Ordinanza n. 124 del 2005

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ORDINANZA N. 124

 

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

 

-  Guido                                  NEPPI MODONA                      Presidente

 

-   Piero Alberto                      CAPOTOSTI                                 Giudice

 

-  Annibale                              MARINI                                              "

 

-  Franco                                 BILE                                                    "

 

-  Giovanni  Maria                  FLICK                                                "

 

-   Francesco                           AMIRANTE                                       "

 

-   Ugo                                    DE SIERVO                                       "

 

-   Romano                              VACCARELLA                                 "

 

-   Paolo                                  MADDALENA                                  "

 

-   Alfio                                   FINOCCHIARO                                "

 

-   Alfonso                              QUARANTA                                      "

 

-  Franco                                 GALLO                                               "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza del 19 giugno 2003 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Michele Troisi e il Ministero della Giustizia ed altro, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Franco Bile.

 

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 19 giugno 2003, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), secondo cui l’azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, dinanzi al tribunale del capoluogo del distretto della corte d’appello «da determinarsi a norma dell’art. 11 del codice di procedura penale e dell’art. 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

 

che l’ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio civile nel quale l’attore aveva proposto, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, una domanda di risarcimento dei danni a lui cagionati da due magistrati del Tribunale di Avellino nell’esercizio delle rispettive funzioni giudiziarie, e, nei confronti del Ministero della giustizia, un’altra domanda di risarcimento dei danni a lui cagionati, nelle medesime circostanze, dalla condotta tenuta dall’apparato amministrativo di cancelleria del predetto ufficio giudiziario;

 

che in tale giudizio le Amministrazioni resistenti avevano eccepito l’inammissibilità della prima domanda per incompetenza territoriale del giudice adito e richiesto la separazione delle cause;

 

che la norma citata è censurata «nella parte in cui non prevede che il tribunale ivi indicato, competente a giudicare sull’azione contro lo Stato di risarcimento del danno cagionato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie per effetto di un comportamento, un atto o un provvedimento di un magistrato, sia competente anche per le cause successivamente o cumulativamente proposte che alle prime siano connesse per oggetto o per il titolo, nonché per le cause anche autonomamente proposte che comunque siano relative a fatti commessi da altri soggetti in concorso con magistrati, o a fatti commessi da altri soggetti e da magistrati che - con condotte collegate (per essere stata l’una posta in essere per eseguire, per occultare l’altra, o in occasione dell’altra, ovvero per conseguirne o assicurarne il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità) o anche con condotte indipendenti - abbiano determinato il danno»;

 

che il rimettente - esclusa la possibilità di un’interpretazione adeguatrice della norma impugnata, in ragione della specificità del rinvio “selettivo” all’art. 11 del codice di procedura penale da essa operato, e affermata la connessione per oggetto e per titolo delle due cause proposte contro le due Amministrazioni, ciascuna legittimata a resistere, l’una per la responsabilità dei magistrati e l’altra per l’organizzazione dei servizi della giustizia - rileva che la deroga alla competenza ordinaria disciplinata dall’art. 33 del codice di procedura civile non opera se una delle cause debba proporsi innanzi a un giudice individuato secondo un criterio di competenza territoriale inderogabile o funzionale;

 

che, pertanto, siccome la domanda contro il Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta ad un giudice competente in base ad un criterio di natura funzionale, il Tribunale rimettente (individuato ex art. 25 cod. proc. civ. quale foro della pubblica amministrazione in relazione alla proposizione della domanda nei confronti del Ministero della giustizia) dovrebbe - con provvedimento che involge separazione di cause - dichiarare l’inammissibilità per incompetenza della pretesa relativa alla responsabilità dei magistrati (da proporre davanti al Tribunale di Roma), e procedere nell’esame di ammissibilità e, eventualmente, di merito della pretesa relativa alla responsabilità dell’organizzazione dei servizi della giustizia, non sussistendo neppure i presupposti per sospendere il relativo procedimento ex art. 295 cod. proc. civ.;

 

che, tuttavia, considerata la stretta interdipendenza esistente tra le condotte dei soggetti coinvolti, non scindibili le une dalle altre, il rimettente ritiene la norma impugnata contraria: a) all’art. 25 Cost., poiché il Tribunale, chiamato ad accertare la responsabilità del Ministero della giustizia per l’organizzazione dei servizi, comunque valuterebbe (poco importa se incidenter tantum) anche le condotte di colleghi magistrati della stessa Corte d’appello, con la possibilità per lo Stato convenuto in altra sede, ex lege n. 117 del 1988, di eventualmente opporre, ai sensi dell’art. 1306 del codice civile, il giudicato altrove formatosi con minori garanzie di imparzialità-terzietà; b) all’art. 111 Cost. (correlato all’art. 101 Cost.), poiché il giudice individuato in base alla disciplina ordinaria non si presenterebbe agli occhi del cittadino munito dei necessari requisiti di terzietà-imparzialità, dovendo giudicare nei confronti del Ministero della giustizia su fattispecie interdipendente rispetto a quella sottratta alla sua cognizione in quanto proposta ai sensi della legge n. 117 del 1988; c) all’art. 3 Cost., non essendo logico né coerente con il principio di eguaglianza, in assenza di congrue differenziazioni, che lo stesso «cittadino debba rivolgersi a due istanze giurisdizionali separate, per la disamina dei medesimi fatti cui concorrano magistrati, trovandosi peraltro esposto a diversi gradi di tutela della terzietà-imparzialità del giudice, pur in presenza di una influenza del giudicato reso in un altro processo»; d) agli artt. 24 e 111 Cost., poiché la posizione dell’attore verrebbe pregiudicata dall’impossibilità di avvalersi del simultaneus processus e dalla necessità di sostenere i costi di separati giudizi, con lungaggini incidenti anche sulla ragionevole durata del processo;

 

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della sollevata questione.

 

Considerato che - al di là della cadenza con cui i diversi profili di incostituzionalità sono evocati e sviluppati nel contesto dell’ordinanza di rimessione - il nucleo argomentativo di fondo svolto dal Tribunale di Napoli ruota essenzialmente intorno alla contestata impossibilità di celebrare un simultaneus processus (per cause asseritamente connesse per oggetto e titolo) presso un’autorità giudiziaria scelta secondo gli stessi criteri di competenza territoriale fissati dalla norma impugnata, che darebbero maggiori garanzie di imparzialità e terzietà nell’esame di condotte direttamente o indirettamente riferibili a magistrati;

 

che, tuttavia, il Tribunale non tiene in debito conto che la giurisprudenza di questa Corte - ferma, sotto altro aspetto, nel sottolineare come il principio costituzionale di eguaglianza non comporti il divieto di regolamentare modelli processuali diversi, onde le soluzioni volte a garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per ogni tipo di  processo (sentenze n. 147 del 2004, n. 444 e n. 78 del 2002, n. 51 del 1998) - è altrettanto consolidata nell’affermare che l’esigenza del simultaneus processus non è elevata a regola costituzionale, ma si configura quale mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all’economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori (di recente, ordinanze n. 90 del 2002 e n. 398 del 2000); sicché la sua inattuabilità non riguarda né il diritto di azione né quello di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa (sentenze n. 451 del 1997 e n. 295 del 1995);

 

che tali considerazioni consentono, in primo luogo, di superare le censure riferite alla dedotta violazione dell’art. 24 Cost., anche con riferimento all’ulteriore profilo relativo alla conseguente necessità per la parte di sostenere i costi di separati giudizi, rispetto al quale è sufficiente ribadire che la duplicazione dell’onere delle spese processuali, a carico di chi non possa avvalersi del simultaneus processus, non costituisce violazione del diritto di azione, che non garantisce la gratuità della prestazione giudiziaria, ma al contrario - imponendo di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione - muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi è esplicata un’attività di giustizia (ordinanza n. 18 del 1999);

 

che, in secondo luogo, l’impossibilità di celebrare un unico giudizio non può cagionare, di per sé, le paventate «lungaggini incidenti anche sulla ragionevole durata del processo», e quindi la violazione anche dell’art. 111 Cost., giacché le diverse cause ben possono essere proposte e trattate contemporaneamente; mentre all’eventuale possibilità di giudicati contrastanti può ovviarsi, o preventivamente (ricorrendone le condizioni), mediante la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., o successivamente, attraverso il ricorso ai normali strumenti impugnatori;

 

che la palese erroneità della prospettiva da cui muove il rimettente – basata sull’attribuzione di un’eccessiva valenza al simultaneus processus, evocato senza neppure porre il problema della compatibilità del rito ordinario del processo contro il Ministero della giustizia con quello speciale disciplinato dall’art. 5 della legge n. 117 del 1988 (cfr. sentenza n. 67 del 2005) - si manifesta anche con riferimento all’assunta interdipendenza delle condotte su cui i due diversi giudici sarebbero, nella specie, chiamati a pronunciarsi, che determinerebbe la dedotta violazione degli artt. 3 e 111 Cost.;

 

che infatti - anche a prescindere dalla considerazione che in nessuno dei due giudizi compaiono magistrati come parti formali o sostanziali (ordinanza n. 301 del 1999) - dalla stessa descrizione dei fatti riportata nell’ordinanza di rimessione emerge come le due domande risarcitorie proposte dall’attore abbiano per oggetto la condanna del Ministero della giustizia e del Presidente del Consiglio dei ministri, chiamati a rispondere «ciascuno per il proprio titolo e per le proprie sfere di competenza nelle descritte vicende», rispettivamente per responsabilità dell’organizzazione dei servizi amministrativi della giustizia, da un lato, e per responsabilità dei magistrati, dall’altro;

 

che, dunque, le due cause (diverse per soggetti, petitum e causa petendi) possono, al massimo, implicare un’eventuale mera connessione probatoria in riferimento a condotte strutturalmente diverse (in quanto connotate dalla diversa funzione rivestita) di soggetti che non sono parti dei due giudizi, palesemente inidonea a costituire condizione per l’invocato spostamento di competenza o a fondare una solidarietà passiva delle parti convenute;

 

che infine, con riferimento all’art. 25 Cost., il principio del giudice naturale è comunque rispettato da una regola di competenza prefissata rispetto all’insorgere della controversia e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta legislativa che in quella regola si esprime (ordinanza n. 193 del 2003);

 

che, pertanto, la sollevata questione, relativamente a tutti gli evocati profili, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

          dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.

 

Guido NEPPI MODONA, Presidente

 

Franco BILE, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.