ORDINANZA N. 243
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare MIRABELLI, Presidente
- Francesco GUIZZI
- Fernando SANTOSUOSSO
- Massimo VARI
- Cesare RUPERTO
- Riccardo CHIEPPA
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dal Giudice di pace di Lucca nel procedimento civile vertente tra il Comune di Lucca e Stefani Paolo, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza 18-22 marzo 1999 il Giudice di pace di Lucca ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 108 della Costituzione - dell'art. 32, terzo comma, della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n.96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui prevede che, in caso di assegnazione in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale, le spese relative ai servizi a rimborso (quali le spese di riscaldamento) sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi;
che nella specie il Giudice di pace rimettente - dopo aver emesso decreto d'ingiunzione nei confronti del Comune di Lucca, quale proprietario di un immobile, per il pagamento di rate condominiali non corrisposte al condominio dall'assegnatario in locazione dell'immobile stesso - è stato adìto con atto di opposizione dal Comune medesimo;
che quest'ultimo ha preliminarmente eccepito il suo difetto di legittimazione passiva ex art. 32 della legge reg. Toscana 20 dicembre 1996, n.96, che al terzo comma - dopo aver riconosciuto agli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale il diritto di voto in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità dei servizi a rimborso (quali le spese di riscaldamento) - prevede che <<le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi>>;
che tale disposizione - secondo il giudice rimettente - contrasta con l'art. 108 Cost., che riserva la materia giurisdizionale esclusivamente alla potestà legislativa dello Stato, senza che il legislatore regionale possa intervenire;
che è intervenuta in giudizio la Regione Toscana chiedendo che la questione sia dichiarata infondata sulla base del rilievo che non può dirsi violato l'art. 108 Cost. perché la disposizione censurata non riguarda né l'ordinamento giudiziario, né la tutela giurisdizionale.
Considerato che l'ordinanza di rimessione solleva la questione di costituzionalità sotto il profilo che la materia della tutela giurisdizionale è riservata alla potestà legislativa dello Stato e che quindi la disposizione della legge regionale censurata avrebbe ecceduto dalle competenze regionali;
che - pur dovendo ribadirsi che il legislatore regionale non può emanare norme che prevedano rimedi giurisdizionali, ovvero dispongano in ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria, riservando l'art.108 Cost. alla competenza del legislatore statale la materia della giurisdizione e quella processuale (sentenze nn. 133 del 1998; 390 del 1996; 459 del 1995; 76 del 1995; 303 del 1994) - nella specie però deve rilevarsi che la disposizione censurata non detta alcuna norma in tali materie;
che, infatti, l'art. 32 della legge reg. Toscana 20 dicembre 1996, n.96, nel prevedere che, in caso di assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in stabili a regime condominiale, le spese relative ai servizi definiti a rimborso, comprensive di quelle del riscaldamento, sono versate dagli assegnatari <<direttamente all'amministrazione del condominio>>, pone un obbligo diretto, di natura sostanziale, a carico di questi ultimi nei confronti del condominio;
che simmetricamente la stessa disposizione, nel prevedere che all'amministrazione del condominio compete di agire anche in giudizio per il recupero delle spese suddette nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi, opera sul piano sostanziale e non già su quello della tutela giurisdizionale perché pone un credito in favore del condominio direttamente nei confronti degli assegnatari, senza peraltro alterare la posizione dei diritti e degli obblighi dell'ente gestore nei confronti del condominio stesso e senza in particolare introdurre alcuna ipotesi di accollo privativo;
che d’altro canto è estraneo all'ambito della censura di costituzionalità proposta dal giudice a quo il diverso ed ulteriore profilo concernente il limite che la potestà legislativa regionale incontra nella materia del diritto privato, fondato sull'esigenza, connessa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati (sentenze n.326 del 1998; 82 del 1998; 307 del 1996; 462 del 1995; 408 del 1995; 441 del 1994);
che pertanto la sollevata questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n.96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in relazione all'art. 108 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in cancelleria il 23 giugno 2000.