ORDINANZA N. 423
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), promosso con ordinanza del 16 giugno 2004 dal Tribunale di Bari, nel procedimento civile vertente tra Agea Leopoldo e la A.U.S.L. Bari 3 iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
Ritenuto che il Tribunale di Bari ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari);
che secondo il giudice rimettente «non risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale» avente ad oggetto le norme suddette, così come «specificata in atti di causa»;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando che l'ordinanza di rimessione «contiene esclusivamente l'indicazione delle norme censurate e dei parametri costituzionali violati, omettendo qualsiasi descrizione della fattispecie concreta alla quale inerisce la norma impugnata e qualsiasi motivazione su profili della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, limitandosi ad allegare il ricorso giudiziale della parte»;
che non essendo “sanabili” gli evidenziati difetti di motivazione in virtù del mero rinvio per relationem agli atti di causa, la difesa erariale – richiamato il principio della “autosufficienza” della ordinanza di rimessione – ha concluso affinché la questione sollevata dal Tribunale di Bari sia dichiarata inammissibile.
Considerato che il Tribunale di Bari ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari);
che merita, peraltro, accoglimento la pregiudiziale eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura generale dello Stato;
che, infatti, quando «la questione sollevata» – come avvenuto, appunto, nel caso in esame – «difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza», non può «valere a colmare tali lacune il semplice rinvio alle richieste della difesa», giacché «il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente» (così, tra le ultime, l'ordinanza n. 312 del 2005);
che alla stregua di tali principî deve, quindi, dichiararsi la manifesta inammissibilità della presente questione di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), sollevata – in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione – dal Tribunale di Bari, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2005.