, potrebbe assicurare la compatibilità di tale disciplina con le norme costituzionali asseritamente violate» (cfr, ex multis, ordinanza n. 417 del 2008).

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale «dell'art. 142, comma 6» (recte: comma 9), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, sollevata – in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione – dal Giudice di pace di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2009.