Letta all'udienza del 21 giugno 2005 e allegata alla sentenza 29 luglio 2005, n. 345
ORDINANZA
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuto che nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituiti – oltre il Presidente del Consiglio dei ministri e la Schering Corporation, ricorrente nel procedimento davanti alla rimettente Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – anche la Menarini InternationalOperations Luxemburg s.a., la Malesi IstitutoFarmabiologico s.p.a., la F.I.R.M.A. – Fabbrica italiana Ritrovati Medicinali e Affini – s.r.l., la Bristol MyersSquibb s.r.l., la Eli Lilly and Company, la F. HoffmanLa Roche A.G., la Roche Diagnostic (già Boehringer Mannhein Gmbtt), la GlaxoSmithKlines.p.a., la Glaxo GroupLimited, la Beecham Groupplc, The Wellcome Foundation Limited, la Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., la Pfizer Italias.r.l., la Pharmacia Italias.p.a., la Sigma Taus.p.a., la Sanofi Synthelabos.a., la Taisho Pharmaceutical Co. Ltd., la Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a. (già Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica).
Considerato che, nonostante la Menarini InternationalOperations Luxemburg s.a., la Malesi IstitutoFarmabiologico s.p.a. e la F.I.R.M.A. s.r.l. siano attualmente parti nel giudizio a quo, in quanto in esso intervenute, la loro posizione nel presente giudizio di legittimità costituzionale non si differenzia da quella degli altri intervenienti, dal momento che il loro intervento nel giudizio a quo è avvenuto successivamente alla emanazione della ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale e nonostante la sospensione, ex art. 23 legge n. 87 del 1953, del giudizio di merito (ordinanza n. 251 del 2002; sentenza n. 313 del 1996);
che la questione dell'ammissibilità dell'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non risente in alcun modo delle modifiche apportate, nel 2004, alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che l'art. 4, comma 3, si limita a disciplinare le modalità attraverso le quali si può spiegare intervento davanti alla Corte, ferma "restando la competenza della Corte a decidere sull'ammissibilità”;
che, quanto appunto all'ammissibilità dell'intervento, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che al principio generale – secondo il quale possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale (oltre il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta) solo le parti del giudizio a quo – può derogarsi "soltanto a favore dei soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio” (ordinanza n. 251 del 2002);
che tale principio implica che l'incidenza sulla situazione sostanziale vantata dall'interveniente derivi non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge oggetto del giudizio, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, bensì dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;
che la circostanza per la quale, attesa la breve vigenza della legge n. 349 del 1991 a seguito del sopravvenire del regolamento comunitario n. 1768/92/CEE, i soggetti titolari di certificato complementare concesso in base alla cit. legge n. 349 del 1991 costituiscono un numerus clausus non è idonea a legittimare costoro all'intervento in quanto la delimitazione della cerchia dei destinatari della legge discende da vicende di mero fatto, quali la limitata vigenza e la conseguente, limitata applicazione della legge modificata;
che, conseguentemente, devono dichiararsi inammissibili tutti gli interventi indicati in premessa, ad eccezione di quello della Menarini International, della Sigma-Tau s.p.a., della Malesi s.p.a. e della F.I.R.M.A. s.r.l.;
che, infatti, tali società hanno spiegato intervento nella qualità, le prime due, di licenziatarie della ricorrente Schering Corporation, e la terza e la quarta di sublicenziatarie della prima, sicché la pronuncia di questa Corte è destinata a produrre nei loro confronti, in quanto titolari di situazioni soggettive dipendenti da quella della Schering Corporation, i medesimi effetti che essa produrrà, in ordine al rapporto dedotto nel giudizio a quo, nei confronti della loro dante causa;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi di Bristol Myers Squibb s.r.l., Eli Lilly and Company, F. Hoffman La Roche A.G., Roche Diagnostic (già Boehringer Mannhein Gmbtt), GlaxoSmithKline s.p.a., Glaxo Group Limited, Beecham Group plc, The Wellcome Foundation Limited, Merck Sharp & Dohme Italia s.p.a., Pfizer Italia s.r.l., Pharmacia Italia s.p.a., Sanofi Synthelabo s.a., Taisho Pharmaceutical Co. Ltd., Knoll-Ravizza Farmaceutici s.p.a. (già Ravizza s.p.a. per l'Industria Chimica e Farmaceutica);
dichiara ammissibili gli interventi della Menarini International Operations Luxembourg s.a., della Sigma Tau s.p.a., della Malesi Istituto Farmabiologico s.p.a. e della F.I.R.M.A. s.r.l.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2005.
F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente