ORDINANZA
ANNO 2007
Letta all’udienza del 3 luglio 2007, allegata alla sentenza 24 ottobre 2007, n. 349
Rilevato che nel presente giudizio
di legittimità costituzionale sono intervenute
Considerato che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio di legittimità
costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di
legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) solo le parti del
giudizio principale e che la deroga è consentita solo «a favore di soggetti
titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio» (per tutte, ordinanza letta all’udienza del 6 giugno 2006, allegata alla sentenza n. 279 del
2006; ordinanza
n. 251 del 2002);
che, pertanto, l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge censurata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall’immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ordinanza letta all’udienza del 6 giugno 2006, allegata alla sentenza n. 279 del 2006; ordinanza letta all’udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345 del 2005);
che, nella specie,
che è altresì inammissibile l’intervento della s.r.l. Cappelletto Andreina fu Giuseppe, non rilevando, in contrario, che la stessa abbia in corso un giudizio nel quale debba farsi applicazione della norma censurata, in attesa della pronuncia di questa Corte, in quanto la contraria soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale (tra le molte, sentenza n. 190 del 2006, ordinanza n. 179 del 2003).
Per questi motivi
dichiara
inammissibili gli interventi della Consulta per
F.to: Franco BILE, Presidente