Ordinanza n. 379/2002

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ORDINANZA N. 379

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                 Presidente

- Massimo                     VARI                         Giudice

- Riccardo                     CHIEPPA                  "

- Gustavo                      ZAGREBELSKY      "

- Valerio                        ONIDA                      "

- Carlo                           MEZZANOTTE        "

- Fernanda                    CONTRI                    "

- Guido                         NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI             "

- Annibale                     MARINI                    "

- Giovanni Maria          FLICK                        "

- Francesco                    AMIRANTE              "

- Ugo                             DE SIERVO              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Giuseppe Arlacchi, promosso dalla Corte d’appello di Roma, sezione I civile, con ricorso depositato il 17 luglio 2001 e iscritto al n. 196 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

  Ritenuto che la Corte d’appello di Roma, sezione I civile, con ordinanza del 15 giugno - 16 luglio 2001, depositata presso la cancelleria di questa Corte il 17 luglio 2001, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, da quest’ultima adottata nella seduta di Assemblea del 17 gennaio 2001, che ha stabilito che le dichiarazioni pronunciate dal deputato Vittorio Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani" del 13 gennaio 1996 nei riguardi di Giuseppe (Pino) Arlacchi, costituiscono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare, con conseguente insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

  che la ricorrente premette che Pino Arlacchi ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma, n. 4142 del 14 settembre 1999, che ha respinto la sua domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi e della società R.T.I.- Reti televisive italiane s.p.a., per le dichiarazioni di contenuto diffamatorio che sarebbero state pronunciate in occasione della citata trasmissione;

che in particolare la Corte d’appello riferisce in fatto che, traendo spunto da un processo allora in corso presso il Tribunale di Palermo nei confronti del senatore Giulio Andreotti e da un libro scritto da Pino Arlacchi, intitolato "Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo", pubblicizzato sulla prima pagina di un quotidiano nazionale, il deputato Vittorio Sgarbi ha espresso, nella trasmissione televisiva, giudizi da Pino Arlacchi ritenuti lesivi della sua identità e del suo impegno scientifico, politico e civile contro i fenomeni di criminalità organizzata, essendo egli stato dipinto come un "mercante della giustizia", che avrebbe tratto immeritate fortune e vantaggi anche economici attraverso l’opera dei "pentiti" nonché sfruttando il fenomeno mafioso, e che avrebbe lucrato "sulla pelle" di imputati per reati di mafia, tra cui lo stesso Andreotti, aggiungendo l’ulteriore notazione secondo cui Pino Arlacchi era stato nominato consulente del Ministero dell’interno del Governo presieduto proprio dal senatore Andreotti, ricevendo per detto incarico la somma di duecento milioni di lire;

  che, in pendenza del giudizio d’appello, proposto da Pino Arlacchi per inesistenza degli estremi della scriminante del diritto di critica e di cronaca (riconosciuta in favore del deputato con la pronuncia di primo grado), è intervenuta, in prossimità della decisione sul gravame, la delibera della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001, che ha ritenuto nella specie sussistere la prerogativa costituzionale;

  che, ciò premesso, la ricorrente ritiene che la Camera dei deputati abbia esercitato male il proprio potere, affermando arbitrariamente l’esistenza del nesso funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie e l’attività parlamentare del deputato convenuto per risarcimento del danno, in quanto, secondo la Corte d’appello, le frasi pronunciate nella trasmissione televisiva non possono dirsi collegate all’esercizio della funzione parlamentare, costituendo esse semplici apprezzamenti personali formulati dal deputato alla stregua di un qualsiasi privato cittadino: non potrebbe in particolare ritenersi – afferma la ricorrente – che la trasmissione televisiva in discorso costituisca divulgazione e "continuazione" dell’attività parlamentare tipica, giacché le dichiarazioni incriminate sono state rese nell’ambito della conduzione di un programma televisivo ("Sgarbi quotidiani") e in attuazione di un contratto di prestazione d’opera retribuita stipulato tra il deputato e la rete televisiva privata per commentare ed esprimere opinioni su vicende d’attualità;

  che la ricorrente ritiene quindi la delibera parlamentare lesiva delle proprie attribuzioni - essendo stato il potere conferito al Parlamento dall’art. 68 della Costituzione esercitato in modo arbitrario - a tal fine facendo richiamo a talune pronunce della Corte costituzionale nelle quali si è affermato che nel giudizio per conflitto instaurato in base all’art. 68 della Costituzione la Corte è chiamata ad accertare la non arbitrarietà della delibera parlamentare (sentenza n. 1150 del 1988), ovvero a verificare se vi sia stato un uso distorto del potere da parte del Parlamento, tale da vulnerare le attribuzioni della giurisdizione o da interferire sul relativo esercizio (sentenze n. 443 del 1993 e n. 289 del 1998), conformemente al principio che "l’immunità copre il membro del Parlamento soltanto se per le dichiarazioni concorre il contesto funzionale" (sentenza n. 11 del 2000), ciò che nella specie – conclude la ricorrente – non può dirsi sussistere;

  che, per tali considerazioni, la Corte d’appello solleva il conflitto di attribuzione, "vertendosi in materia di interferenza dell’esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati dall’art. 68, primo comma, della Costituzione, nelle attribuzioni previste e garantite dall’art. 102 della Costituzione", chiedendo a questa Corte di accertare e dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare l’insindacabilità, a norma dell’art. 68 della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi secondo quanto deliberato nella seduta del 17 gennaio 2001 e, conseguentemente, di annullare la suddetta deliberazione parlamentare.

  Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche relativamente all’ammissibilità;

  che, sotto l’aspetto soggettivo, la Corte d’appello è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, poiché, come ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 84, n. 37 e n. 6 del 2002), i singoli organi giurisdizionali sono legittimati, nell’esercizio della funzione a essi assegnata dalla Costituzione ed esercitata in piena indipendenza, a essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione;

  che del pari, in relazione alla definizione dell’ambito dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati a essere parte del conflitto costituzionale, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

  che, sotto l’aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente Corte d’appello lamenta la lesione della sfera delle attribuzioni a essa costituzionalmente garantite in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, di una deliberazione che ha affermato – in modo che si assume arbitrario - l’insindacabilità delle opinioni espresse da quest’ultimo, secondo l’art. 68, primo comma, della Costituzione;   

che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come prescritto dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma, sezione I civile, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;

  dispone:

  a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’appello di Roma, sezione I civile, ricorrente;

  b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.