ORDINANZA N. 6
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito delle delibere della Camera dei deputati del 24 novembre 1999, 9 e 14 marzo 2000 e del Senato della Repubblica del 31 maggio 2000, relative alla insindacabilità delle opinioni espresse dagli on. Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo e dal sen. Marcello Pera nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - ufficio 20 - con ricorso depositato il 5 aprile 2001 ed iscritto al n. 187 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ricorso del 5 marzo 2001, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - nel corso di procedimenti penali riuniti, pendenti per i delitti di cui agli artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), a carico dei deputati Tiziana Maiolo, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Marco Follini, e del senatore Marcello Pera - ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti di ciascuna delle deliberazioni, con cui la Camera di appartenenza dei parlamentari ha ritenuto insindacabili le dichiarazioni da essi rese, per le quali sono state formulate le imputazioni;
che - come il rimettente riferisce - i procedimenti sono stati originati da querele proposte il 9 giugno 1999 dall’allora Procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Giancarlo Caselli, e dai Sostituti, dottori Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio (che, in data 22 gennaio 1999, avevano formulato la richiesta di custodia cautelare del deputato Marcello Dell’Utri, alla quale le dichiarazioni rese dai parlamentari si riferivano), ed il Pubblico Ministero, riuniti i procedimenti, ha esercitato l’azione penale, richiedendo il rinvio a giudizio dei parlamentari stessi;
che l’imputazione formulata a carico della deputata Maiolo si riferisce alle dichiarazioni rese nel corso dell’intervista riportata dall’agenzia ANSA il 9 marzo 1999, con nota dal titolo "Dell’Utri: Maiolo, candidarlo a Strasburgo come Tortora", con le quali ella avrebbe offeso ripetutamente la reputazione dei medesimi magistrati, affermando precisamente: <<…organizzare da Strasburgo la battaglia contro le organizzazioni mafiose di stampo istituzionale che ammorbano l’Italia>>, <<abbiamo di fronte una strategia ben congegnata che punta alla distruzione per via giudiziaria dell’opposizione politica …. Una strategia che ricorre alla campagna acquisti di "pentiti" e di "pentituri" a quali si offrono privilegi di ogni tipo in cambio di dichiarazioni mirate>>;
che l’imputazione formulata a carico del deputato Fini si riferisce alla dichiarazione <<E’ in atto una campagna politica>>, ritenuta offensiva della reputazione degli stessi magistrati, resa nel corso dell’intervista pubblicata sul quotidiano "Il Messagero" il 10 marzo 1999, nell’articolo intitolato "Il verdetto di Fini e La Russa: accuse deboli" e sottotitolato "Pera: il vero bersaglio é il cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: é onesto. E’ l’inizio della campagna elettorale";
che l’imputazione formulata a carico del deputato Pisanu si riferisce alla dichiarazione <<siamo di fronte a una iniziativa giudiziaria a orologeria politica caduta puntualmente in vista di grandi scadenze elettorali>>, ritenuta offensiva della reputazione dei menzionati magistrati e risultante da una nota ANSA del 10 marzo 1999, intitolata "Dell’Utri: Pisanu, azione giudiziaria a orologeria politica";
che l’imputazione formulata a carico del deputato Follini si riferisce alla dichiarazione <<La richiesta di arresto di Dell’Utri é un’operazione politica camuffata da provvedimento giudiziario….in questa storia c’é un amaro riassunto delle forzature di una giustizia di parte >>, ritenuta offensiva della reputazione dei menzionati magistrati e risultante dalla nota ANSA del 9 marzo 1999 intitolata "Dell’Utri: Follini, operazione politica camuffata"; nonchè alla dichiarazione <<Un’operazione politica camuffata da provvedimento giudiziario>>, resa nel corso dell’intervista pubblicata sul quotidiano Il Messaggero il 10 marzo 1999 sotto lo stesso titolo relativo alla dichiarazione del deputato Fini;
che l’imputazione formulata a carico del senatore Pera si riferisce alla dichiarazione <<Il vero e ultimo bersaglio di Caselli é Berlusconi e Forza Italia …. Se questo Paese deve essere governato dal Parlamento o da qualche Stranamore in toga >>, ritenuta offensiva della reputazione dei menzionati magistrati, resa nell’intervista pubblicata sul medesimo quotidiano il 10 marzo 1999 sotto lo stesso titolo relativo alla dichiarazione del deputato Fini;
che l’autorità giudiziaria ricorrente - ritenuta la necessità di sottoporre alla Corte costituzionale la legittimità delle deliberazioni con cui la Camera dei deputati ed il Senato hanno ritenuto le dichiarazioni oggetto dei capi di imputazioni riconducibili alla previsione dell’art. 68, primo comma, Cost. - ha, all’udienza preliminare, disposto la separazione delle posizioni dei parlamentari e sospeso il procedimento;
che le ragioni del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sono ravvisate nel rilievo che erroneamente le Camere hanno ritenuto le dichiarazioni <<direttamente connesse>> all’esercizio delle funzioni parlamentari, mentre questa Corte ha più volte affermato che rientrano nella garanzia dell’art. 68 <<solo le opinioni legate da "nesso funzionale" con le attività svolte dal dichiarante nella sua qualità di parlamentare>>, perchè se così non fosse <<la prerogativa si tramuterebbe in un ingiustificato ed ingiusto privilegio personale>>;
che il suddetto nesso funzionale, secondo il rimettente, si può ravvisare <<quando le dichiarazioni corrispondono a quelle espresse nel corso delle attività proprie del parlamentare, con esclusione, quindi, di quelle attività che, pur connesse in senso lato all’esercizio di dette funzioni, ne sono tuttavia estranee, essendo riferibili, ad esempio all’attività politica espletata all’interno dei partiti>>;
che al riguardo il ricorrente riporta ampi passi delle sentenze n. 10 e n. 56 del 2000 della Corte costituzionale, traendone la conclusione che <<poichè l’insindacabilità delle dichiarazioni rese extra moenia può essere riconosciuta solo ove vi sia corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni stesse e quelle espresse nell’ambito dell’attività tipica del parlamentare>>, l’insindacabilità può riconoscersi <<solamente se tale ultima attività sia stata espletata, cioé nel caso in cui il parlamentare abbia già espresso dichiarazioni od opinioni nella sede propria parlamentare e solo successivamente o, quanto meno, contestualmente abbia dato pubblicità esterna ad esse>>;
che non potrebbe, dunque, riconoscersi alcun nesso funzionale fra le dichiarazioni dei deputati Fini, Maiolo, Pisanu e Follini e la loro attività parlamentare, non trovando tali dichiarazioni corrispondenza in analoghe opinioni espresse, in precedenza o contestualmente, in sede parlamentare;
che per il senatore Pera l’inesistenza dell’insindacabilità, sotto il profilo del difetto di nesso funzionale, emergerebbe dal fatto che, essendo la decisione sull’arresto dell’on. Dell’Utri di competenza della Camera e non del Senato, non solo il senatore non aveva ancora espresso la sua opinione in sede parlamentare, <<ma mai avrebbe potuto esprimerla in tale sede, essendo membro di una Camera diversa da quella competente a decidere>>;
che le deliberazioni della Camera e del Senato, essendosi basate - ad avviso del ricorrente - su un’errata valutazione dei presupposti dell’art. 68, avrebbero illegittimamente interferito nelle attribuzioni dell’Autorità giudiziaria;
che, sulla base di tali ragioni il ricorrente solleva conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera e del Senato e chiede l’annullamento delle indicate deliberazioni.
Considerato che in questa fase del giudizio la Corte - come più volte già affermato - é chiamata a deliberare, senza contraddittorio delle parti e prima facie, in ordine all’ammissibilità dei conflitti sotto il profilo dell’identificazione dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e dell’esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla propria competenza, restando comunque impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche circa l’ammissibilità, con riguardo, altresì, alla stessa incidenza delle menzionate delibere parlamentari sui procedimenti pendenti avanti all’autorità giudiziaria ricorrente;
che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi giurisdizionali sono - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - legittimati, nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, esercitata in piena indipendenza, ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e pari legittimazione spetta alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68 Cost. alle dichiarazioni oggetto del procedimento giurisdizionale;
che, sotto il profilo oggettivo, l’autorità giudiziaria ricorrente lamenta la lesione della propria potestas iudicandi - consistente in un'attribuzione costituzionalmente garantita - in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dai parlamentari;
che, pertanto, ricorrono i requisiti sia soggettivi che oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato originati da ciascuna delle deliberazioni di insindacabilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.87, i conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato proposti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe, relativamente alle deliberazioni con le quali é stata dichiarata la riconducibilità delle dichiarazioni rese dai deputati Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo ad opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni;
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe, relativamente alla deliberazione con la quale é stata dichiarata la riconducibilità delle dichiarazioni rese dal senatore Marcello Pera ad opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, autorità giudiziaria ricorrente;
b) che, a cura dell’autorità giudiziaria ricorrente, l'atto introduttivo dei conflitti e la presente ordinanza, siano notificati, in relazione alla provenienza delle deliberazioni oggetto dei conflitti, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.