ORDINANZA
ANNO
2006
letta all’udienza del 6
giugno 2006, allegata alla sentenza 7 luglio
2006, n. 279
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria
Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
ALLEGATO:
ORDINANZA
Rilevato che nel presente giudizio di legittimità
costituzionale è intervenuta oltre alla Bracco s.p.a.
ed alla Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite s.p.a.,
Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte
possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre al
Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al
Presidente della Giunta regionale) solo le parti del giudizio principale e che
la deroga è consentita solo "a favore di soggetti titolari di un interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio” (ord. n. 251 del 2002);
che tale principio implica che l’incidenza sulla
posizione soggettiva dell’interveniente deve derivare non già, come per tutte
le altre situazioni sostanziali governate dalla legge censurata, dalla
pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma
dall’immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto
sostanziale oggetto del giudizio a quo (ord. letta all’udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sent. n. 345 del 2005);
che, nella specie, Federfarma
esprime una funzione di rappresentanza degli interessi dei titolari di farmacie
private senza correlazione con le posizioni soggettive del giudizio a quo,
nel quale si discute della legittimità costituzionale di norme che impongono lo
sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci rimborsati dal SSN in capo ai
produttori farmaceutici;
che, pertanto, Federfarma
non è titolare di un interesse giuridicamente qualificato suscettibile di
essere pregiudicato immediatamente ed irrimediabilmente dalla eventuale
pronuncia di accoglimento di questa Corte.
Ritenuto, infine, altresì che
gli atti di intervento della Bracco s.p.a. e della Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite s.p.a. sono
tardivi e pertanto inammissibili;
per questi motivi
dichiara inammissibili
gli interventi della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia
Italiani, della Bracco s.p.a. e della Sigma-Tau Industrie
Farmaceutiche Riunite s.p.a.
F.to: Annibale
MARINI, Presidente